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22 agosto 2023
Possono essere acquisiti i beni costituiti nel fondo patrimoniale in caso di fallimento della società?

La Cassazione ricorda che i creditori concorsuali possono agire in via esecutiva su tali beni solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignorano che esso era stato contratto per esigenze estranee a detti bisogni.

di La Redazione

Gli attuali ricorrenti proponevano reclamo contro il provvedimento con il quale il Giudice delegato al Fallimento aveva disposto l'acquisizione alla procedura di tutti i beni ricompresi nel fondo patrimoniali costituito dagli stessi. I ricorrenti, marito e moglie, contestavano nello specifico la violazione dell'art. 64 l.fall. poiché la costituzione del fondo patrimoniale aveva data anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, oltre al presupposto in base al quale era stato adottato il provvedimento reclamato (la riconducibilità dei debiti sorti nell'esercizio dell'attività di impresa alle esigenze di famiglia), affermando che fonti di sostentamento della famiglia erano altre entrate.
Il Tribunale di Fermo, tuttavia, rigettava il reclamo proposto dai coniugi, sottolineando che il Giudice non aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto, ma aveva disposto l'acquisizione dei beni costituiti nel fondo.
I coniugi propongono allora ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che la curatela avesse esercitato in modo irrituale un'azione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale finalizzata ad acquisire i beni attraverso il provvedimento emesso dal Giudice delegato al di fuori dei poteri conferiti dalla legge in tal senso.

Con la sentenza n. 18164 del 26 giugno 2023, la Corte di Cassazione dichiara fondato il suddetto motivo di ricorso, ribadendo che l'art. 46, n. 3, l.fall. prevede espressamente che non sono compresi nel fallimento i beni costituiti dal fallito nel fondo patrimoniale, nonché i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.. Da ciò deriva che in presenza di un atto opponibile al fallimento perché trascritto anteriormente, il giudice delegato non può disporre inaudita altera parte l'acquisizione dei beni costituiti in fondo patrimoniale ai danni del fallito, poiché essi costituiscono un patrimonio separato riservato a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni familiari e non per quelli della società fallita. Il decreto di acquisizione, tra l'altro, può essere emesso solo qualora sia pacifica l'appartenenza del bene al patrimonio del fallito, mentre nel caso di specie i beni appartenevano anche al patrimonio della moglie.
Alla luce di ciò, la locuzione «salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.» deve allora essere interpretata nel senso che «i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni».
Segue l'accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato e la decisione nel merito, dichiarando gli Ermellini la giuridica inesistenza del provvedimento di acquisizione del fondo patrimoniale emesso dal Giudice delegato del fallimento della società.

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