Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15 giugno 2022 la Corte d'appello di Trento ha confermato - ma riducendo la pena - la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento a G.P. ex artt. 572e 61 n. 11 cod. pen avere maltrattato il figlio minorenne L. nei modi descritti nei capi di imputazione.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di G.P. si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 417 cod. pen. per la indeterminatezza della descrizione dei contenuti delle condotte nel capo di imputazione, che peraltro non le colloca con precisione nel tempo ma in un ampio arco temporale che va dal 2013 al mese di febbraio 2018, in maniera tale da impedire all'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 571 cod. pen. per la mancata riqualificazione dei fatti come abuso dei mezzi di correzione. Al riguardo si osserva che la stessa Corte di appello ha limitato al periodo che va dall'ottobre 2017 al febbraio 2018 i fatti qualificabili come maltrattamenti.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 34 comma secondo, cod. pen. perché la Corte d'appello ha ridotto la pena principale ma non ha correlativamente ridotto la pena accessoria nella misura corrisponde al doppio nella pena rideterminata.
Motivi della decisione
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso reiterano deduzioni alle quali la Corte di appello ha già correttamente risposto.
1.1. Va ribadito, infatti, che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Spinaci, Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 2579109). Inoltre, specificamente l'art. 438-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità che non siano assolute.
Come rilevato dalla Corte d'appello, nel presente giudizio non risulta che l'eccezione sia stata proposta entro il temine suindicato.
1.2. Anche alla questione riproposta con il secondo motivo di ricorso la Corte di appello ha adeguatamente risposto che condotte del tipo di quelle accertate possono essere qualificate ex art. 571 cod. pen. soltanto nel caso di violenze episodiche, mentre non rilevano gli intenti correttivi del padre e la esistenza di un intenso legame emotivo e affettivo fra l'imputato e il figlio, il cui stato di sofferenza psicologica è stato accertato al di là di delle sue dichiarazioni: condotte sistematicamente violente (sul piano fisico e/o psicologico) anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti. In altri termini, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, anche se sostenuta da animus corrigendi, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne (Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, M. Rv. 283110; Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, B., Rv. 275701).
Per altro verso, per quel che riguarda il ridimensionamento dell'arco temporale in cui la Corte d'appello ha collocato le condotte qualificabili come maltrattamenti, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha mancato di tenerne conto osservando, tuttavia, che non sarebbe comunque possibile derivarne una riduzione della pena-base poiché questa è stata determinata dal Tribunale nel minimo edittale.
2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Nel ridurre la pena complessiva inflitta in primo grado la Corte di appello avrebbe dovuto correlativamente ridurre la pena accessoria. Tale operazione si può effettuare in questa sede ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. rideterminando la pena accessoria nella misura di (1 anno, 11 mesi e giorni 10 di reclusione x 2=) 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di sospensione di esercizio della responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale che ridetermina in anni tre, mesi dieci e giorni venti. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla riduzione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 28/03/2023