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22 agosto 2023
All’Adunanza Plenaria le conseguenze sanzionatorie dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della realizzazione di fabbricati abusivi

La Sesta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza Plenaria il compito di dirimere il contrasto interpretativo esistente circa le conseguenze a livello sanzionatorio dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della realizzazione di fabbricati abusivi.

La Redazione

La vicenda trae origine dall'ordinanza di demolizione emessa dal Comune nei confronti dell'odierna appellante allo scopo di ordinare la distruzione di una serie di opere abusive realizzate nel fondo di proprietà di quest'ultima. L'ordinanza veniva impugnata dall'appellante dinanzi al TAR Napoli, il quale aveva ritenuto il ricorso infondato, sentenza che poi veniva confermata dal Consiglio di Stato.
Nelle more del giudizio di primo grado, il Comune accertava l'inottemperanza al suddetto ordine di demolizione, disponendo l'immissione in possesso dei manufatti abusivi e irrogando la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 in misura pari a 20mila euro.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Napoli con separato giudizio, ma ancora una volta veniva rigettato, al che viene proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, censurando in particolare il capo di sentenza con il quale il TAR aveva qualificato l'inottemperanza all'ordine di demolizione alla stregua di illecito permanente, ritenendo legittima l'irrogazione della suddetta sanzione pecuniaria. Ad avviso della ricorrente, tale qualificazione desta alcune perplessità, essendo pacifico che allo scadere del termine di 90 giorni le opere vengano acquisite gratuitamente ed automaticamente al patrimonio comunale, con conseguente perdita della disponibilità del bene da parte del privato e conseguente impossibilità di procedere alla demolizione. Per questa ragione, secondo la stessa si tratterebbe di un illecito istantaneo, dal quale deriverebbe l'illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata.

Con l'ordinanza n. 3974 del 19 aprile 2023, il Consiglio di Stato rimette la soluzione del quesito d'appello all'Adunanza Plenaria, ravvisando la sussistenza di un contrasto sulla natura dell'illecito sanzionato destinato a riflettersi anche sulla questione circa l'applicazione temporale delle disposizioni di legge.
Come precisa il Collegio, si registrano sul punto due orientamenti contrapposti:

giurisprudenza

  • Secondo il primo, l'illecito in esame è volto a sanzionare il mancato ripristino della conformità urbanistico-edilizia violata dall'opera abusiva e dunque si applica anche agli abusi antecedenti all'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 e ancora persistenti;
  • Il secondo orientamento, invece, sostiene che l'art. 31, comma 4-bis, Decreto citato, sanzioni una condotta omissiva specifica, cioè la mancata ottemperanza alla rimessione in pristino dopo la ricezione del relativo ordine.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha constatato l'esistenza di un ulteriore contrasto giurisprudenziale con riguardo all'applicabilità della sanzione per situazioni riguardanti le ordinanze di demolizione che siano rimaste non ottemperate anche dopo l'entrata in vigore della normativa del 2001.
Perplessità poi dichiara il Collegio di nutrire in ordine alla qualificazione della condotta in questione quale illecito permanente, anziché istantaneo, sicché formula i seguenti quesiti all'Adunanza Plenaria:

esempio

  • «se, e in che limiti, l'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, abbia effetti traslativi automatici che si verificano alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato al privato per la demolizione»;
  • «se l'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01 sanzioni l'illecito costituito dall'abuso edilizio o, invece, un illecito autonomo di natura omissiva, id est, l'inottemperanza alla ingiunzione di demolizione»;
  • «se l'inottemperanza all'ordine di demolizione configuri un illecito permanente ovvero un illecito istantaneo ad effetti eventualmente permanenti»;
  • «Se la sanzione di cui all'art 31 comma 4 bis D.P.R. 380/01 possa essere irrogata nei confronti di soggetti che hanno ricevuto la notifica dell'ordinanza di demolizione prima dell'entrata in vigore della L. n. 164 dell'11.11.2014, quando il termine di novanta giorni, di cui all'art. 31, comma 3, risulti a tale data già scaduto e detti soggetti più non possano demolire un bene non più loro, sempre sul presupposto che a tale data la perdita della proprietà in favore del comune costituisca un effetto del tutto automatico».
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