La richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena sostitutiva può essere avanzata anche per la prima volta in grado di appello, ma ciò non fa venir meno l'onere motivazionale gravante sul giudice che nega la conversione.
La Corte d'Appello confermava la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di porto senza giustificato motivo di un coltellino multiuso.
Contro tale decisione, l'imputato propone ricorso in Cassazione lamentando l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di convertire la pena detentiva nella sanzione...
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata nel preambolo, ha confermato la pronuncia, in data 25 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Patti aveva dichiarato (omissis) (omissis) colpevole del reato di porto senza giustificato motivo di un coltellino multiuso, condannandolo, per l'effetto, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. (omissis) deducendo, con unico motivo, l'omessa motivazione in ordine alla richiesta, avanzata nell'atto di appello e trascritta nel ricorso, di convertire, ai sensi degli artt. 53 e 56 della legge, 24 novembre 1981, n. 689, la pena detentiva nella sanzione sostitutiva della libertà controllata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Va in premessa ricordato che la richiesta di conversione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e se. I. n. 689 del 1981 nella corrispondente pena sostitutiva può essere avanzata per la prima volta anche in appello (Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064; Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, B., Rv. 274165), come risulta accaduto nel caso di specie, e che il giudice di appello, investito della richiesta, è tenuto a fornire congrua ed adeguata motivazione dell'esercizio del potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932; Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013, Zicaro, Rv. 256979; Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274 - 01).
Di tale valutazione non vi è traccia nella sentenza impugnata.
Non può valorizzarsi nemmeno la parte motiva dedicata all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto perché contiene considerazioni non sovrapponibili a quelle richieste in tema di applicazione delle pene sostitutive. In quest'ultimo ambito si deve, infatti, tenere conto, oltre che dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., quindi delle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e della personalità del condannato, anche dell'esigenza di "rieducazione del condannato" e di quella di "assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati", così come prescritto dall'art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981.
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina ai soli fini della valutazione dell'istanza di conversione della pena detentiva nella libertà controllata.
La Corte territoriale dovrà tener conto che nelle more è intervenuto il d.lgs., 10 ottobre 2022 n. 150, che, nel riformare la materia delle pene sostitutive, ha eliminato la libertà controllata ed ha inserito la nuova misura del lavoro di pubblica utilità.
Secondo le disposizioni transitorie contenute nell'art. 95, "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" (comma 1). Quanto alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del decreto, esse "continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva" (comma 2).
In applicazione dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva nella libertà controllata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.