|
La società beta svolge attività di commercio e riparazione di pneumatici, nonché di vendita di accessori e riparazione di veicoli a motore. Dal 2009 al 2013 aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società alfa, con rapporti reciproci di dare/avere, ordinando all'ingrosso pneumatici e/o effettuando a sua volta forniture e riparazioni in favore della odierna opposta. Nel corso di tali rapporti, la società alfa (opposta) emetteva, tra le altre, le fatture parzialmente onorate dall'opponente a mezzo di assegni bancari regolarmente incassati, e parzialmente compensate con crediti derivanti da fatture emesse nei confronti della società opposta. Dopo una serie di operazioni e contestazioni sui vizi della merce, l'opposta otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società beta. Avverso il provvedimento, l'opponente chiedeva al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento del proprio credito, quindi la compensazione crediti/debiti di cui alle fatture in atti. Costituendosi in giudizio, l'opposta eccepiva la domanda e, tra le varie censure, evidenziava che l'opponente era decaduta dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di garanzia. |
|
Il Legislatore con la disposizione ex art. 1490, comma 1, c.c. ha previsto che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Infine, con la disposizione ex art. 1495, comma 1, c.c. viene precisato che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. |
|
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge |
|
Nel presente giudizio, parte opposta aveva fornito prova documentale della fondatezza del credito azionato; parte opponente, invece, non aveva dimostrato di aver pagato quanto dovuto e, riguardo gli asseriti difetti della merce, non aveva prodotto prova documentale di averne tempestivamente denunciato i vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta degli stessi previsto, quindi non rispettosa del termine di legge. Inoltre, secondo il giudicante, appariva anomalo che la consegna di pneumatici usati anziché nuovi fosse denunciata con oltre sei anni di ritardo dopo essere stati regolarmente pagati così come era inverosimile che asserite ragioni di credito vantate da parte opponente, risalenti sempre negli anni, non fossero state fatte valere se non dopo l'iniziativa monitoria di parte opposta. |
Svolgimento del processo
Con citazione in data 21 settembre 2016 I. s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1364/16, R.G. 1876/16 emesso per la somma di euro 24.933,92 in favore di P.C. s.r.l. deducendo:
a) di svolgere attività di commercio e riparazione di pneumatici, nonché di vendita di accessori e riparazione di veicoli a motore;
b) di avere dal 2009 al 2013 intrattenuto rapporti commerciali con la P.C., con rapporti reciproci di dare/avere, ordinando all'ingrosso pneumatici e/o effettuando a sua volta forniture e riparazioni in favore della odierna opposta;
c) nel corso di tali rapporti, la P.C. emetteva, tra le altre, le fatture n. 424/11 e n. 07/12, oggetto del decreto ingiuntivo integralmente saldate dalla opponente siccome parzialmente onorate a mezzo di assegni bancari regolarmente incassati, e parzialmente compensate con crediti derivanti da fatture emesse nei confronti della società opposta (all.ti 12 e 13);
d) nel corso degli anni, la P.C. si rendeva inadempiente in ordine alla consegna di pneumatici pur regolarmente fatturati alla società opponente, che, conseguentemente, chiedeva lo storno di una serie di forniture già pagate (all.ti 3-11) siccome non conformi alle pattuizioni contrattuali, e l'imputazione dei crediti parziali maturati a saldo delle forniture successivamente effettuate. Tali contestazioni, ben note alla P.C., venivano da ultimo ribadite a mezzo p.e.c. del 20.01.16, in risposta alla diffida di pagamento ricevuta per il saldo delle fatture n. 424/11 e 7/12 (all.14), ma la società odierna opposta ometteva di farne cenno nel ricorso per decreto ingiuntivo;
e) con la P.C. S.r.l., sono intercorsi dal 2009 al 2013, rapporti commerciali reciproci attinenti a forniture e manutenzioni di gomme per veicoli. A partire dal 2009, tuttavia, in più occasioni, la P.C. S.r.l. si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte, fornendo materiale usato per nuovo, ovvero non consegnando parte del materiale ordinato; con riferimento alla fattura n. 49/2009 di Euro 7.686,00 (all. 3) la I. commissionava e pagava alla P.C., la fornitura di pneumatici nuovi, che tuttavia venivano consegnati usati, come prontamente segnalato sul documento di trasporto: l'odierna opposta, tempestivamente avvisata dei vizi, garantiva che avrebbe provveduto all’emissione di una nota di credito per il valore di Euro 6.400,00, ma non vi provvedeva trattenendo l'intera somma versata;
f) inoltre, pur a fronte di puntuale pagamento delle fatture inviate alla I., parte opposta non consegnava, in più occasioni, le merci ordinate, omettendone ogni rimborso, come per le seguenti forniture: - fattura n. 283/09, cod. (omissis), per Euro 1.219,20 (all. 4); - fattura n. 293/09, cod. (omissis), per Euro 264,00 (all.5); - fattura n. 330/09. cod. (omissis) e (omissis), per complessivi Euro 1.675,20 (all.6); - fattura n. 377/09, cod. (omissis), per Euro 825,60 (all. 7); - fattura n. 418/09 per intero, Euro 8.948,40 (all. 8); - fattura n. 49/10, cod. (omissis)e (omissis), per Euro 1.521,60 (all. 9); - fattura n. 239/10, cod. (omissis), per Euro 2.400,00 (all. 10); - fattura n. 285/10, cod. (omissis), (omissis) e (omissis), per complessivi Euro 4.639,20 (all. 11);
g) infine la P.C., pur avendo ricevuto dalla I. S.r.l. le merci ordinate, come si evince dai relativi D.d.T., ometteva il pagamento della fattura n. 3970/12 di Euro 3.116,36 (all. 12), nonché il pagamento parziale della fattura n. 3671/13 con riferimento alla fornitura n. 4460/13 (all. 13), per la somma residua di Euro 6.925,70. Tali inadempimenti della società odierna opposta, come già specificato in premessa, furono più volte contestati dalla I. S.r.l., e da ultimo ribaditi via p.e.c. in data 20 gennaio 2016 (all. 14), di talché nulla risulterà dovuto alla P.C. S.r.l. Dalla compensazione crediti/debiti, invece, risulta evidente come sia la I. ad essere creditrice, nei confronti della P.C., delle somme dovute in virtù delle fatture n. 3970/12 e 3671/13, oltre che delle restituzioni sulle forniture non correttamente adempiute di cui si é detto sopra, per l'importo complessivo di Euro 13.019,34, ovvero per la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi da ritardato pagamento per le transazioni commerciali, e rivalutazione dalla data di ricezione della diffida e messa in mora del 20.01.16, sino al soddisfo. Non potrà che seguirne la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
Concludeva pertanto chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1364/16, R.G. 1876/16, siccome illegittimo per le motivazioni espresse in narrativa; c) nel merito: accertare e dichiarare il credito della I. S.r.l. nei confronti della P.C. S.r.l., procedendo alla compensazione crediti debiti di cui alle fatture in atti, liquidando alla opponente le somme eccedenti o comunque le somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo; d) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Si costituiva l’opposta con comparsa in data 24 gennaio 2017 deducendo:
a) di confermare la sussistenza di rapporti commerciali con la I. intercorsi dall’anno 2009 al 2013;
b) i suddetti rapporti commerciali hanno avuto, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, quale unico ed esclusivo estrinsecarsi, la formulazione di ordinativi di merci (pneumatici) ad opera della P.C. Srl per conto della società I.. Quest’ultima, infatti, ha commissionato alla P.C. ordinativi di acquisto di pneumatici alla casa produttrice GoodYear, merci che, come concordato, sono state consegnate presso la sede della I. in (omissis), via (omissis); gli ordinativi sono stati fatturati dalla G. direttamente alla P.C., dalla stessa onorati economicamente, salvo poi, quest’ultima, operarne la rifatturazione del costo d’acquisto alla I.. Quest’ultima ha provveduto, negli anni, al pagamento di tali fatture ad eccezione di quelle di cui al rito monitorio. 3)
c) per tutti gli ordinativi, vi è prova dell’avvenuta consegna della merce presso la I., desumibile dai documenti di trasporto, i quali non recano, né in relazione alle fatture di cui al monitorio, né per le fatture onorate dalla I. e solo oggi contestate, alcuna riserva e/o eccezione relativa a presunti vizi della merce
d) si depositano tutti i documenti di trasporto delle merci contenute nelle fatture, accettate e sottoscritte da soggetti preposti della I. Srl, senza eccezione alcuna (corrispondenti agli allegati da nr.3 al nr.11 fasc. telematico parte opponente).
e) contesta e disconosce sin da ora ai sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c. la produzione documentale corredata alla fattura nr.49 del 31.01.2009 (all.nr.3 fascicolo telematico parte opponente) atteso che nelle allegazioni risulta essere stato prodotto il D.D.T. nr.02 del 02.01.2009 palesemente alterato! Dall’esame del suddetto DDT nella copia originale in possesso della P.C. Srl, (ns. allegato nr.11) e sottoscritta senza eccezione alcuna da parte della I., non emerge alcun richiamo a contestazioni; diversamente, nella copia del “DDT nr. 02 del 02.01.2009”, depositato dalla I. nel presente giudizio, (all.nr.3 fascicolo telematico parte opponente), emerge chiaramente l’alterazione del documento nel quale viene testualmente riportato “da controllare prezzi e merci, alcune gomme hanno camminato”. Sin da ora si disconosce il contenuto del DDT nr.02 depositato in atti dalla I. poiché palesemente alterato, con più ampia riserva di agire in sede penale per l’accertamento dei reati che verranno ascritti in danno dei responsabili.
f) A sostegno della legittimità delle pretese creditorie la P.C. Srl deposita anche Estratto conto al 16.12.2016 di tutte le partite intercorse tra le medesime (allegato nr.22). Dalla lettura del succitato estratto conto è agevole riscontrare la sussistenza di tutti i pagamenti eseguiti dalla I. Srl in favore della P.C. Srl, a mezzo RI.BA, assegni e/o bonifici. Tutti gli assegni allegati alle fatture depositate da I. trovano perfettamente riscontro contabile nell’estratto conto oggi prodotto da questa difesa. Dalle suddette risultanze contabili emerge chiaramente che la I. ha saldato tutte le fatture emesse dalla P.C. ad eccezione delle due oggetto di richiesta monitoria. Difatti la Fattura differita nr. 07 del 31.01.2012 di €.17.570,65 non è stata assolutamente onorata dalla I.; mentre in relazione alla Fattura differita 424 del 31.12.2011 di complessivi €.29.868,97, la P.C. ha operato la detrazione di tutti gli acconti versati e precisamente: Assegno €.5.000,00 del 13.03.2012; assegno €.5.000,00 del 24.03.2012; i predetti assegni afferiscono all’allegato n. 2 del fasc. di parte opponente bonifico bancario €.230,00 del 20.08.2013 bonifico bancario €.250,00 del 09.09.2013 bonifico bancario €.100,00 del 14.11.2013 bonifico bancario €.200,00 del 05.03.2014 bonifico bancario €.350,00 del 26.03.2014 bonifico bancario €.450,00 del 09.04.2014 bonifico bancario €.1.000,00 del 22.05.2014 bonifico bancario €.1.000,00 del 03.07.2014 V’è poi la compensazione fattura I. nr.3671/2013 del 31.12.2013 di complessivi €.12.229,77 con nota di credito emessa dalla I. nr.72/2014 per €. 5.304,07 con un residuo a credito per P.C. di €.6.925,70 la fattura è richiamata all’allegato nr. 13 fascicolo opponente e la n.c. è richiamata nell’allegato 20 di questa difesa bonifico bancario €.500,00 del 12.08.2014 bonifico bancario €.200,00 del 26.08.2014 bonifico bancario €.250,00 del 17.09.2014, bonifico bancario €.250,00 del 15.10.2014 bonifico bancario €.500,00 del 30.03.2015 bonifico bancario €.300,00 del 09.06.2015 RESIDUO DEBITO 7.363,27 E la P.C. ha effettivamente richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo per tale fattura n.424/2011 l’importo di €.7.363,27, che sommato all’importo della fattura 7/2012 di €.17.570,65 dà esattamente il saldo di €.24.933,92 corrispondente alla richiesta monitoria. Per chiarire definitivamente al giudicante la bontà della richiesta si ribadisce che, all’importo originario di €.29.868,97 di cui alla fattura P.C. n.424/2011 (di cui al monitorio), la ricorrente, oltre ad aver detratto assegni e bonifici come sopra indicato, ha operato la ulteriore compensazione del debito nascente in suo danno in relazione alla Fattura emessa dalla I. nr.3671/2013 del 31.12.2013 di €. 12.229,77 (richiamata all’allegato nr. 13 fascicolo opponente), detratta la nota di credito emessa dalla I. nr.72/2014 per €. 5.304,07 (ns. allegato nr.20-21) da cui residua il credito di I. per €.6.925,70 compensato, appunto, nella fattura di cui al monitorio. La legittimità del suddetto conteggio emerge altresì per tacita ammissione della I. Srl nell’atto di citazione in opposizione, atteso che a pagina 4, secondo cpv, la stessa sostiene di essere creditrice della P. in relazione alla fattura nr. 3671/2013 relativa alla fornitura DDT n.4460/2013 proprio della residua somma di €.6.925,70 !! Controparte per converso, opera il deposito di assegni bancari senza alcun collegamento alle fatture cui si riferiscono (a differenza di questa difesa), creando volutamente confusione nella contabilizzazione di tutte le operazioni commerciali, con il chiaro tentativo di andare esente dal pagamento del dovuto. Risultando vero ed inoppugnabile quanto sopra, poiché provato documentalmente, ne discende l’assoluta infondatezza di tutte le eccezioni sollevate.
g) appaiono poi opportunistiche e pretestuose tutte le asserzioni in relazione a presunti vizi e/o mancate consegne nelle fatture richiamate negli allegati (dal nr.4 al nr.11 fascicolo parte opponente), peraltro non suffragate da alcuna prova. È doveroso premettere che la scrivente difesa si è trovata estremamente in difficoltà nel comprendere quanto dedotto nell’atto d’opposizione, nel quale vengono richiamati importi su fatture che sono risultati essere erronei, rispetto anche alle stesse risultanze documentali prodotte in giudizio dalla stessa I.. 8) A comprova dell’infondatezza dei predetti assunti la P.C. Srl, allega tutte le fatture oggetto di contestazione (peraltro non afferenti al rito monitorio per cui pende opposizione) con tutti i DDT di riferimento nei quali v’è prova dell’avvenuta consegna. Peraltro la stessa I. Srl ha saldato tutte le fatture precedenti, senza MAI contestare vizi e/o mancata consegna di merci, neppure in sede di sottoscrizione dei predetti DDT (vedi doc. allegati dal 5 al 20); 9) Appare pertanto opportunistico il richiamo ai succitati vizi, atteso che dal 2009 sino ad oggi, a fronte dell’integrale pagamento delle precedenti fatture (all. da 4 a 11 del fasc. di parte opponente), non risulta mai pervenuta una richiesta in tal senso da parte della I., se non a seguito della lettera di messa in mora inviata dallo scrivente procuratore, al solo fine di precostituirsi un fantomatico controcredito da porre in compensazione alla richiesta di cui al monitorio.
h) parte opponente è decaduta dall’azione di garanzia per non aver fornito prova dell’esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione di garanzia (fra le tante Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12130 del 14/05/2008; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13695 del 12/06/2007). Orbene, l’opponente ha prodotto in giudizio solo la comunicazione pec del 21.01.2016 (e solo successivamente alla pec di diffida ad adempiere dello scrivente procuratore inoltrata in data 11.01.2016. Si rileva, infine, il difetto assoluto di prova dei vizi della merce consegnata: non solo l’allegazione è inesistente, ma l’opponente non ha né documentato né altrimenti provato i vizi, peraltro rappresentati in modo generico. 13) Sul punto, la giurisprudenza ribadisce, che nel caso di vendita di cosa mobile, da consegnare al compratore in luogo diverso rispetto a quello dell’acquisto (come nella fattispecie in esame), il termine di decadenza di otto giorni entro cui denunciare i vizi decorre dalla consegna della merce. Tale assunto è ribadito dalla Cassazione con la sentenza 444/12. Ne consegue che l’opposizione va dichiarata infondata in fatto ed in diritto.
Concludeva pertanto dichiarando di disconoscere la produzione documentale corredata alla fattura nr. 49 del 31.01.2009 (all.nr.3 fascicolo telematico parte opponente) atteso che nelle allegazioni risulta essere stato prodotto il D.D.T. nr.02 del 02.01.2009 palesemente alterato e contraffatto rispetto allo stesso documento in suo possesso e nel merito accertare e dichiarare la decadenza dell’opponente dall’azione di garanzia prevista dall’art. 1490 e/o 1595 cod. civ. per omessa denuncia nei termini di legge c) accertata l’infondatezza dell’opposizione, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente d) confermare il decreto ingiuntivo n.1876/2016 in ogni sua parte. e) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per trattative, con ordinanza del 20 ottobre 2017 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, rilevata la pacifica la sussistenza di rapporti reciproci tra le parti, la contestazione di vizi relativi alle prestazioni effettuate dall’odierna opposta (per le quali si oppongono dei crediti in compensazione rispetto alle fatture azionate in monitorio) risulta essere datata solo 20.01.2016 (doc. n. 14 fasc. att. opp.) rispetto a rapporti intercorsi dal 2009 al 2013, per i quali non risulta alcuna contestazione anteriore; visti i documenti agli atti attestanti alcuni pagamenti; visti tuttavia i conteggi contenuti in comparsa di costituzione; ritenuto che l’opposizione non può considerarsi fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Alla successiva udienza del 7 giugno 2018, assente parte opponente I. S.R.L. , parte opposta si riportava alle note ex art. 183 cpc e insisteva per il rinvio per la precisazione delle conclusioni, essendo la causa documentale. Il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni
Con successiva ordinanza in data 7 luglio 2022, all’esito dell’udienza a trattazione scritta, il giudice rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza cartolare del 27 aprile 2023 ore 11.00 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima.
Motivi della decisione
L’opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte opposta ha fornito prova documentale della fondatezza del credito azionato in monitorio portato dalle fatture 124/2011 e 7/2012 con la produzione, in allegato nr. 5 e 6 della comparsa di costituzione, dei documenti di trasporto della merce sottoscritti da parte opponente e da questa non disconosciuti.
Parte opponente invece non ha dimostrato di aver pagato quanto dovuto, riguardo gli asseriti difetti della merce, non ha prodotto prova documentale di averne tempestivamente denunciato i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta degli stessi previsto dall’art. 1495 codice civile poiché la denuncia inviata da parte opponente a parte opposta in data 12 gennaio 2016 si riferisce espressamente a rapporti intercorsi dal 2009 al 2013 e pertanto appare non rispettosa del termine di legge. Inoltre, appare anomalo che la consegna di pneumatici usati anziché nuovi di cui alla fattura n. 49/09 sia denunciata con oltre sei anni di ritardo dopo essere stati regolarmente pagati così come appare inverosimile che asserite ragioni di credito vantate da parte opponente, risalenti sempre negli anni, non siano state fatte valere se non dopo l’iniziativa monitoria di parte opposta. Consta invece dagli atti prodotti da parte opposta che il documento di trasporto n. 2 del 2 gennaio 2009 riferito alla fattura nr.49 del 31.01.2009 risulta comprensivo di scritture a mano “da controllare prezzi e merce; alcune gomme hanno camminato” che non si rinvengono nello stesso documento prodotto da parte opposta sicché tale difformità dimostra che tali asseriti vizi non siano mai stati denunciati. Inoltre. per quanto riguarda i crediti vantati da parte opponente risulta dalle produzioni che parte opposta abbia operato la compensazione della fattura di parte opponente nr.3671/2013 del 31 dicembre 2013 di complessivi €.12.229,77 con la nota di credito emessa dalla medesima opponente I. nr.72/2014 per €. 5.304,07azionando il credito residuo di €.6.925,70.
L’opposizione pertanto deve essere rigettata.
La soccombenza dell’opponente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n 5641/2016 , ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l’opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1364/16;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;