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21 novembre 2024
Assenza ingiustificata per 13 giorni: il ticket di licenziamento resta a carico del datore di lavoro

Nonostante la cessazione del rapporto di lavoro sia stata ricondotta al comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore, non si può porre a carico di quest’ultimo il costo di un contributo che incombe per legge sul datore di lavoro.

di La Redazione

Il datore di lavoro proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cremona con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di oltre 2.500 euro a titolo di TFR nei confronti di un ex dipendente che era stato licenziato per giusta causa.
Quest’ultimo, nel giudizio monitorio, aveva allegato e provato attraverso diversi documenti di aver lavorato alle dipendenze dell’opponente per quasi due anni, tuttavia era stato licenziato quando, dopo aver fruito di due periodi di ferie che gli erano stati concessi dal datore, non si era presentato al lavoro senza dare alcuna giustificazione per 13 giorni.
Non avendo il datore provato in giudizio alcun pagamento, le somme oggetto di ingiunzione risultavano dunque dovute, ma in via riconvenzionale egli chiedeva di condannare l’ex lavoratore al risarcimento dei danni a causa della sua condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede e al pagamento del c.d. ticket di licenziamento versato, che era stato pari a 954,92 euro, oltre al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Con la sentenza n. 333 del 15 ottobre 2024, il Tribunale di Cremona dichiara infondata la domanda riconvenzionale, premettendo anzitutto che è circostanza incontestata l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro per 13 giorni che aveva costretto il datore di lavoro al licenziamento disciplinare. Senza dubbio, infatti, vi è stata una condotta inadempiente del lavoratore che non solo non ha prestato la propria opera in favore del datore, ma non ha nemmeno comunicato la sua assenza.
Se è proporzionata la sanzione del licenziamento per giusta causa, non è però accettabile la domanda del datore di pagamento del contributo di licenziamento, che la legge pone chiaramente a carico del datore di lavoro in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato con un licenziamento disciplinare, come nel caso di specie, quindi l’opponente non può porre a carico del lavoratore il costo di un contributo che la legge impone come a proprio carico, sebbene il licenziamento sia stato determinato dalla condotta inadempiente del prestatore di lavoro.
In assenza di prova circa le dimissioni del lavoratore, tacite o espresse, il ticket di licenziamento è quindi sempre a carico del datore di lavoro, e anche per questo il Tribunale rigetta l’opposizione e dispone la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

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