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4 gennaio 2024
Possibili i colloqui senza vetro divisorio tra detenuto in 41-bis e figlio minore ultradodicenne
L'amministrazione penitenziaria o la magistratura di sorveglianza possono concedere il colloquio senza vetro divisorio anche con figli minori di età superiore a dodici anni, qualora ricorrano determinate condizioni.
La Redazione
Un detenuto - ristretto nel regime dell'art. 41-bis ord. pen. - chiedeva di poter svolgere col proprio figlio dodicenne, in assenza degli altri familiari, colloqui visivi senza vetrodivisorio,nell'arco temporale di un'ora.
Il Magistrato di sorveglianza respingeva l'istanza. Successivamente, il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo presentato dall'uomo, rilevando l'assenza di ragioni per assimilare il ragazzino ad un infradodicenne, in quanto la perizia espletata sullo stesso non dimostrava l'esistenza di significative alterazioni dello sviluppo psichico.
 
La questione giunge così davanti alla Corte di Cassazione. Con due diversi ricorsi, il detenuto lamenta che:
  • l'uso del vetro divisorio confliggerebbe con l'esigenza del minore al mantenimento del rapporto con il padre;
  • la mancata concessione della possibilità di trascorrere un'ora da solo con il figlio minore equivarrebbe a porre una restrizione sproporzionata alle finalità di sicurezza pubblica sottese al regime dell'art. 41-bis.
 
Con sentenza n. 196 del 3 gennaio 2024, la Prima sezione Penale dichiara i ricorsi fondati.
 
In materia di 41-bis e di utilizzo del vetro divisorio nei colloqui tra detenuto e familiare ultradodicenne, la Corte costituzionale ha precisato nella sentenza n. 105/2023 che:

giurisprudenza

«non è senza significato che il legislatore (..) abbia semplicemente indicato il risultato vietato - il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi - senza affatto specificare, in dettaglio, le pertinenti soluzioni tecniche (..), limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio»;

giurisprudenza

«l'impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria (..) Ed anzi, al cospetto di altri interessi di rango costituzionale assai rilevanti, quali sono quelli coinvolti dalla disciplina dei colloqui del detenuto con minori d'età, un simile dispositivo può apparire sproporzionato: differenti soluzioni tecniche (..) potrebbero invece risultare adeguate».

Da ciò si evince che l'amministrazione penitenziaria - o la magistratura di sorveglianza in sede di reclamo – ben possono disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione, volta ad escludere, in particolare, che il minore diventi strumento per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive.

Venendo al caso di specie, poiché la pronuncia della Consulta è antecedente all'ordinanza qua impugnata, si rende necessario un rinvio per una nuova valutazione.
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