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3 maggio 2023
Il caso processuale: contestazione dei vizi della cosa venduta
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'acquirente può far valere i vizi della cosa venduta dopo 6 anni dall'acquisto?
La Redazione
L’oggetto del processo: garanzia della cosa venduta – opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

La società beta svolge attività di commercio e riparazione di pneumatici, nonché di vendita di accessori e riparazione di veicoli a motore. Dal 2009 al 2013 aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società alfa, con rapporti reciproci di dare/avere, ordinando all'ingrosso pneumatici e/o effettuando a sua volta forniture e riparazioni in favore della odierna opposta. Nel corso di tali rapporti, la società alfa (opposta) emetteva, tra le altre, le fatture parzialmente onorate dall'opponente a mezzo di assegni bancari regolarmente incassati, e parzialmente compensate con crediti derivanti da fatture emesse nei confronti della società opposta. Dopo una serie di operazioni e contestazioni sui vizi della merce, l'opposta otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società beta. Avverso il provvedimento, l'opponente chiedeva al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento del proprio credito, quindi la compensazione crediti/debiti di cui alle fatture in atti. Costituendosi in giudizio, l'opposta eccepiva la domanda e, tra le varie censure, evidenziava che l'opponente era decaduta dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di garanzia.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con la disposizione ex art. 1490, comma 1, c.c. ha previsto che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Infine, con la disposizione ex art. 1495, comma 1, c.c. viene precisato che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La procedura

esempio

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. Di conseguenza, mentre sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria. Pertanto, il compratore decade dall'azione di garanzia per non aver fornito prova dell'esistenza dei vizi della merce consegnata né della tempestiva denuncia nei termini di legge (Cass. civ. sez. II, 14 maggio 2008, n. 12130; Cass. civ. sez. II, 12 giugno 2007, n. 13695). In sintesi, la norma ex art. 1495 c.c. sottopone l'esperimento dell'azione derivante dalla garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) a precisi termini di prescrizione e decadenza al fine di assicurare la certezza dei traffici giuridici.  Il termine va osservato indipendentemente dalla consegna della cosa: infatti, chi è venuto a conoscenza dei vizi della cosa venduta, anche se non ancora consegnata, e non muove obiezioni, ha inteso evidentemente di rinunciare a farli valere ritenendo ugualmente conveniente l'acquisto fatto. Ciò si desume dal testo dell'articolo in esame che sottoponendo l'azione redibitoria e per difetto di qualità ad un duplice termine di decadenza e di prescrizione, mentre fa decorrere il primo dalla scoperta dei difetti della cosa venduta, fa decorrere il secondo dalla consegna della cosa.

La soluzione del giudice

ildiritto

Nel presente giudizio, parte opposta aveva fornito prova documentale della fondatezza del credito azionato; parte opponente, invece, non aveva dimostrato di aver pagato quanto dovuto e, riguardo gli asseriti difetti della merce, non aveva prodotto prova documentale di averne tempestivamente denunciato i vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta degli stessi previsto, quindi non rispettosa del termine di legge. Inoltre, secondo il giudicante, appariva anomalo che la consegna di pneumatici usati anziché nuovi fosse denunciata con oltre sei anni di ritardo dopo essere stati regolarmente pagati così come era inverosimile che asserite ragioni di credito vantate da parte opponente, risalenti sempre negli anni, non fossero state fatte valere se non dopo l'iniziativa monitoria di parte opposta.
In definitiva, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo confermato.

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