L'
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 26 gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24 (rectius: 24-bis) cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati I.L, F.A., F.G. e T.P..
1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che il procedimento, relativo anche agli imputati D.L., S.A., C.M. e A.N., era stato trasmesso dal Tribunale di Roma che, con sentenza pronunciata in data 9 aprile 2021, aveva dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui al decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 1° dicembre 2020.
1.2. Il Tribunale di Roma aveva rilevato che, correttamente, la fase delle indagini preliminari era stata attribuita alla competenza del pubblico ministero e del GIP distrettuale a mente dell'art. 51 cod. proc. pen., ma che il dibattimento doveva essere celebrato davanti al Tribunale di Latina.
1.3. Secondo quanto riferisce il giudice rimettente, nel corso di alcune udienze celebratesi senza apertura del dibattimento, le difese di I.L., F.A., F.G. e T.P. aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Latina; sempre nella fase preliminare, I. aveva anche proposto istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 10563/2023 del 14/12/2022).
2. Sono pervenute memorie nell'interesse di F.A. e F.G. che insistono per la competenza del Tribunale di Napoli.
Motivi della decisione
1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile.
2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale.
A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento della rimessione affida la decisione sul rinvio pregiudiziale al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto; d'altra parte, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.
Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01).
2.2. Il contenuto dell'atto di parte di denuncia o "sollecitazione" di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso.
In tutti gli altri casi, e segnatamente nell'ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa.
In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all'art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza.
2.3. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della "Commissione Lattanzi" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione.
È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.
Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"; si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., che deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.
Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte.
Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. Si noti che tale provvedimento non "blocca" il processo, né determina il rischio dell'inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto.
Il giudice, che non si ritiene incompetente - perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto -, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive.
Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e nell'indicazione "delle parti e dei difensori".
Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione.
3. Ciò premesso, il verbale di udienza del 26 gennaio 2023 contiene unicamente la seguente laconica motivazione: «Il Tribunale dà atto della mutata composizione del Collegio e dà altresì atto che alle scorse udienze sono state proposte eccezioni di incompetenza per gli imputati I., F.A., F.G. e T.P.. Rappresenta che è pervenuto il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 15/12/2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per la richiesta di rimessione del processo ad altro Tribunale per legittimo sospetto. Il Tribunale dà atto che il presente processo è pervenuto a questo Tribunale per mezzo di sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma e che di fronte a questo Tribunale sono state riproposte eccezioni di incompetenza territoriale cui le parti si sono riportate a fronte del mutamento del Collegio; visto l'art. 24 c.p.p. dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione delle questioni sollevate e relative eccezioni di incompetenza territoriale; situazione che non impone la sospensione del processo».
3.1. Da quanto sopra riportato si evince chiaramente che il giudice non ha compiuto alcuna delibazione della questione, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza senza neppure prospettare i termini della stessa, né prendendo posizione sulle argomentazioni delle parti con riguardo ai singoli reati addebitati a ciascuno degli imputati.
Al contrario, il giudice avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, compiere una preliminare delibazione di fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti: ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice.
Il Tribunale di Latina, dopo avere rinviato varie volte il processo senza neppure incardinarlo, ha preferito spogliarsi della questione, investendone impropriamente la Corte regolatrice.
4. La richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile anche sotto altro profilo.
4.1. Il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. riproduce i termini decadenziali previsti dall'art. 21 cod. proc. pen. per la formulazione della eccezione dell'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Tribunale Vibo Valentia, Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01), alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione.
La formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve, dunque, essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento.
L'indicazione della legge delega sul rigido meccanismo preclusivo è stata espressamente riprodotta nel testo del comma 6 dell'art. 24-bis cod. proc. pen.,
là dove dispone che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.
4.2. Orbene, nel caso in esame, non sono rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale.
Le prospettazioni delle parti, che avevano eccepito - ancora prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia - l'incompetenza del Tribunale ipotizzando vari fori alternativi, sono generiche e non contengono l'espressa richiesta di rinvio pregiudiziale, sicché non soddisfano l'ulteriore specifico requisito legale richiesto dall'art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen., mancando, nell'eccezione di incompetenza, la richiesta di rimessione alla Corte regolatrice.
Orbene, tenendo presente che il rinvio pregiudiziale non è stato disposto d'ufficio, ma, del tutto immotivatamente, sull'eccezione della parte che contesta la competenza del Tribunale di Latina prospettando fori alternativi - prospettazione che preclude in ogni caso la proposizione del successivo conflitto positivo (Sez. 1, n. 26033 del 28/05/2019, conflitto GUP Tribunale Piacenza, Rv. 276317) -, il giudice procedente non poteva innescare il procedimento incidentale, mancando una delle condizioni dell'azione, costituita dalla espressa richiesta di rinvio ex art. 24-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Latina.