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17 luglio 2023
Il caso processuale: decreto ingiuntivo per ricalcolo dei consumi a causa della manomissione del contatore di energia
In caso di manomissione di contatore di energia da parte di terzi, l'utente beneficiario della riduzione del costo con l'opposizione a decreto ingiuntivo può contestare la pretesa dell'Enel?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo in presenza di prelievo irregolare di energia

ilcaso

Nei confronti di Tizio era stato ingiunto il pagamento delle fatture in favore della società Enel energia a titolo di mancato pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica.  In particolare, tale credito, secondo gli assunti dell'opposta, derivava in buona parte, dall'accertamento da parte del distributore territorialmente competente di un prelievo irregolare di energia per effetto della manomissione del contatore, cui era conseguito il ricalcolo dei consumi dal momento in cui si era verificata la manomissione al momento dell'accertamento come da Tabella di ricostruzione dei consumi non contabilizzati allegata. Avverso il decreto in esame, Tizio proponeva opposizione eccependo la prescrizione del credito; nel merito, l'infondatezza della pretesa monitoria in quanto incerta nell' an e nel quantum, attesa la carenza di prova della riconducibilità dell'eventuale manomissione all' opponente.

La normativa risolutiva

legislazione

In base all'art. 2699 c.c. Per “atto pubblico” si intende il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale, nel rispetto delle regole previste dalla legge. La caratteristica principale dell'atto pubblico è quella di costituire prova di ciò che c'è scritto all'interno. La fede privilegiata è l'attitudine dell'atto pubblico a fare piena prova, fino a querela di falso delle cose che il pubblico ufficiale attesta siano avvenute in sua presenza.

La procedura

esempio

Gli operatori dell'Enel avevano agito in qualità di esercenti un pubblico servizio, sicché gli atti da loro compiuti erano coperti da “fede privilegiata”. In proposito, è stato ritenuto che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.

La soluzione del giudice

ildiritto

Nel caso di specie, nella denuncia di reato allegata da parte opposta, secondo il giudice, trattandosi di fatti antecedenti il 1° gennaio 2020 e trattandosi di fatture emesse prima della legge del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Detto ciò, dal verbale era emerso un prelievo irregolare di energia elettrica atteso che i tecnici accertatori avevano riscontrato una manomissione del misuratore mediante rottura dei punti di fissaggio posteriori e della vite sigillo anteriore che aveva determinato un prelievo irregolare di energia elettrica con alterazione della misura pari all'82% protratto dall'aprile 2013 all'aprile 2018. Pertanto, correttamente, l'odierna opposta Enel aveva provveduto ad emettere fatture per “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”. Poteva quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non aveva fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta. Secondo il giudice, era quindi irrilevante ai fini civilistici la circostanza che non era stato materialmente individuato l'autore materiale della manomissione, atteso che il contatore era stato affidato alla custodia e vigilanza del cliente come da condizioni di contratto, che pertanto rispondeva dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell'art 2051 c.c.  Inoltre, era del tutto irrilevante, sul piano civilistico la circostanza che il contatore fosse esterno, atteso che in ogni caso l'opponente si era avvantaggiato di tale condotta illecita di terzi beneficiando di consumi di energia sottostimata.

In definitiva, attesa la genericità delle contestazioni, l'opponente non aveva assolto l'onere della prova di cui era gravato. Di conseguenza, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il decreto è stato confermato.

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