Né anteposto, né posposto, ma sostituito. Questa la richiesta dell'adottando per essere identificato a tutti gli effetti come figlio della famiglia adottante, cui il Tribunale di Livorno acconsente.
La vicenda ai avvia con la richiesta di una coppia di adottare un giovane maggiorenne, prestando tutte le parti interessate il consenso a tal fine, così come il P.M. esprimeva parere favorevole.
La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Livorno il 10 febbraio 2024, appare di rilevante interesse per due motivi:
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato 29/09/2023, (omissis) e (omissis) chiedevano l’adozione del maggiorenne (omissis).
2. All’udienza del 02/11/2023, gli adottanti hanno prestato davanti al Presidente del Tribunale il consenso all’adozione di (omissis) e anche quest’ultimo ha prestato il consenso all’adozione.
3. Il PM ha espresso parere favorevole.
4. L’art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l’adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l’ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso. (omissis) ha espresso pieno consenso.
Con tale sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottando, la cui mancanza di assenso osta all’adozione, ai sensi dell’art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell’adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all’assenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando e di procedere ugualmente all’adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all’adozione di (omissis) da parte di (omissis) e (omissis), essendo gli adottanti di età superiore ai trentacinque anni e superando di almeno diciotto anni l’età dell’adottando, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all’art. 293 cod. civ. (in quanto l’adottando non è figlio nato fuori del matrimonio dell’adottante).
Inoltre, sia gli adottanti, sia loro figlio (omissis), che l’adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Tribunale, ed ha espresso l’assenso anche la madre naturale dell’adottando.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ.. Infine, l’adozione conviene all’adottando, che ha vissuto presso la famiglia ed è stato considerato alla stregua di un figlio.
6. Gli adottanti e l’adottato (col benestare del figlio degli adottanti e della madre naturale dell’adottando, essendo il padre naturale dell’adottando deceduto da tempo), chiedono che il cognome dell’adottando (…) sia (non anteposto o posposto, ma) sostituito con il cognome degli adottanti (…).
Come già deciso analogamente da altri Tribunali (cfr., per il caso opposto, di mantenimento del cognome originario senza aggiungervi il cognome dell’adottante, trib. Verbania, 6.10.2022), una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 299 c.c., in linea con quanto deciso da Corte Cost. 135/2023, che ha sancito il diritto dell’adottato maggiore d’età di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale e anche l’adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi”, facendo leva sull’evoluzione del diritto al nome quale diritto, posto in capo a ciascun familiare, di vedersi riconosciuto un dato cognome, tale e quale a quello degli altri, in modo da testimoniare il legame tra i familiari: il diritto al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell’adozione.
Sulla base di tali principi, considerando l’espressa volontà dell’adottando di avere lo stesso identico cognome del fratello, al fine di essere una volta per tutte identificato solo come figlio della famiglia adottante, e considerato che tutti gli intervenuti consentono, ritiene il Tribunale che la richiesta debba essere accolta e che, pertanto, l’adottando assuma esclusivamente il cognome….
7. Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all’adozione di (omissis) da parte di (omissis) e (omissis) e dispone che il cognome di nascita (…) sia sostituito con il cognome …
2) Nulla sulle spese.