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14 agosto 2023
Facoltà di recesso dell’assicurazione in caso di reticenza dell’assicurato sulla patologia di cui è affetto

Il momento della consegna della cartella clinica alla compagnia di assicurazione rappresenta il dies a quo della conoscenza della dichiarazione inesatta o della reticenza in ordine alla malattia. Pertanto, da tale momento, decorre il termine di tre mesi entro cui l'assicurazione può esercitare il recesso.

La Redazione
Il Tribunale di Ancona rigettava l'istanza proposta dall'attore verso una compagnia assicurativa per essere indennizzato, sulla base di una polizza assicurativa stipulata in data 2 febbraio 1996, per i danni riportati a causa di un infortunio occorsogli il 30 ottobre 1996 mentre lavorava in un campo. 
Tale compagnia eccepiva il fatto che la copertura non sussisteva più per effetto della reticenza dell'assicurato in ordine alla patologia da cui era affetto (epilessia).
 
La sentenza veniva impugnata dall'attore, il quale eccepiva la decadenza della compagnia assicurativa dal diritto di recesso per aver appreso della patologia in data precedente e prossima al 3 giugno 1996, in occasione dell'istruttoria di un altro sinistro relativo ad altra polizza assicurativa, stipulata sempre con la società covenvenuta. 
Inoltre, l'attore precisa che la Compagnia aveva esercitato il potere di disdetta in data 27 febbraio 1997, quando in realtà già dai primi giorni di marzo 1996, data del precedente al ricovero per malattia, era venuta a conoscenza della patologia, che escludeva la copertura assicurativa mediante l'acquisizione della cartella clinica del ricovero, come risultava dal timbro.
Di conseguenza, il giorno in cui erano entrati nella disponibilità della cartella clinica dell'attore coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di tre mesi per esercitare la facoltà prevista dall'art. 1892 c.c.
Inoltre, la Corte d'Appello non aveva valutato adeguatamente se effettivamente la cartella clinica riguardante il ricovero del 2-9 marzo 1996, come sostiene il ricorrente, risultasse acquisita dalla società assicuratrice già in data 22 aprile 1996 e se dalla stessa si evincesse in maniera chiara la malattia epilettica.
 
Per questo motivo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15984 del 7 giugno 2023 accoglie i motivi di ricorso dell'attore. 
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