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5 luglio 2023
La Corte costituzionale consente all’adottato maggiorenne di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante al proprio

È quanto emerge dalla sentenza in commento. La Consulta infatti ha evidenziato l'importanza di tutelare il diritto all'identità personale dell'adottato maggiorenne che decide di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio. 

di La Redazione
La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 4 luglio 2023, ha dichiarato illegittimo l'art. 299, comma 1 c.c, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». 
Tale norma infatti prevede che l'adottato assume il cognome dell'adottante, il quale verrà automaticamente anteposto
 
La Corte ha ritenuto questa disposizione lesiva degli artt. 2 e 3 Cost. per il fatto che l'ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione quando sia l'adottando maggiore d'età, sia l'adottante si siano espressi in tal senso. 
La Corte ha inoltre, precisato che la questione le è stata prospettata con esclusivo riguardo all'adottato maggiore d'età e a questi, pertanto, si riferisce.
 
In conclusione, la Corte ha previsto che «l'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi».
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