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21 agosto 2023
Chi è competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico?

Con la sentenza in commento, il TAR Bari precisa che la competenza è riservata alla regione anche in caso di modifiche sostanziali del progetto durante il procedimento di valutazione.

La Redazione
Ai sensi dell'art. 7-quater del D.L. n. 21/2022, convertito dalla L. n. 52/2022, i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le domande siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. 
 
Nel caso di specie, una società aveva prima chiesto alla Provincia di Foggia l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo tradizionale. «Successivamente, la società aveva presentato una modifica sostanziale al progetto, dichiarandosi disponibile a realizzare un impianto con pannelli solari montati su pali di sostegno più alti, i quali permettono la coltivazione sottostante, nel caso di specie, di “foraggio” e nelle aree libere di “grano” (cd. impianto “agri – fotovoltaico”)».
 
Tuttavia, la Provincia aveva ritenuto di non essere più competente poichè la società aveva apportato nel corso del procedimento delle modifiche al progetto di impianto, che lo avevano reso diverso da quello proposto nell'istanza di autorizzazione iniziale; con le modifiche, infatti si chiedeva la realizzazione di un impianto agri-voltaico e non più di un impianto foto-voltaico.
Pertanto, in conseguenza alla modifica sostanziale apportata al progetto, la competenza sarebbe spettata allo Stato, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 .
 
Con sentenza n. 486 del 14 marzo 2023, il TAR accoglie il ricorso della società istante sostenendo la competenza regionale, in totale accordo con il Legislatore che ha riservato la competenza in capo anche alle regioni anche quando intervengono “modifiche sostanziali” del progetto.
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