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17 maggio 2023
Omessa informazione sul diritto di recesso: il consumatore che recede da un contratto di servizi già eseguito deve pagare la prestazione?

Secondo la CGUE, il consumatore che non è stato informato dal professionista del suo diritto di recesso non deve pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali se il recesso è stato esercitato dopo l'esecuzione del contratto.

di La Redazione
Un'impresa, che aveva stipulato un contratto di servizi con un consumatore per la ristrutturazione di un impianto elettrico, non aveva informato la controparte del suo diritto di recesso, della durata di 14 giorni, in quanto l'atto era stato stipulato fuori dei locali commerciali aziendali. Eseguita la prestazione, il consumatore si rifiutava di pagare la fattura emessa e procedeva con il recesso dal contratto, evidenziando che alla società non spettava nulla in quanto essa non lo aveva informato in ordine al suddetto diritto e in quanto il lavoro era stato eseguito prima della fine del periodo di recesso.
 
Il giudice tedesco investito della controversia domanda alla CGUE se la direttiva sui diritti dei consumatori esclude qualsiasi diritto del professionista a un'«indennità di compensazione», anche qualora il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso solo dopo l'esecuzione di un contratto concluso fuori dei locali commerciali. In questo caso, infatti, esso potrebbe beneficiare di una plusvalenza in contrasto col principio europeo che vieta l'arricchimento senza causa.
 
Con la sentenza nella causa C-97/22 del 17 maggio, la Ottava Sezione precisa che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, qualora il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l'esecuzione del contratto. Nello specifico, il diritto di recesso mira a proteggere il consumatore nel delicato contesto della conclusione di un contratto fuori dei locali commerciali, nel quale esso può essere maggiormente sottoposto a pressione psicologica o esposto al fattore sorpresa.
 
Per quanto attiene invece alla questione posta dal giudice tedesco, la CGUE ricorda che l'obiettivo della direttiva è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, obbiettivo che sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità che il consumatore, a seguito del suo recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, sostenga costi che non sono espressamente previsti dalla direttiva.
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