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15 maggio 2023
Illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata in caso di delitti puniti con l’ergastolo

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza in commento.

La Redazione

Con la sentenza n. 94 del 12 maggio 2023, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dalla L. n. 251/2005, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

Secondo la Corte «la pena edittale dell'ergastolo non può risultare “fissa” e “indefettibile” per effetto del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata; divieto, introdotto nel 2005 come deroga alla regola generale secondo cui il giudice può fare l'ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti».
In continuità con le varie pronunce in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità di tale divieto, nella sentenza in commento ha ribadito che «nelle ipotesi in cui la differenza tra la pena base e quella risultante dall'applicazione di un'attenuante è molto elevata, l'effetto della recidiva reiterata non può essere tale da comportare il divieto per il giudice di fare ciò che il codice penale prevede in generale quando c'è il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti: ossia, valutarle e compararle per stabilire se le prime possano essere, eventualmente, ritenute prevalenti. In questi casi, la necessaria funzione di riequilibrio della pena, svolta dall'attenuante, è compromessa dal divieto di prevalenza».

La pena “fissa” e “indefettibile” dell'ergastolo, quale effetto del divieto suddetto, si pone, inoltre, in contrasto con il principio di necessaria proporzionalità della sanzione. Quest'ultima, infatti, deve poter esse graduata dal giudice secondo la maggiore o minore offensività della condotta in concreto, tenuto conto delle circostanze del reato.

Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, il giudice non ha più il divieto previsto dalla norma citata e può operare l'ordinario bilanciamento delle circostanze, come stabilito in generale dal Codice penale: può quindi ritenere che le attenuanti siano prevalenti sulla recidiva reiterata e conseguentemente non irrogare l'ergastolo.
Qualora, invece, ritenga che le attenuanti non siano prevalenti sulla recidiva, il giudice comminerà la pena dell'ergastolo.

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