Il provvedimento disciplina l'incentivo previsto per i lavoratori dipendenti che, raggiunti entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (c.d. Quota 103), decidono di rimanere in servizio.
Il Decreto del 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato pubblicato in G.U. n. 110/2023 e si intitola «Incentivi al posticipo del pensionamento».
Il provvedimento stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 286, Legge di bilancio 2023, ovvero dell'incentivo per i lavoratori dipendenti che decidono di rimanere in servizio pur avendo raggiunto, entro la fine dell'anno, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (c.d. Quota 103), rinunciando così all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico e vedendosi in cambio riconosciuto in busta paga l'equivalente della somma soggetta, però, a imposizione fiscale.
In sostanza, raggiunti almeno 41 anni di anzianità contributiva nel corso del 2023 e compiuti i 62 anni di età, i lavoratori dipendenti potranno presentare la domanda di pensione oppure restare a lavoro, scegliendo in tale ultimo caso tra due opzioni:
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La scelta di percepire l'incentivo deve essere comunicata all'INPS, la quale a breve provvederà ad approvare il relativo modello telematico, e può essere esercitata una sola volta. Essa inoltre è trasmissibile ad un eventuale successivo datore di lavoro e può essere sempre revocata. Una volta ricevuta la richiesta, l'Istituto provvederà a certificare al lavoratore il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, dandone comunicazione al datore di lavoro, il quale procederà all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
Qualora si opti per l'incentivo, esso decorrerà dalla prima decorrenza utile di Quota 103. Se invece la facoltà di rinuncia è stata esercitata contestualmente o dopo tale momento, allora l'obbligo di versamento contributivo verrà meno dal primo mese successivo a quello in cui essa è stata esercitata.
La corresponsione dell'importo dei contributi non versati al lavoratore cessa nel momento in cui si consegue una pensione diretta oppure al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
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In G.U. n. 117/2023 è stato pubblicato un comunicato relativo al Decreto in esame avente ad oggetto la seguente correzione: all'art. 1, comma 5, laddove è scritto «...in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico...» occorre così rettificare «...in caso di conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità di cui alla |