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1 giugno 2023
Ok dal Senato agli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri
Approvato all'unanimità il DDL di ratifica degli accordi Italia-Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri. Tra le maggiori novità, la previsione del principio di reciprocità e del metodo della tassazione concorrente.
La Redazione
Con 120 voti favorevoli e nessun contrario, mercoledì 31 maggio, il Senato ha approvato definitivamente il DDL di ratifica degli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri e sulle doppie imposizioni.
In particolare, la proposta di legge ha ad oggetto:
- L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
- Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Quanto al contenuto degli accordi, viene definito il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.
A differenza del passato, dove veniva regolato unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, viene ora disciplinato anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, prevendendo il principio di reciprocità.
In ordine al metodo di imposizione, è stabilito il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (comprese le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.
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