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23 aprile 2025
Riders: dal Ministero giungono tutele e classificazione contrattuale
Il lavoro tramite piattaforme digitali può essere autonomo, subordinato o etero-organizzato. La legge prevede tutele minime per gli autonomi, ma riconosce la subordinazione quando vi siano controllo, direzione e sanzioni da parte della piattaforma. La circolare n. 9/2025 si concentra, infatti, sulla concreta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, piuttosto che sulla qualificazione formale del contratto.
di La Redazione
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La circolare n. 9 del Ministero del Lavoro affronta la complessa questione della qualificazione giuridica e delle tutele applicabili al lavoro svolto dai riders nel contesto delle piattaforme digitali. |
Nello specifico, la circolare inizia ad affrontare la questione partendo dal riconoscimento della varietà delle modalità con cui questa attività può essere svolta e della conseguente impossibilità di ricondurla automaticamente al lavoro subordinato. L'obiettivo che persegue il Ministero del Lavoro è quello di garantire comunque un livello minimo e adeguato di tutela per questi lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata, evitando approcci rigidi che trascurino la realtà sostanziale della prestazione lavorativa.
Nell'attuale contesto normativo, si evidenziano il D.Lgs. n. 81/2015 , che prevede già una disciplina speciale per i rapporti di lavoro etero-organizzati, e il D.L. n. 101/2019 , che ha esteso le tutele del lavoro subordinato anche a quei rapporti formalmente autonomi, ma che, nella pratica, rivelano un'organizzazione della prestazione da parte del committente. A questo “sfondo” normativo si aggiunge, ora, la Direttiva (UE) 2024/2831, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2026, e che impone una maggiore attenzione alla reale natura del rapporto lavorativo, attraverso due strumenti principali, ossia:
- la valorizzazione del principio del “primato dei fatti”, per cui conta ciò che accade nella realtà più di quanto dichiarato formalmente dalle parti;
- l'introduzione di una presunzione legale di subordinazione, per riequilibrare l'asimmetria tra lavoratore e piattaforma.
La circolare prende atto della varietà dei modelli organizzativi adottati dalle piattaforme e della conseguente difficoltà, in molti casi, di tracciare con chiarezza i confini tra autonomia e subordinazione. La prestazione dei riders, infatti, può assumere la forma sia del lavoro autonomo sia di quello subordinato, ma spesso si colloca in una zona grigia che ha spinto il Legislatore italiano a intervenire con soluzioni, che mirano a estendere le garanzie del lavoro subordinato anche oltre i suoi confini tradizionali, in un'ottica protettiva.
Nello specifico, la circolare oggetto d'esame, si sofferma principalmente sui seguenti aspetti:
Lavoro autonomo
- compenso orario minimo;
- indennità integrative per condizioni particolari;
- copertura assicurativa obbligatoria.
Lavoro subordinato
La subordinazione può essere espressamente pattuita oppure desunta dalle modalità concrete della prestazione, come: - l'imposizione di orari;
- punteggi reputazionali;
- indicazioni vincolanti tramite app.
Collaborazioni etero-organizzate
Ai sensi dell'- personali;
- continuative;
- organizzate dal committente.
Profili previdenziali
L'inquadramento previdenziale segue la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. Se si applica la disciplina della subordinazione (anche per collaborazioni etero-organizzate), è previsto l'obbligo di iscrizione all'AGO/INPS. Il richiamo all'Profili prevenzionali e assicurativi (INAIL)
La copertura INAIL è garantita a tutti i riders, a prescindere dalla forma del rapporto (autonomo, subordinato, o etero-organizzato). Se un rapporto autonomo è riqualificato come subordinato, il committente è tenuto al pagamento dei premi INAIL sulla retribuzione effettiva o su quella prevista dal CCNL, e agli obblighi tipici del datore di lavoro.
Direttiva UE 2024/2831
La Direttiva UE 2024/2831, in vigore dal 2 dicembre 2024, amplia le tutele previste per i lavoratori delle piattaforme digitali, concentrandosi maggiormente sui seguenti aspetti:
- privacy dei lavoratori, introducendo l'obbligo di redazione di una DPIA;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- consultazione e informazione sindacale;
- contenzioso giurisprudenziale;
- promozione del CCNL mediante piattaforme digitali.
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