Entrano in vigore il 16 giugno le nuove disposizioni contenute nella L. n. 60/2023 che modificano il Codice penale e il Codice di procedura penale in materia di procedibilità d'ufficio, arresto in flagranza e giudizio direttissimo.
In Gazzetta Ufficiale n. 127/2023 è stata pubblicata la
L'art. 1 introduce la procedibilità a d'ufficio per i reati di cui agli artt. 270-bis e 416-bis c.p. aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di terrorismo o eversione.
L'art. 2 invece prevede la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale quando sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale fino a 3 anni dopo il termine della misura stessa (
L'art. 3, infine, modifica il Codice di rito in tema di arresto in flagranza di reato. Nello specifico, si sostituisce il comma 3 dell'
In ogni caso, gli agenti di polizia dovranno mettersi subito all'opera per rintracciare la persona offesa.
Modificato anche il regime del giudizio direttissimo:
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L' «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione»;
All' «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione». |