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16 maggio 2024
Il Decreto Agricoltura approda in Gazzetta Ufficiale
Vincoli per gli impianti fotovoltaici su suolo agricolo, contrasto alle pratiche sleali, aiuti per le imprese del settore agroalimentare e della pesca, potenziamento delle infrastrutture idriche, agevolazioni per il lavoro in agricoltura e tanto altro. Sono parecchie le novità che emergono dal D.L. n. 63/2024.
di La Redazione
In G.U. n.112/2024, è stato pubblicato il D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. Decreto Agricoltura) recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale».

esempio

Il testo, composto da 16 articoli, è suddiviso nei seguenti capi:

  • Capo I - Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;
  • Capo II - Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu;
  • Capo III - Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore Agroalimentare;
  • Capo IV - Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare;
  • Capo V - Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.

Nello specifico, le nuove disposizioni prevedono misure volte a:
  • fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

precisazione

Sono previste:
  • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente;
  • la variazione della disciplina del credito d'imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.
  • sostenere il lavoro in agricoltura;

precisazione

È previsto l'ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

  • contrastare le pratiche sleali;

precisazione

Sono previste:
  • la modifica delle disposizioni sul contrasto alle pratiche commerciali sleali;
  • l'autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per gli anni 2024, 2025 e 2026, per potenziare i sistemi informatici dell'ISMEA.
  • razionalizzare la spesa;
  • migliorare l'efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
  • rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio;
  • contrastare la scarsità d'acqua e potenziare le infrastrutture idriche.

Impianti fotovoltaici su suolo agricolo

L'art. 5 del Decreto introduce disposizioni volte a limitare l'utilizzo del suolo agricolo rispetto agli impianti fotovoltaici. In particolare, la norma in questione - di modifica dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili RED II. - stabilisce che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ex art. 6-bis, lettera b), del D.Lgs. n. 28/2011, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree previste dall'art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199 cit., alle lettere:
  • a) - (siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento);
  • c) - (cave e miniere cessate e abbandonate);
  • c-bis) - ( siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali);
  • c-bis.1) - (siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali);
  • c-ter) n. 2) e n. 3) - (aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento).

precisazione

Tali eccezioni non si applicano nel caso di:
  • progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile;
  • progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR.
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