Il nuovo istituto introdotto dalla Cartabia prevede che, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, il giudice di merito investito della questione deve motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa. Non è sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.
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Svolgimento del processo
1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Agrigento, in applicazione del disposto dell'art. 24 bis, c.p.p., rimetteva alla Corte di Cassazione la questione concernente l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da C.M., C.C., C.G., F.I., P.L., S.S., A.A., D.A., G.A., M.V. e T.M., nell'ambito del procedimento penale a carico di P.G. e altri centouno imputati, pendente attualmente innanzi al suddetto tribunale in composizione collegiale, per una pluralità di reati ex artt. 416, c.p.; 61, n. 2), 110, 479, in relazione all'art. 476, co. 2, c.p.; 323 e 326, c.p., contestati nei capi A); B); C) e D) dell'imputazione.
Le contestazioni in questione riguardano la partecipazione alle due associazioni a delinquere, di cui ai capi A) e C), create allo scopo di far conseguire falsi diplomi scolastici agli alunni iscritti in una serie selezionata di istituti scolastici, laddove i reati-scopo indicati nei capi B) e D) sono stati consumati in adempimento di tale pactum sceleris.
2. Tanto premesso appare opportuno sintetizzare il contenuto delle eccezioni di competenza per territorio sollevate dagli imputati in precedenza indicati.
2.1. C.G., in particolare, premesso che nel caso in esame la competenza per territorio del tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art. 416, c.p., contestato all'imputato al capo C), è stata determinata ai sensi dell'art. 16, co. 1, c.p.p., sul presupposto dell'esistenza della continuazione e, dunque, della connessione ai sensi dell'art. 12, lett. B), c.p.p., tra il già menzionato reato associativo e i reati-fine di cui al capo D), con particolare riferimento a quelli, più gravi, di falso ex art. 479, in relazione all'art. 476, c.p., rileva, da un lato, che per il reato associativo la competenza va fissata in capo all'autorità giudiziaria di Ragusa, in quanto, fu a Ispica, in provincia di Ragusa, che il sodalizio criminale iniziò a essere operativo; dall'altro che, nel caso in esame, difetta il presupposto per l'applicazione del criterio fissato dall'art. 16, co. 1, c.p.p., difettando l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p., in quanto non può assolutamente affermarsi che già al momento della costituzione dell'ipotizzata associazione i presunti reati-fine fossero stati già programmati e decisi con un adeguato livello di specificità.
Inoltre, rileva il C., ove anche si ritenessero connessi i reati di cui ai capi C) e D), ai fini della determinazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente ad avere cognizione di tutti i reati in contestazione, andrebbe sempre fatto riferimento al luogo in cui si sarebbe realizzata l'operatività della struttura organizzativa dell'associazione a delinquere, identificato in Ispica, provincia di Ragusa, a nulla rilevando il luogo di commissione dei presunti reati oggetto del pactum sceleris.
Allo stesso risultato, peraltro, si giunge anche sotto un diverso profilo: una volta ritenuto applicabile l'art. 16, c.p.p. e la competenza radicata nel luogo di commissione del reato più grave, posto che nel caso in esame i reati più gravi sono quelli in materia di falso, che, tuttavia, risultano tutti di ari gravità, ne consegue che ai fini della determinazione della competenza territoriale rileva il luogo di commissione del reato immediatamente meno grave, il reato associativo, consumato, come si è detto, in provincia di Ragusa.
Con memoria del 21.6.2023, gli avvocati L.F. e R.B., difensori di fiducia del C., nel ripercorrere le loro argomentazioni, insistono per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Agrigento.
2.2. C.M., premesso di essere imputata del reato di cui all'art. 416, c.p. (capo A), commesso in Ispica, provincia di Raguga, e in Acireale, provincia di Catania, unitamente a P.G., R.L. e I.A., e dei reati di cui açJli artt. 61, n. 2), 110, 479, in relazione all'art. 476, co. 2, c.p.; 323 e 326, c.p. (capo B), commessi in Ispica e Acireale, contesta l'assunto del giudice per l'udienza preliminare, secondo cui la presenza nella compagine associativa di cui al capo C) dei coimputati P. e R. dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto di connessione ex art. 12, lett. b), c.p.p., con conseguente applicazione del disposto dell'art. 16, c.p.p., che impone, a fini della determinazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente, di fare riferimento, trattandosi di reati di pari gravità, al luogo in cui è stato commesso il primo reato, individuato in Licata, provincia di Agrigento, dove aveva sede l'istituto scolastico (omissis), presso il quale venne effettuata la prima falsa iscrizione in data 26.9.2014.
Ad avviso dell'imputata, in particolare, non risulta dimostrata in alcun modo la sussistenza della ritenuta connessione, posto che, a eccezione della mera compresenza di P. e della R. nelle imputazioni di cui ai capi A) e C), nessun'altra circostanza induce a ritenere che tra le due associazioni sussista un vincolo teleologico, poiché il fatto che il e la R. avessero pensato di replicare la condotta associativa contestata al capo A) in territori diversi e con soggetti diversi non significa che tale progetto fosse già ideato e programmato al momento della costituzione del sodalizio di cui al capo A) della rubrica in Ispica e Acireale.
Con memoria del 21.6.2023, gli avvocati F.S. e V.M., difensori di fiducia della C., nel rappresentate le loro ragioni, insistono per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Agrigento.
2.3. F.I., P.L., S.S., A.A., D.A., G.A., M.V. e T.M., imputati dei reati ex artt. 61, n. 2), 110, 479, in relazione all'art. 476, co. 2, c.p.; 323 e 326, c.p., di cui al capo B), commessi in Ispica e Acireale, osserva come sia fallace l'assunto del giudice dell'udienza preliminare sull'esistenza di un rapporto di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 12, lett. b), c.p.p., tra le due associazioni a delinquere di cui ai capi A) e C) dell'imputazione, posto che, pur essendovi una parziale e limitata coincidenza tra i partecipi dei suddetti sodalizi (ridotta a soli due imputati), si tratta comunque di associazioni diverse, non caratterizzate dalla medesima compagine organizzativa e strutturale, con un vertice diversamente composto, senza che sia stato indicato alcun atto di indagine dal quale potere desumere che il P. e la R. avessero concepito, ideato e progettato di costituire due distinte associazioni e, segnatamente, quella di cui al capo A), quale unitario disegno criminoso rispetto a quella di cui al capo C) o viceversa.
Senza tacere che la sussistenza di un'eventuale continuazione tra i reati associativi potrebbe giustificare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), c.p.p., solo se il reato in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, circostanza non ricorrente nel caso in esame posto che gli imputati della cui eccezione si discute non risultano raggiunti dalla contestazione di alcun reato associativo.
Risulta, infine, del tutto priva di riscontri negli atti processuali l'affermazione del giudice dell'udienza preliminare, secondo cui i reati fine di cui ai capi B) e D) dell'imputazione sarebbero teleologicamente collegati con quelli associativi.
Con memoria del 16.6.2023, l'avv. A.P., difensore di fiducia dei suddetti imputati, nel riproporre i propri rilievi, insiste per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Agrigento.
2.4. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, rappresentare il ragionamento seguito in sede di udienza preliminare dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza con cui ha rigettato le eccezioni di incompetenza per territorio sollevate dagli imputati.
Ad avviso del giudice procedente i reati fine in materia di falso di cui al capo B) commessi in Acireale e Ispica, sono connessi con I I reato associativo di cui al capo A), commesso tra Acireale e Ispica, ai sensi dell'art. 12, lett. c), c.p.p., ma il reato associativo di cui al capo A) è connesso, ai sensi questa volta dell'art. 12, lett. b), c.p.p., con il reato associativo di cui al capo C), commesso in Ispica, Canicattì e Licata, perché si tratta di associazioni che operano con il medesimo modus operandi e perché ad esse sono comuni due partecipanti; al reato associativo di cui al capo C) sono a loro volta connessi, ex art. 12, lett. c), c.p.p., i reati in materia di falso di cui al capo D), commessi in Ispica, Canicattì e Licata, per cui trattandosi di reati di uguale gravità, per determinare il giudice territorialmente competente occorre fare riferimento al luogo di commissione del primo reato, individuato in Licata, in provincia di Agrigento, che rende dunque competente l'autorità giudiziaria agrigentina per tutti i reati.
1.5. Ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale per l'odierna udienza, va, infine, sottolineato, con riferimento alla posizione dell'imputata F.N., che il relativo avviso è stato regolarmente notificato in data 19.5.2023, a mezzo di posta elettronica certificata al difensore d'ufficio, avv. D.C., nominato in sostituzione del difensore di fiducia, avv. A.N., in quanto, come attestato dalla cancelleria, l'avviso indirizzato al suddetto difensore di fiducia non era andato a buon fine, posto che il nominativo del destinatario risultava "non presente sul sistema ReGindE" (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia). Si imponeva, pertanto, la nomina di un difensore di ufficio, che, peraltro, regolarmente avvisato, nulla eccepiva in punto di mancata notifica dell'avviso all'avv. N., mentre all'imputata l'avviso era stato regolarmente notificato sempre. il 19.5.2023, senza che la stessa abbia provveduto a informarne l'avv. N. o a nominare un difensore di fiducia per l'odierna udienza.
2. La richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dal tribunale di Agrigento va dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.
3. Come è noto l'art. 4, co. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1.50, con decorrenza a partire dal 30 dicembre 2022, e>: art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ha introdotto nel codice di rito un nuovo istituto processuale, il "Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24 bis, c.p.p, che si salda alla previsione dell'art. 21, co. 2, c.p.p.
Secondo la norma di nuovo conio "prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, c.p.p. la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2" (art. 24 bis, CO. 1, c.p.p.).
"Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori"" (art. 24 bis, co. 2, c.p.p.).
"La Corte di cassazione decide in camera di consiglio, secondo le forme previste dall'articolo 127, e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero pi-esso il giudice competente" (art. 24 bis, co. 3, c.p.p.).
Come è stato opportunamente osservato, il nuovo rimedio processuale, assimilabile agli istituti processuali in tema di impugnazioni, in quanto con esso si sollecita una decisione del giudice di legittimità con cui viene risolta in via tendenzialmente definitiva, come si vedrà meglio in seguito, una questione processuale controversa, trova la sua giustificazione in oggettive esigenze di speditezza e concentrazione, riconducibili al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consacrato nell'art. 111, co. 2, Cost., in nome delle quali si è voluto evitare che il tema della competenza per territorio si trascini, attraverso l'impugnazione della sentenza di merito, sino al giudizio di legittimità, con conseguenze rilevanti nel caso di fondatezza della relativa eccezione, che imporrebbe inevitabilmente la ripresa ab initio del giudizio, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.
Su questo versante si è attestata la giurisprudenza di legittimità, in uno dei primi arresti sul tema, in cui si è evidenziiato come la ratio della norma di cui si discute vada individuata nello scopo di evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata
venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale (cfr. Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720).
Orbene, ai fini della risoluzione della questione che ci occupa, occorre verificare, da un lato, se il nuovo articolo 24 bis, c.p.p., sia applicabile al caso in esame e, ove lo sia, se il giudice di merito abbia correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel rimettere alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio.
Ritiene il Collegio che il primo quesito vada risolto positivamente, posto che, se è pur vero che quando gli imputati proposero le loro eccezioni di incompetenza per territorio in sede di udienza preliminare la nuova norma non era entrata in vigore, è altrettanto vero che, alla data dell'adozione da parte del tribunale di Agrigento dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale (16.2.2023), la nuova disposizione era pienamente operativa, essendo entrata in vigore con decorrenza dal 30.12.2022.
Ne consegue che il provvedimento del giudice di merito risulta adottato correttamente sulla base della nuova previsione normativa, essendo stata riproposta dagli imputati l'eccezione di incompetenza per territorio entro il termine previsto dall'art. 491, co. 1, c.p.p., già proposta e respinta in sede di udienza preliminare, conformemente a quanto statuito, come si è visto, dall'art. 24 bis, co. 1, secondo periodo, c.p.p.,ed entro il medesimo termine il tribunale ha reso la menzionata ordinanza, mentre non risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 24 bis, co. 6, c.p.p., secondo cui "la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento", per l'ovvia ragione che quando le parti eccepirono nel corso dell'udienza preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale il nuovo istituto non era ancora vigente nell'ordinamento processuale.
L'ordinanza di rinvio appare, invece censurabile sotto il profilo del corretto esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito. Sul punto ritiene il Collegio di condividere un serie di principi affermati nella richiamata decisione della Prima Sezione penale di questa Corte, di cui appare opportuno riportare la parte più significativa del percorso motivazionale seguito.
Come notano giudici di legittimità "la relazione finale della "Commissione Lattanzi" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione.
È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.
Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"; si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.
Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte
Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inicloneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione dì competenza, senza la mediazione provveclimentale dell'atto di rimessione" (cfr. la già citata Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720).
Premesso che la ratio della norma va individuata nella finalità di "evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale", può concludersi nel senso che quando il giudice di merito è chiamato a confrontarsi con una questione di competenza territoriale, sia essa proposta o riproposta dalle parti ovvero rilevata d'ufficio dallo stesso giudice, secondo lo schema previsto dall'art. 24 bis, co. 1, c.p.p., egli non ha il dovere di investire per la soluzione definitiva della questione stessa, la Corte di cassazione, in quanto l'adozione dell'ordinanza di rimessione rappresenta solo un possibile epilogo decisorio, frutto di una scelta di tipo discrezionale, plasticamente resa dall'uso del presente indicativo del verbo potei-e, che implica una preventiva valutazione della questione alla quale il giudice di merito non può sottrarsi, demandandone la soluzione, quasi sulla base di una sorta di mero automatismo processuale, al giudizio della Corte di Cassazione.
Tale assunto trova conferma, ad avviso del Collegio, nella circostanza che l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio, può implicare accertamenti di fatto, riservati, per loro natura, al qiudice di merito.
Proprio il tema del trasferimento della competenza per connessione fondata sulla continuazione rende evidente il segnalato profilo, posto che, come affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tale evenienza, il giudice non può sottrarsi all'obbli90 di accertare l'identità del disegno criminoso tra i più reati, rendendone adeguatamente conto in motivazione, sul presupposto della sufficienza di una configurabilità meramente astratta del vincolo tra i reati stessi, in quanto questa si riferisce soltanto alla minore consistenza del corredo informativo utilizzabile per la decisione rispetto alla concretezza dei risultati probatori acquisibili all'esito dell'istruttoria dibattimentale (cfr. Sez. 1, n. 12772 del 27/02/2019, Rv. 276178).
Nello stesso senso si è affermato che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra çili autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (cfr. Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Rv. 278000).
In questa prospettiva va chiarita l'esatta portata della previsione, di cui all'art. 24 bis, co. 2, c.p.p., nella parte in cui impone al giudice di merito di rimettere alla Corte di cassazione "gli atti necessari alla risoluzione della questione" concernente la competenza per territorio, che attribuisce espressamente al giudice di legittimità il potere di accedere agli atti del fascicolo processuale, sull'evidente presupposto che ciò sia funzionale a risolvere una questione di natura processuale, tale configurandosi senza ombra di dubbio l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio.
Se ciò è vero, allora non appare revocabile in dubbio che, per consentire alla Corte di Cassazione di svolgere il suo compito, debba essere rispettato anche dal giudice del rinvio pregiudiziale quanto affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di impugnazioni, il principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotto un motivo di natura processuale, presuppone che nel ricorso venga quanto meno specificamente indicato l'atto dal quale si ritiene derivino conseguenze giuridiche o quello affetto dal vizio denunziato, e che l'atto da esaminare sia contenuto nel fascicolo processuale medesimo o che, comunque, la parte ne richieda l'acquisizione al giudice di merito ovvero lo produca nel giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Rv. 228953; Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Rv. 280121).
Se ne deduce, che, nel rimettere la risoluzione della questione concernente la competenza per territorio, il giudice di merito dovrà operare una preventiva selezione degli atti da sottoporre all'attenzione della Corte di cassazione, operazione facilitata proprio dalla sua conoscenza del fascicolo processuale e della rilevanza che i singoli atti in esso contenuti presentano ai fini della risoluzione della questione stessa, da lui sottoposta a vaglio critico, selezione finalizzata alla trasmissione non di tutti gli atti processuali, ma solo di quelli strettamente necessari alla definizione della dedotta questione di competenza per territorio.
Non è consentita, pertanto, un'indiscriminata trasmissione degli atti processuali, con cui il giudice di merito "deleghi" al giudice di legittimità il compito di individuare l'atto o gli atti rilevanti ai fini della dedotta questione, perché in tal modo si consentirebbe, da un lato, alla Corte di cassazione di accedere indistintamente agli atti contenuti nel fascicolo processuale, in contrasto con la previsione normativa in cui si fa riferimento esplicito, come si è detto, ai soli "atti necessari"; dall'altro, al giudice di merito di non assolvere al suo dovere di pronunciarsi specificamente anche su questo aspetto, strettamente connesso alla valutazione che gli compete sul contenuto della questione di competenza per territorio.
In applicazione di tali principi la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis, c.p.p., proveniente dal tribunale di Agrigento non appare conforme al modello legale e va, dunque, dichiarata inammissibile.
Va, infatti, rilevato che la richiesta in questione è stata motivata da ragioni di mera opportunità, "tenuto conto della complessità e articolazione dei capi di imputazione, del rilevantissimo numero degli imputati (cento), della indicazione di più autorità giudiziarie, che, secondo le prospettazioni difensive, sarebbero territorialmente competenti (Tribunale di Catania e Tribunale di Ragusa)".
Appare, pertanto, evidente, come il giudice di merito non abbia compiuto alcuna delibazione della questione, rimettendo alla Corte di cassazione la questione della competenza senza neppure prospettare i termini della stessa, né prendendo posizione sulle argomentazioni delle parti con riguardo ai singoli reati addebitati a ciascuno degli imputati.
Al contrario, il giudice avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, compiere una preliminare delibazione di fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti: ordinanza motivata di rigetto dell'eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice.
Sotto altro aspetto si osserva che il giudice del rinvio pregiudiziale ha trasmesso, tra gli altri atti, senza farne oggetto di valutazione critica e di selezione alcuna, non solo le memorie depositate dalle parti all'udienza del 28.11.2022 e la memoria depositata dal pubblico ministero in cancelleria in data 1.12.2022, ma anche centinaia di pagine compendiate in quattro comunicazioni di notizie di reato redatte dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Ragusa, con relativi allegati e seguiti.
Può in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, disciplinato dall'art. 24 bis, c.p.p., introdotto dall'art. 4, co. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio, è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e della impossibilità di risolverla secondo gli ordinari strumenti processuali, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la restituzione degli atti al tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
dichiara_ inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al tribunale di Agrigento.