Il testo prevede la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo e consente l'arresto in flagranza anche in mancanza di querela, nel caso in cui la persona offesa non risulti prontamente reperibile.
Dopo l'approvazione da parte della Camera lo scorso 14 marzo, arriva l'ok definitivo anche da parte del Senato al DDL sulla procedibilità d'ufficio e l'arresto in flagranza.
Il provvedimento si compone di 4 articoli:
- Art. 1 - «Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale»
La disposizione prevede la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione.
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Art. 2 - «Modifica all'
articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »
La modifica consiste nella previsione della procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa.
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Art. 3 - « Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza»
In particolare, il testo modifica il comma 3 dell'
Il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto; decorso tale termine, ovvero se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è immediatamente liberato.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Ulteriore novità è la modifica alla disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico. In caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa.
- Art. 4 - «Clausola di invarianza finanziaria»