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5 giugno 2023
Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza: la nuova legge è in Gazzetta Ufficiale

Entrano in vigore il 16 giugno le nuove disposizioni contenute nella L. n. 60/2023 che modificano il Codice penale e il Codice di procedura penale in materia di procedibilità d'ufficio, arresto in flagranza e giudizio direttissimo.

La Redazione

In Gazzetta Ufficiale n. 127/2023 è stata pubblicata la L. n. 60/2023 recante «Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza».

L'art. 1 introduce la procedibilità a d'ufficio per i reati di cui agli artt. 270-bis e 416-bis c.p. aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo o eversione.

L'art. 2 invece prevede la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale quando sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale fino a 3 anni dopo il termine della misura stessa (art. 71 D.Lgs. n. 159/2011).

L'art. 3, infine, modifica il Codice di rito in tema di arresto in flagranza di reato. Nello specifico, si sostituisce il comma 3 dell'art. 380 c.p.p. consentendo l'arresto anche quando la querela non sia presentata contestualmente poiché la persona offesa non risulta essere prontamente rintracciabile. In tal senso, il nuovo comma 3 consente l'arresto in flagranza anche senza la querela che può ancora sopravvenire e, qualora essa non sia stata proposta entro le successive 48 ore oppure l'avente diritto non abbia dichiarato di rinunciarvi o rimette la querela proposta, allora l'arrestato è rimesso immediatamente in libertà.
In ogni caso, gli agenti di polizia dovranno mettersi subito all'opera per rintracciare la persona offesa.
Modificato anche il regime del giudizio direttissimo:

legislazione

L'art. 449, comma 3, c.p.p. è integrato con la seguente disposizione:

«Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione»;

 

All'articolo 558, comma 6, c.p.p. sono aggiunti poi i seguenti periodi:

«Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».

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