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23 aprile 2025
Riders: dal Ministero giungono tutele e classificazione contrattuale
Il lavoro tramite piattaforme digitali può essere autonomo, subordinato o etero-organizzato. La legge prevede tutele minime per gli autonomi, ma riconosce la subordinazione quando vi siano controllo, direzione e sanzioni da parte della piattaforma. La circolare n. 9/2025 si concentra, infatti, sulla concreta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, piuttosto che sulla qualificazione formale del contratto.
di La Redazione

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La circolare n. 9 del Ministero del Lavoro affronta la complessa questione della qualificazione giuridica e delle tutele applicabili al lavoro svolto dai riders nel contesto delle piattaforme digitali

Nello specifico, la circolare inizia ad affrontare la questione partendo dal riconoscimento della varietà delle modalità con cui questa attività può essere svolta e della conseguente impossibilità di ricondurla automaticamente al lavoro subordinato. L'obiettivo che persegue il Ministero del Lavoro è quello di garantire comunque un livello minimo e adeguato di tutela per questi lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata, evitando approcci rigidi che trascurino la realtà sostanziale della prestazione lavorativa.
 
Nell'attuale contesto normativo, si evidenziano il D.Lgs. n. 81/2015, che prevede già una disciplina speciale per i rapporti di lavoro etero-organizzati, e il D.L. n. 101/2019, che ha esteso le tutele del lavoro subordinato anche a quei rapporti formalmente autonomi, ma che, nella pratica, rivelano un'organizzazione della prestazione da parte del committente. A questo “sfondo” normativo si aggiunge, ora, la Direttiva (UE) 2024/2831, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2026, e che impone una maggiore attenzione alla reale natura del rapporto lavorativo, attraverso due strumenti principali, ossia:
  • la valorizzazione del principio del “primato dei fatti”, per cui conta ciò che accade nella realtà più di quanto dichiarato formalmente dalle parti;
  • l'introduzione di una presunzione legale di subordinazione, per riequilibrare l'asimmetria tra lavoratore e piattaforma.
 
La circolare prende atto della varietà dei modelli organizzativi adottati dalle piattaforme e della conseguente difficoltà, in molti casi, di tracciare con chiarezza i confini tra autonomia e subordinazione. La prestazione dei riders, infatti, può assumere la forma sia del lavoro autonomo sia di quello subordinato, ma spesso si colloca in una zona grigia che ha spinto il Legislatore italiano a intervenire con soluzioni, che mirano a estendere le garanzie del lavoro subordinato anche oltre i suoi confini tradizionali, in un'ottica protettiva.
 
Nello specifico, la circolare oggetto d'esame, si sofferma principalmente sui seguenti aspetti:
Lavoro autonomo
Il lavoro tramite piattaforma può essere svolto in forma autonoma, come previsto dall'art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015. Tale configurazione è compatibile con un'organizzazione genuina della prestazione, priva di poteri datoriali (controllo, direzione, sanzione) e in presenza della facoltà del lavoratore di accettare o rifiutare incarichi senza ripercussioni. Anche in assenza di subordinazione, sono garantite tutele minime come:
  • compenso orario minimo;
  • indennità integrative per condizioni particolari;
  • copertura assicurativa obbligatoria.
Lavoro subordinato
La subordinazione può essere espressamente pattuita oppure desunta dalle modalità concrete della prestazione, come:
  • l'imposizione di orari;
  • punteggi reputazionali;
  • indicazioni vincolanti tramite app.
Un recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che l'utilizzo degli algoritmi può comportare l'esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro. Tra le forme contrattuali applicabili spicca il lavoro intermittente, con particolari previsioni in termini di retribuzione proporzionata, obblighi formali e comunicazioni all'Ispettorato. L'indennità di disponibilità può spettare in base alla presenza e al vincolo effettivo sulla piattaforma.
Collaborazioni etero-organizzate
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche a prestazioni che, pur non essendo formalmente subordinate, sono:
  • personali;
  • continuative;
  • organizzate dal committente. 
Profili previdenziali
L'inquadramento previdenziale segue la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. Se si applica la disciplina della subordinazione (anche per collaborazioni etero-organizzate), è previsto l'obbligo di iscrizione all'AGO/INPS. Il richiamo all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 comporta l'applicazione integrale della disciplina, anche in ambito previdenziale.
Profili prevenzionali e assicurativi (INAIL)
La copertura INAIL è garantita a tutti i riders, a prescindere dalla forma del rapporto (autonomo, subordinato, o etero-organizzato). Se un rapporto autonomo è riqualificato come subordinato, il committente è tenuto al pagamento dei premi INAIL sulla retribuzione effettiva o su quella prevista dal CCNL, e agli obblighi tipici del datore di lavoro.
Direttiva UE 2024/2831
La Direttiva UE 2024/2831, in vigore dal 2 dicembre 2024, amplia le tutele previste per i lavoratori delle piattaforme digitali, concentrandosi maggiormente sui seguenti aspetti:
  • privacy dei lavoratori, introducendo l'obbligo di redazione di una DPIA;
  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • consultazione e informazione sindacale;
  • contenzioso giurisprudenziale;
  • promozione del CCNL mediante piattaforme digitali.
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