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23 maggio 2023
Ticket di licenziamento anche nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro previste dal Codice della crisi

Le cessazioni del rapporto di lavoro sulla base dell'art. 189 CCII comportano il diritto dei lavoratori a percepire la NASpI, concretizzando il nesso di causalità previsto dalla Legge Fornero che sta alla base del versamento del ticket di licenziamento.

La Redazione

Con la circolare n. 46 del 17 maggio 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi regolamentate dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) nonché all'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento.

In sostanza, l'Istituto ha fornito misura e regole di versamento del contributo di licenziamento in base alle diverse tipologie di rapporto di lavoro alla luce delle nuove previsioni contenute nel CCII, tenendo conto che esso prevede che l'apertura della liquidazione giudiziale non può integrare un motivo di licenziamento.
Per quanto riguarda, invece, le istruzioni relative all'accesso alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore ovvero risoluzione di diritto nelle more della procedura di liquidazione giudiziale, esse sono racchiuse nella circolare INPS n. 21 del 10 febbraio 2023.
Si precisa che l'obbligo del ticket sorge anche in caso di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991, modulandolo a seconda che l'azienda rientri o meno nell'ambito della disciplina sulla CIGS e che la procedura di licenziamento sia terminata o meno con un accordo sindacale.

L'Istituto precisa che le istruzioni operative si applicano anche ai lavoratori dipendenti da un datore di lavoro privato tenuto a versare la contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.

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