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7 febbraio 2024
Abusi edilizi: spetta a chi chiede la sanatoria provare l’esistenza dei presupposti per il suo rilascio

Solo il privato può fornire atti, documenti o altri elementi probatori che, ad esempio, possono con certezza dimostrare quando l'abuso è stato realizzato.

La Redazione
Tizio chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento dei dinieghi di condono ex L. 326/2003 relativi a due unità residenziali realizzate in un fabbricato.

esempio

Tali provvedimenti hanno negato la sanatoria in quanto:
  • non vi era prova che l'opera sia stata ultimata entro il termine di legge del 31 marzo 2003;
  • in ogni caso l'abuso eccedeva quantitativamente il limite di 300 mc di volumetria condonabile.
L'uomo adisce così il Consiglio di Stato, contestando, in particolare, l'assunto del Giudice di primo grado secondo cui non era stata raggiunta la prova della conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2003 poiché da un fotogramma aereo successivo le unità in questione non risultavano esistenti.
 
Con sentenza n. 853 del 26 gennaio 2024, la sezione Seconda ricorda in primis che:

giurisprudenza

«grava sul richiedente l'onere di provare l'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell'abuso. Solo il privato può, infatti, fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso, mentre l'amministrazione non può materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio».

Ciò detto, nel caso di specie, l'interessato non ha fornito alcun elemento idoneo a smentire quanto è emerso dalla documentazione agli atti del comune, in particolare il fotogramma aereo. Correttamente, quindi, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego a prescindere dall'ulteriore profilo afferente al superamento della volumetria condonabile, in quanto la mancata realizzazione delle opere entro il termine di legge, che era onere del richiedente dimostrare, costituisce di per sé circostanza ostativa al condono.
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