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30 ottobre 2024
Il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali, quindi si riferisce solo alla famiglia nucleare

La legge non si riferisce alla famiglia parentale, ma alla famiglia nucleare che ricomprende i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente e, secondo la dottrina, gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo.

di La Redazione

Con la sentenza n. 27792 del 28 ottobre 2024, la Cassazione concentra la sua attenzione sull'istituto del fondo patrimoniale, nell'ambito di un procedimento ove si chiedeva la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'atto pubblico con il quale era stato costituito per mancanza e/o illiceità della causa o del motivo e per mancanza del soggetto e dell'oggetto. La richiesta proveniva dall'ex convivente ed era stata accolta in secondo grado, motivo per il quale i ricorrenti propongono ricorso per cassazione lamentando l'erroneo utilizzo del termine “famiglia”, da intendersi, con riferimento al fondo patrimoniale, alla famiglia nucleare e non parentale, formata dai coniugi insieme a tutti i soggetti al cui mantenimento essi siano obbligati, come nel caso degli ascendenti verso i nipoti, e che vantino diritti.

Ebbene, gli Ermellini condividono la tesi dei ricorrenti, ribadendo anzitutto che la costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali. Di conseguenza, la normativa non fa riferimento alla famiglia parentale, ma a quella nucleare che comprende figli minori e maggiorenni ancora a carico dei genitori e non autonomi a livello patrimoniale, oltre che gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo (secondo la dottrina).
Ciò significa che il fondo patrimoniale può essere costituito a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare che si fonda sul matrimonio o sull'unione civile, e i beneficiari godono di un'aspettativa semplice di fatto ai proventi del fondo e alla destinazione dei beni.
Il riferimento alla sola famiglia nucleare può dedursi non solo dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche dall'art. 171 c.c. che stabilisce lo scioglimento integrale del fondo in caso venga meno il vincolo matrimoniale attraverso lo scioglimento o l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così facendo, il Legislatore ha inteso tutelare con il vincolo di destinazione derivante dal fondo patrimoniale i bisogni del solo nucleo familiare rappresentato da coniuge e figli.
Segue l'accoglimento del motivo di ricorso e il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Venezia.

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