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12 giugno 2023
Premi di risultato trasformati in misure di welfare aziendale dopo il Decreto Lavoro: misura e beneficiari nella circolare dell’INPS

Con la circolare n. 49, l'INPS ha chiarito le interazioni dei premi di risultato trasformati in misure di welfare con il trattamento contributivo alla luce delle novità introdotte dall'art. 48 Decreto Lavoro.

La Redazione

Con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, l'INPS ha fatto il punto sul quadro normativo e sulle interazioni dei premi di risultato trasformati in misure di welfare con il trattamento contributivo, in vista delle novità apportate dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
L'art. 40, infatti, prevede per i lavoratori dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni descritte, limitatamente al periodo di imposta 2023, l'elevazione da 258,23 a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sono inoltre anch'esse incluse tra i fringe benefit.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori dipendenti che non presentino i requisiti di cui sopra, continuerà ad applicarsi il regime ordinario di esenzione ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR che prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall'altro, non riguarda i rimborsi e le somme erogate ai fini del pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali si applica il principio generale in base al quale qualunque somma percepita dal lavoratore con riguardo al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.

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