Secondo la CGUE, il consumatore che non è stato informato dal professionista del suo diritto di recesso non deve pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali se il recesso è stato esercitato dopo l'esecuzione del contratto.
CGUE, Ottava Sezione, sentenza 17 maggio 2023, causa C -97/22
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5 – Diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Obblighi di informazione del professionista interessato – Omessa informazione del consumatore da parte del professionista – Obblighi del consumatore nel caso di recesso – Recesso dopo l’esecuzione del contratto – Conseguenze»
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DC e HJ in merito al pagamento del servizio fornito a quest’ultimo, in esecuzione di un contratto concluso fuori dei locali commerciali, da un’impresa che ha ceduto a DC l’insieme dei diritti sorti da tale contratto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Secondo i considerando 4, 5, 7, 21 e 57 della direttiva 2011/83:
«(4) (...) L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese (…)
(5) La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.
(...)
(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (...)
(...)
(21) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che [abbia] richiesto o meno la visita del professionista. (...)
(...)
(57) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», recita:
«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
5 L’articolo 2 di detta direttiva contiene, ai punti 1, 2, 6 e 8, le seguenti definizioni:
«1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
(...)
6) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
(...)
8) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
(...)».
6 A norma dell’articolo 4 della stessa direttiva, intitolato «Livello di armonizzazione»:
«Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso».
7 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali», così dispone:
«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
(...)
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
(...)
j) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta [che la prestazione di un servizio inizi durante il periodo di recesso], egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3;
(...)».
8 L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Diritto di recesso», prevede, al paragrafo 1:
«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14».
9 L’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso», recita:
«Se in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 9, paragrafo 2».
10 L’articolo 14 della stessa direttiva, intitolato «Obblighi del consumatore in caso di recesso», ai suoi paragrafi da 3 a 5 dispone quanto segue:
«3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, (...) il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. (...)
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) per la prestazione di servizi (...) in tutto o in parte, durante il periodo di recesso, quando:
i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j); (…)
(...)
5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 13, paragrafo 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore».
Diritto tedesco
11 L’articolo 357 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Conseguenze giuridiche del recesso da contratti conclusi fuori dei locali commerciali e a distanza, ad eccezione dei contratti relativi ai servizi finanziari», al paragrafo 8 così dispone:
«Qualora un consumatore receda da un contratto di prestazione di servizi (...) deve versare un’indennità compensativa per la prestazione fornita fino al recesso, qualora abbia espressamente richiesto al professionista interessato di iniziare ad eseguire la prestazione prima della fine del periodo di recesso. Il diritto derivante dal primo periodo sussiste solo se tale professionista ha debitamente informato il consumatore, ai sensi dell’articolo 246a (...) dell’[Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile), del 21 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e rettifica BGBl. 1997 I, pag. 1061), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’“EGBGB”] (...)».
12 L’articolo 246a dell’EGBGB, nella versione applicabile alla controversia principale, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza, ad eccezione dei contratti relativi ai servizi finanziari», al § 1, intitolato «Obblighi di informazione», paragrafo 2, prima frase, punti 1 e 3, così dispone:
«Qualora un consumatore abbia il diritto di recesso (...), il professionista interessato deve informare tale consumatore:
1. delle condizioni, dei termini e delle modalità per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 1, del BGB, nonché del modulo tipo di recesso di cui all’allegato 2,
(...)
3. del fatto che, nel caso di un contratto di prestazione di servizi (...), un consumatore deve versare al professionista interessato un importo adeguato conformemente all’articolo 357, paragrafo 8, del codice civile per la prestazione fornita da tale professionista, qualora tale consumatore si avvalga del diritto di recesso, dopo aver espressamente richiesto, su invito di detto professionista, a quest’ultimo di iniziare ad eseguire la prestazione prima della scadenza del periodo di recesso».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
13 Il 6 ottobre 2020 HJ ha concluso oralmente con un’impresa un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione, senza che tale impresa l’avesse informato del suo diritto di recesso, conformemente all’articolo 246a della legge introduttiva al codice civile.
14 Dopo aver eseguito tale contratto, detta impresa ha presentato a HJ, il 21 dicembre 2020, la fattura corrispondente, che quest’ultimo non ha saldato.
15 Il 15 marzo 2021 la stessa impresa ha ceduto a DC l’insieme dei diritti sorti da tale contratto.
16 A seguito della notifica da parte di HJ, il 17 marzo 2021, del recesso dal medesimo contratto, DC ha adito il Landgericht Essen (Tribunale del Land, Essen, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso diretto ad ottenere il pagamento del servizio fornito a HJ. DC fa valere che l’impresa cedente dispone, nonostante il recesso di HJ, di un diritto a tale pagamento, anche se le condizioni richieste, a tal fine, all’articolo 357, paragrafo 8, del codice civile, non sono soddisfatte. L’esclusione di un siffatto diritto, a causa di un inadempimento dell’obbligo di informazione gravante sul professionista interessato, costituirebbe una «sanzione sproporzionata», in violazione del considerando 57 della direttiva 2011/83.
17 Dal canto suo, HJ fa valere che, poiché l’impresa cedente ha omesso di informarlo del suo diritto di recesso, DC non dispone di alcun diritto al pagamento del prezzo del servizio fornito in esecuzione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale.
18 Il giudice del rinvio sottolinea che la soluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83. Esso ammette che, ai sensi delle disposizioni del codice civile adottate al fine di trasporre tale direttiva, un consumatore non è debitore di alcun costo per il servizio fornito, prima della scadenza del termine di recesso, qualora il professionista di cui trattasi abbia omesso di informare tale consumatore del suo diritto di recesso.
19 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se detto articolo 14, paragrafo 5, escluda qualsiasi diritto di tale professionista a un’«indennità di compensazione», anche nell’ipotesi in cui detto consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso solo dopo l’esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali e abbia così beneficiato di una plusvalenza, in violazione del principio del divieto di arricchimento senza causa, riconosciuto dalla Corte quale principio generale del diritto dell’Unione.
20 In tale contesto, il Landgericht Essen (Tribunale del Land, Essen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva [2011/83] (...) debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il committente revochi la sua dichiarazione di volontà diretta alla conclusione fuori dei locali commerciali di un contratto edilizio solo dopo che l’imprenditore interessato abbia (pienamente) fornito la sua prestazione, tale disposizione escluda qualsiasi diritto a un’indennità compensativa di tale imprenditore, anche qualora non siano soddisfatte le condizioni per ottenere tale indennità previste dalle disposizioni relative alle conseguenze giuridiche del recesso, ma il committente abbia beneficiato di una plusvalenza in ragione delle prestazioni edilizie di detto imprenditore e si sia quindi arricchito».
Sulla questione pregiudiziale
21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), di tale direttiva e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.
22 Occorre rilevare in via preliminare che, con una lettera del 29 settembre 2022, pervenuta alla Corte il 13 ottobre 2022, il giudice del rinvio ha precisato, dopo aver preso conoscenza dei dubbi sollevati nelle osservazioni scritte presentate dalla Commissione europea riguardo alla natura del contratto negoziato fuori dei locali commerciali di cui trattasi nel procedimento principale, che tale contratto doveva essere qualificato come «contratto di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83.
23 Ciò precisato, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, un consumatore che esercita il suo diritto di recesso da un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 8, di tale direttiva, in combinato disposto con i punti 1 e 2 di tale articolo 2, non incorre in alcuna responsabilità per tale fatto, salvo disposizione contraria dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14 di detta direttiva.
24 Tra tali ultime disposizioni figura l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, ai sensi del quale un consumatore che esercita il suo diritto di recesso dopo aver chiesto al professionista interessato di eseguire un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, durante il periodo di recesso di 14 giorni previsto all’articolo 9 di tale direttiva, deve pagare a tale professionista un importo, calcolato sulla base del prezzo totale convenuto in tale contratto, proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui detto professionista è stato informato dell’esercizio del diritto di recesso rispetto a tutte le prestazioni previste da detto contratto.
25 Tuttavia, tale articolo 14, paragrafo 3, deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), della direttiva 2011/83. Ne consegue che, se il professionista di cui trattasi ha omesso di fornire a un consumatore, prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) o j), di tale direttiva, riguardanti, da un lato, le condizioni, il termine e le modalità di esercizio del diritto di recesso e, dall’altro, l’obbligo di pagare l’importo di cui a detto articolo 14, paragrafo 3, tale consumatore non è debitore di alcun costo per i servizi che gli sono forniti, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso. Inoltre, l’omessa fornitura delle informazioni di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, lettera h), comporta, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva, una proroga di dodici mesi del periodo di recesso iniziale, a decorrere dalla fine di quest’ultimo.
26 Il diritto di recesso menzionato all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83 mira a tutelare il consumatore nel particolare contesto della conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, nel quale, come ricordato dal considerando 21 di tale direttiva, tale consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbia chiesto o meno la visita del professionista di cui trattasi. Pertanto, l’informazione precontrattuale relativa a tale diritto di recesso riveste, per detto consumatore, un’importanza fondamentale e gli consente di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17, EU:C:2019:47, punti 45 e 46).
27 Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, prima della conclusione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83, il professionista di cui trattasi ometta di fornire a un consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) o j), di tale direttiva, e tale consumatore eserciti il suo diritto di recesso, il combinato disposto dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, di detta direttiva esonera detto consumatore da qualsiasi obbligo di pagare a tale professionista il prezzo del servizio fornito da quest’ultimo durante il periodo di recesso.
28 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se la plusvalenza così realizzata dal consumatore violi il principio del divieto di arricchimento senza causa.
29 A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2011/83 ha l’obiettivo di garantire, conformemente al suo articolo 1, un livello elevato di tutela dei consumatori, come sancito all’articolo 169 TFUE e all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 39).
30 Allo scopo di conseguire tale obiettivo, come si evince dai suoi considerando 4, 5 e 7, tale direttiva prevede l’armonizzazione completa di alcuni aspetti chiave dei contratti conclusi tra i consumatori e i professionisti (sentenza del 13 settembre 2018, Starman, C-332/17, EU:C:2018:721, punto 27). In tale contesto, l’articolo 4 di detta direttiva impone agli Stati membri di astenersi dal mantenere o dall’introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni che si discostino dal livello di protezione dei consumatori fissato dalla stessa direttiva, salvo che quest’ultima disponga diversamente.
31 Orbene, l’obiettivo stabilito dalla direttiva 2011/83 sarebbe compromesso se l’articolo 14, paragrafo 5, di tale direttiva dovesse essere interpretato nel senso che esso consente di escludere l’applicazione delle chiare disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), di detta direttiva, di modo che un consumatore, a seguito del suo recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, possa sostenere costi che non sono espressamente previsti dalla medesima direttiva.
32 Tale soluzione è coerente con l’importanza fondamentale che la direttiva 2011/83 attribuisce all’informazione precontrattuale riguardante il diritto di recesso dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ricordata al punto 26 della presente sentenza. Pertanto, qualora il professionista di cui trattasi abbia omesso di fornire a un consumatore tale informazione, tale professionista deve assumersi i costi che ha sostenuto a causa dell’esecuzione del contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali durante il periodo di recesso di cui tale consumatore dispone, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva. Di conseguenza, non può essere accolta l’invocazione, da parte di DC, del principio di proporzionalità delle sanzioni, enunciato al considerando 57 di detta direttiva, per sottrarsi a tali costi.
33 Infine, tali constatazioni non pregiudicano la possibilità, eventualmente prevista dal diritto nazionale, per DC, nei limiti in cui quest’ultima non può essere ritenuta responsabile dell’omissione di informare HJ del suo diritto di recesso dal contratto negoziato fuori dei locali commerciali, di proporre un’azione di regresso nei confronti del professionista che le ha ceduto l’insieme dei diritti sorti da tale contratto (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C-579/18, EU:C:2019:875, punto 44).
34 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:
esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.