- l'uso del vetro divisorio confliggerebbe con l'esigenza del minore al mantenimento del rapporto con il padre;
- la mancata concessione della possibilità di trascorrere un'ora da solo con il figlio minore equivarrebbe a porre una restrizione sproporzionata alle finalità di sicurezza pubblica sottese al regime dell'art. 41-bis.
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«non è senza significato che il legislatore (..) abbia semplicemente indicato il risultato vietato - il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi - senza affatto specificare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche (..), limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio»; |
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«l'impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria (..) Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d'età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (..) potrebbero invece risultare adeguate». |
Venendo al caso di specie, poiché la pronuncia della Consulta è antecedente all'ordinanza qua impugnata, si rende necessario un rinvio per una nuova valutazione.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo presentato dal condannato G. P. contro l'ordinanza del 22 ottobre del 2022 con cui il magistrato di sorveglianza di Sassari aveva, a sua volta, respinto il reclamo presentato dal condannato per ottenere che la casa circondariale di (omissis) permettesse colloqui visivi senza vetro divisorio con il figlio G. V., nato il 5 maggio 2009, e perché non limitasse la durata di tali colloqui ad un'ora sola, chiedendo, in particolare, di poter avere due ore di colloqui con il figlio minore, di cui un'ora insieme agli altri familiari ed un'ora da solo.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto che non vi fossero ragioni per assimilare il figlio del condannato ad un minore degli anni 12, perché la perizia espletata sullo stesso non dimostra l'esistenza di significative alterazioni dello sviluppo psichico tali per cui lo stesso dovrebbe essere assimilato ad un infradodicenne; nelle perizie, infatti, il ragazzo viene descritto come sereno e stabile, adeguatamente inserito nel contesto scolastico e familiare, praticante lo sport; non vi è, quindi, base giuridica per consentire di effettuare colloqui senza vetro divisorio. Riguardo la durata di tali colloqui, è corretta la decisione del magistrato che ha evidenziato che il reclamante dispone di un arco temporale di colloqui e può decidere quanto tempo dedicare a ciascuno dei congiunti.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due diversi atti di ricorso.
2.1. Con il primo atto di ricorso, datato 6 febbraio 2023, e dedicato alla parte della ordinanza relativa al vetro divisonio, deduce questione di legittimità costituzionale (non è indicata la norma che si ritiene incostituzionale) per violazione degli articoli 3, 31, e 117 Cast.; l'art. 3 Cast. è invocato per la irragionevole distinzione tra la situazione del minore infraquattordicenne e quella dell'infradodicenne, come parametro di riferimento si cita l'art. 98 cod. pen. che esclude la imputabilità dell'infraquattordicerme; l'art. 31 Cast. è invocato perché l'esigenza del minore al mantenimento del rapporto con il padre dovrebbe essere prevalente rispetto alle altre, cui è preposto l'utilizzo del vetro; l'art. 117 Cast. è invocato perché la regolamentazione dell'uso del vetro divisorio confligge con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione, perché l'ordinanza impugnata avrebbe travisato la consulenza tecnica sull'evoluzione psicologica del figlio del ricorrente, concludendo che il figlio del detenuto non presenta alcuna situazione patologica; invece, la relazione rileva una drastica interruzione della continuità affettiva in un bambino che ha dimostrato di presentare tratti di immaturità.
2.2. Con secondo atto di ricorso, datato 14 febbraio 2023, in unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale ha ritenuto che esista una facoltà di scelta del detenuto su chi escludere dei propri congiunti dal colloquio visivo senza tuttavia fornire motivazioni in merito alle ragioni per il quale il reclamante debba essere privato del diritto al mantenimento delle relazioni personali con il mondo esterno e senza tener conto delle conclusioni della perizia in atti; vi sarebbe violazione di un vero e proprio diritto soggettivo dell'odierno.. ricorrente ed una compressione del diritto all'affettività del detenuto, la mancata concessione della possibilità di trascorrere un'ora da solo con il figlio minore equivarrebbe a porre una restrizione non congrua e non propcìrzionata alle finalità di sicurezza pubblica sottese al regime dell'art. 41 -bis ord. pen.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, S. S., ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. individua il numero di colloqui ammessi per coloro che sono ristretti nel regime speciale in uno al mese e stabilisce che essi avvengano in locali attre:zzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.
La Circolare del Dipartimento dell'ammi111istrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante «Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.» disciplina questa previsione stabilendo che "lo svolgimento dei colloqui visivi avviene presso locali all'uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione", ed aggiungendo, però, che "in una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata".
La questione della legittimità dell'obbligo di utilizzo del vetro divisorio nei colloqui tra un detenuto ristretto nel regime dell'art. 41-bis ord. pen. ed un familiare ultradodicenne è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, che, come evidenziato correttamente dal Procuratore generale, si è pronunciata con la sentenza 6 aprile 2023, n. 105.
La Corte Costituzionale ha interpretato il sistema normativo vigente, affermando che "non è senza significato che il legislatore, nel codificare le prescrizioni già contenute nelle precedenti circolari amministrative, abbia semplicemente indicato il risultato vietato - il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi - senza affatto specificare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche (in particolare, l'impiego del vetro divisorio a tutta altezza), limitandosi a (, richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio".
La Corte Costituzionale ha ritenuto, pertanto, che "l'impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passc1ggio di oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione. Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d'età, un simile dispositivo può appariire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (unitamente alle misure già espressamente contemplate, per tutti i colloqui dei detenuti in regime differenziato, dal comma 2-quater, lettera b, dell'art. 41-bis ordin. penit.) potrebbero invece risultare adeguate, sia a garantire la finalità indicata dalla disposizione censurata, sia, al contempo, a evitare che la restrizione assuma connotazioni puramente afflittive per il detenuto, sacrificando inoltre l'interesse preminente del minore. Tra queste, ad esempio, l'impiego di telecamere di sorveglianza puntate costantemente sulle mani, la dislocazione del personale di vigilanza in posizioni strategiche, eccetera".
In definitiva, secondo la Corte, "la disposizione censurata non impone affatto in ogni circostanza l'impiego del vetro divisorio". Ciò compo1ta che "da un lato, l'indicazione in parola non può impedire una deroga puntuale alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall'altro lato, e all'inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni".
La conclusione della pronuncia n. l0S del 2023 è che "sarà, quindi, ben possibile all'amministrazione penitenziaria - o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo - disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive".
L'ordinanza impugnata, che è antecedente all'intervento della Corte Costituzionale, aveva dato una lettura diversa del sistema normativo di riferimento, ritenendo che esso individuasse una preclusione non superabile all'ammissibilità di colloqui senza vetro divisorio tra il detenuto nel regime dell'art. 41-bis ord. pen ed il congiunto ultradodicenne.
Essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, ed il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare il reclamo alla luce della diversa ricostruzione del sistema normativo disegnata dalla pronuncia n. 105 del 2023 della Corte Costituzionale.
2. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M ..
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.