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26 maggio 2023
Carcere duro: possibili i colloqui senza vetro divisorio con i figli minori

Secondo la Corte costituzionale, durante i colloqui tra detenuti e familiari minori d'età, il regime del 41-bis non impone sempre l'utilizzo del vetro divisorio “a tutta altezza”.

La Redazione

Infatti, secondo il Palazzo della Consulta, qualora ci si trovi in presenza di una disposizione di legge che indichi con chiarezza l’obiettivo di impedire il passaggio di oggetti durante i colloqui tra i detenuti al 41-bis e i loro familiari, occorre tenere presente che tale obiettivo può essere raggiunto tramite svariate soluzioni, che vanno necessariamente adeguate alla situazione concreta, tenendo conto sia dei diritti del detenuto, sia di quelli del familiare minorenne.

Con la sentenza n. 105, pubblicata il 26 maggio 2023, i Giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ord. pen., che impone che i colloqui del detenuto in regime differenziato, anche con i familiari minori d’età, avvengano sempre con l’impiego del vetro divisorio “a tutta altezza”. In particolare, il Magistrato dubitava che la disposizione violasse l’art. 27 della Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quella sui diritti del fanciullo.

Viene chiarito che «è possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del testo di legge, che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori». Anche perché, «una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, finanche nei confronti di quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’articolo 27 della Costituzione».

Resta comunque inteso che i colloqui rappresentano uno dei momenti a più alto rischio per l’obbiettivo perseguito dal regime detentivo differenziato, ossia quello di impedire i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, pertanto, è legittimo adottare rigorose misure per impedire il passaggio di oggetti. Tuttavia, il Legislatore non specifica le soluzioni tecniche, ma si limita a richiedere che i locali destinati siano attrezzati in modo da impedire tale scambio.

Dunque, può ritenersi legittima la circolare dell’Amministrazione penitenziaria che consente colloqui senza schermatura con i familiari in linea retta minori di 12 anni, in quanto non impone una scelta rigida e non impedisce una deroga puntuale, adeguatamente motivata, alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni.

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