Per semplificare lo scambio di informazioni volto all'esercizio della facoltà riconosciuta ai lavoratori di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione alla quale si è iscritti, l'INPS ha adottato una convenzione quadro con le Casse/Enti di previdenza che promuove lo scambio telematico delle comunicazioni.
Con la
L'INPS, con la deliberazione n. 56 del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2023, ha adottato la convenzione quadro con le Casse/Enti previdenziali ai fini dello scambio telematico di comunicazioni inerenti proprio all'esercizio della facoltà di ricongiunzione contributiva, e con il messaggio n. 1739 del 12 maggio 2023 ne disciplina l'attuazione.
Si ricorda che la facoltà di ricongiunzione contributiva è riconosciuta al lavoratore dipendente, pubblico o privato, e al lavoratore autonomo iscritto alle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti. Inoltre, la stessa possibilità è prevista anche per il libero professionista che sia stato iscritto a forme di previdenza obbligatorie per lavoratori dipendenti o per lavoratori autonomi.
Ebbene, in sostituzione della prassi di scambio di comunicazioni precedente, l'INPS ha semplificato gli adempimenti adottando la convenzione quadro volta a regolamentare lo scambio in via telematica delle informazioni, operazione che sarà suddivisa in fasi.