Con la nota n. 716/2023, l'INL precisa che spetta al CCNL applicato dall'utilizzato l'introduzione di specifiche discipline in materia di lavoro stagionale in somministrazione.
Con la nota n. 716 del 26 aprile 2023, l'INL risponde a un quesito posto da un'Associazione che chiedeva se un'agenzia di somministrazione potesse somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe stabilite dal Capo III del
Per rispondere al quesito, occorre anzitutto considerare quanto previsto dal Capo III del Decreto Legislativo citato, secondo cui eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali e, in particolare, per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche, esse devono trovare la propria fonte nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento. Qualora essa manchi, allora troverà applicazione l'
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«salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminatoin forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti». |
In materia, l'
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Alla luce di quanto sopra, l'INL afferma che è proprio il CCNL applicato dall'utilizzato a dover introdurre specifiche discipline in materia di lavoro stagionale in somministrazione, e ciò trova conferma anche nell'art. 52 CCNL di settore. |