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23 maggio 2023
L’aggiornamento dei moduli di deposito alla luce delle modifiche apportate dal Codice dei Contratti Pubblici

L'art. 120 c.p.a., modificato dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, prevede che in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice sia indicato il CIG (codice identificativo di gara). Per consentire l'acquisizione dei CIG in maniera completa, sono stati modificati i moduli di deposito relativi al ricorso introduttivo e agli atti successivi.

La Redazione

Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ha modificato l'art. 120 c.p.a. per consentire l'acquisizione dei dati dei codici identificativi di gara (CIG) in maniera completa, considerando che in caso di mancata indicazione di detto codice negli atti di parte e nei provvedimenti del giudice, quest'ultimo procede in ogni caso anche d'ufficio su segnalazione della segreteria.
In ossequio a ciò, sono stati modificati i moduli di deposito con riguardo al ricorso introduttivo e agli atti successivi.

attenzione

Per questo motivo, dalle ore 8.30 del 29 maggio 2023 il sistema non accetterà più le versioni precedenti dei moduli di deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi, rifiutando l'eventuale deposito effettuato con le precedenti forme attraverso l'invio della c.d. terza PEC di Mancato Deposito.

Il dettaglio delle modifiche apportate al modulo di deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi sono analiticamente illustrate nel documento in allegato.

attenzione

Inoltre, è stato predisposto un controllo sull'inserimento degli allegati: se prima il caricamento dell'allegato non andava a buon fine, infatti, il modulo non dava alcuna segnalazione, limitandosi al mancato caricamento del documento. Con la nuova versione, invece, viene segnalata altresì l'anomalia.

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