Questo il tema di cui si è occupata l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 370/2023.
Con la
Nel caso in esame, l'istante riferiva:
- di aver prestato lavoro subordinato in Italia dal 1° gennaio dell'anno x al 31 maggio dell'anno x (data di cessazione del rapporto di lavoro);
- di essersi trasferita definitivamente in Svizzera in data 31 maggio dell'anno x;
- di aver iniziato un nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società svizzera a partire dal 1° giugno dell'anno x.
- se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta dal 1° giugno dell'anno x al 31 dicembre dell'anno x debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera e, pertanto, non incluso nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia per il periodo d'imposta x (di seguito ''primo quesito'');
- se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta nell'anno x+1 debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera (di seguito ''secondo quesito'').
Con riferimento al quesito 1, l'Agenzia delle Entrate osserva che, qualora l'istante dovesse essere considerata fiscalmente residente sia in Svizzera sia in Italia nel periodo 1° giugno 31 dicembre dell'anno x, si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nella citata Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra la Svizzera e l'Italia.
La Convenzione, in accordo con le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE di Convenzione, reca una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso del medesimo periodo d'imposta.
In particolare, l'art. 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato «cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data».
Nel caso in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio dell'istante in Svizzera è avvenuto nel corso dell'anno x, troverà applicazione la disposizione convenzionale predetta. Ne consegue l'assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x, mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi della Contribuente in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.
In riferimento al quesito 2, l'istante chiede di conoscere lo Stato in cui assoggettare a tassazione i redditi da lavoro dipendente generati in Svizzera nel periodo di imposta x+1.
L'Agenzia delle Entrate osserva che nell'assunto di una residenza fiscale in Italia del contribuente sino al 31 maggio dell'anno x e in Svizzera a partire dal 1° giugno dell'anno x, l'art. 3, comma 1, del TUIR prevede che:
«l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato:
- per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10;
- per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Si rileva, pertanto, che, in base alla disposizione del TUIR, i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera nell'anno x+1 sono assoggettati a imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.