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Nei confronti di Tizio era stato ingiunto il pagamento delle fatture in favore della società Enel energia a titolo di mancato pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica. In particolare, tale credito, secondo gli assunti dell'opposta, derivava in buona parte, dall'accertamento da parte del distributore territorialmente competente di un prelievo irregolare di energia per effetto della manomissione del contatore, cui era conseguito il ricalcolo dei consumi dal momento in cui si era verificata la manomissione al momento dell'accertamento come da Tabella di ricostruzione dei consumi non contabilizzati allegata. Avverso il decreto in esame, Tizio proponeva opposizione eccependo la prescrizione del credito; nel merito, l'infondatezza della pretesa monitoria in quanto incerta nell' an e nel quantum, attesa la carenza di prova della riconducibilità dell'eventuale manomissione all' opponente. |
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Gli operatori dell'Enel avevano agito in qualità di esercenti un pubblico servizio, sicché gli atti da loro compiuti erano coperti da “fede privilegiata”. In proposito, è stato ritenuto che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite. |
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Nel caso di specie, nella denuncia di reato allegata da parte opposta, secondo il giudice, trattandosi di fatti antecedenti il 1° gennaio 2020 e trattandosi di fatture emesse prima della legge del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale. Detto ciò, dal verbale era emerso un prelievo irregolare di energia elettrica atteso che i tecnici accertatori avevano riscontrato una manomissione del misuratore mediante rottura dei punti di fissaggio posteriori e della vite sigillo anteriore che aveva determinato un prelievo irregolare di energia elettrica con alterazione della misura pari all'82% protratto dall'aprile 2013 all'aprile 2018. Pertanto, correttamente, l'odierna opposta Enel aveva provveduto ad emettere fatture per “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”. Poteva quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte della pretesa creditoria e dell'esatto adempimento della prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non aveva fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta. Secondo il giudice, era quindi irrilevante ai fini civilistici la circostanza che non era stato materialmente individuato l'autore materiale della manomissione, atteso che il contatore era stato affidato alla custodia e vigilanza del cliente come da condizioni di contratto, che pertanto rispondeva dell'eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell' In definitiva, attesa la genericità delle contestazioni, l'opponente non aveva assolto l'onere della prova di cui era gravato. Di conseguenza, l'opposizione è stata rigettata e, per l'effetto, il decreto è stato confermato. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale è stato ingiunto al C. il pagamento delle fatture n. omissis del 10.05.2018 di €. 3.881,82, n. omissis del 11.05.2018 di €. 7.725,24, n. omissis del 11.05.2018 di €. 3.375,15, n. omissis del 11.05.2018 di €. 2.991,55, n. omissis del 11.05.2018 di €. 159,30, n. omissis del 11.05.2018 di €. 306,20, n. omissis del 7.7.2018 di €. 321,49, e n. omissis del 7.3.2019 di €. 36,17 per un totale di € € 18.716,97 in favore della società Enel energia e a titolo di mancato pagamento del corrispettivo della fornitura elettrica relativamente all’ utenza sita in Omissis identificata dal codice OMISSIS e dal codice cliente omissis.
In particolare, tale credito, secondo gli assunti dell’ opposta, derivava in buona parte, dall’accertamento da parte del distributore territorialmente competente (ora E- distribuzione S.p.A.) effettuato in data 5.04.2018 di un prelievo irregolare di energia per effetto della manomissione del contatore, cui è conseguito il ricalcolo dei consumi dal momento in cui si è verificata la manomissione al momento dell’ accertamento (5.04.2018) come da Tabella di ricostruzione dei consumi non contabilizzati allegata.
Nel proporre opposizione il C. eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito in quanto a decorrere dal 2018 il termine di prescrizione è di due anni, nel merito l’infondatezza della pretesa monitoria in quanto incerta nell’ an e nel quantum, attesa la carenza di prova della riconducibilità dell’ eventuale manomissione all’ opponente, atteso che il contatore era apposto esternamente rispetto alla propria abitazione servita dall’ utenza; la carenza di prova dei consumi effettivi, in quanto la pretesa monitoria si sarebbe fondata su consumi presunti; l’ insussistenza dei presupposti di cui all’ art 633 cpc, attesa la natura unilaterale della fattura, documento formato in assenza di alcun contraddittorio con il debitore.
Si costituiva l’opposta resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto dell’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all’ udienza del 22.04.2023 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’ art. 190 cpc.
L’ opposizione è infondata e non merita accoglimento, avendo l’opposta fornito adeguata prova nel giudizio di merito del credito dedotto nel provvedimento monitorio.
Preliminarmente occorre evidenziare che l’eccezione di prescrizione è infondata. Invero con la previsione di cui all’articolo 1 comma 4 della legge n.205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) il legislatore ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e fornitura del servizio idrico da cinque a due anni. Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 1.03.2018 per il servizio elettrico ma con una eccezione costituita dalla c.d. “causa cliente”. Il comma 5 infatti disponeva che la previsione di cui al comma 4 non trovasse applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da una accertata responsabilità dell’utente. In tal caso il termine di prescrizione era da considerarsi comunque quinquennale. Successivamente la c.d. legge di bilancio 2020 ha abrogato il comma 5 con la conseguenza che non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale anche nelle ipotesi di “causa cliente” tra le quali rientra il caso di manomissione del contatore.
Orbene, nella denuncia reato allegata da parte opposta (allegato 6) si fa riferimento, quale dies a quo per il ricalcolo dei consumi, al 02/2011 determinato sulla base del flesso dei consumi, mentre la ricostruzione è stata effettuata nell’ambito della prescrizione quinquennale (aprile 2013-aprile 2018). Dunque, il termine di prescrizione decorre dalla data dell’accertamento che ha verificato la manomissione e l’anomalia dei consumi.
Pertanto, trattandosi di fatti antecedenti il 1° gennaio 2020 e trattandosi di fatture emesse prima della suddettadi entrata in vigore del termine di prescrizione biennale anche per i consumi anomali, si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito giova ricordare che con la memoria ex art. 183 comma 6 n.2 la Società Servizio Elettrico Nazionale spa ha allegato verbale di verifica n. OMISSIS del 05/04/2018 sul OMISSIS inerente l’utenza intestata all’opponente e sopradescritta; da tale verbale emerge un prelievo irregolare di energia elettrica atteso che i tecnici accertatori riscontravano una manomissione del misuratore mediante rottura dei punti di fissaggio posteriori e della vite sigillo anteriore che ha determinato un prelievo irregolare di energia elettrica con alterazione della misura pari al – 82% protratto dall’aprile 2013 all’aprile 2018.
All’uopo veniva precisato che “una volta smontato e aperto internamente si notava l’applicazione di uno shunt in rumb sul ponte amperometrico della fase”.
Dette operazioni sono state effettuate in presenza dell’intestatario della fornitura, sig. Diego C., il quale ha dichiarato: “il contatore è posto all’esterno della proprietà, su strada e senza lucchetto ed è stato volturato a mio nome, sono stati eseguiti lavori da diverse imprese prima della voltura e sono ignaro dei fatti”.
La fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. è ulteriormente corroborata dalla nota recante “denuncia di notizia di reato ai sensi dell’art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)” (Allegato 4) indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente e alla società di fornitura odierna opposta, in seno alla quale il Distributore ha ancora una volta indicato Diego C. quale formale intestatario all’ epoca di inizio del prelievo irregolare e quale utilizzatore di fatto al momento della verifica indicando Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. quale parte offesa in relazione alla rilevata condotta abusiva.
Pertanto, e correttamente, l’odierna opposta Enel sulla scorta della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore e dallo stesso intestata all’odierna opponente ha provveduto ad emettere fatture per “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
In merito alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta, va osservato che, il verbale di verifica redatto da personale dell’ENEL nell’esercizio di suo specifico compito, ha rilevanza probatoria propria dell’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione. Tale funzione non è stata persa a seguito della privatizzazione dell’ENEL in virtù dell’entrata in vigore della legge n.359/1992, in quanto la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non la priva di per sé della qualifica pubblicistica ove persista il controllo maggioritario dell’azionista pubblico ed il perseguimento di finalità di interesse pubblico (Consiglio di Stato n.4711/2002). Malgrado la trasformazione in s.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell’energia elettrica, l’ENEL s.p.a. continua ad agire per il perseguimento delle finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività in cui lo Stato riveste il ruolo di azionista di maggioranza. Risulta così dimostrato il fatto storico del prelievo abusivo di energia posto alla base della pretesa creditoria rimasta inevasa e per la quale l’opponente non ha assolto l’onere probatorio di cui era gravato e di cui si è dato prima conto. Può quindi dirsi che, mentre la creditrice in senso sostanziale, ha assolto all’onere probatorio su di essa gravante e come sopra rappresentato, fornendo la prova della fonte della pretesa creditoria e dell’esatto adempimento della prestazione effettuata, il debitore in senso sostanziale non ha fornito la prova liberatoria spettantegli, limitandosi a delle mere generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta.” (Trib. Napoli nord 17.07.2020 in RG 4806/2018). Di particolare rilevanza probatoria è dunque la verifica compiuta dal Distributore ed i documenti che la comprovano, costituendo prova della fonte del titolo creditorio di Enel Spa, confermati ulteriormente poi dalla tabella di ricostruzione dei consumi a seguito della verifica del 06.04.2018, ricostruzione che si fonda sulla base del coefficiente di correzione accertato in verifica; dunque deve concludersi che l’ alterazione del contatore è stata verificata sulla scorta di elementi univoci ed obiettivi, tenuto conto delle operazioni di verifica.
Irrilevante ai fini civilistici è la circostanza che non sia stato materialmente individuato l’autore materiale della manomissione, atteso che il contatore è affidato alla custodia e vigilanza del cliente come da condizioni di contratto, che pertanto risponde dell’eventuale alterazione e danneggiamento ai sensi dell’art 2051 c.c, salvo dunque la prova del caso fortuito e della forza maggiore, nella fattispecie non fornita.
Acclarato l’illegittimo prelievo di energia sull’ utenza intestata all’ opponente, va osservato come da un punto di vista strettamente contrattuale la manomissione del contatore ha comportato una sopravvenuta alterazione del sinallagma contrattuale, atteso che a fronte dell’ effettiva erogazione di una quantità di energia e del relativo consumo da parte dell’ utente, quest’ ultimo ha pagato ( per il periodo dal 06/04/2013 al 04/04/2018) un corrispettivo inferiore a quello dovuto nella misura dell’ 82%.
Ne consegue la legittimità dell’azione di adempimento, avendo la Società opposta fornito una prestazione alla controparte non integralmente pagata secondo tariffe vigenti; pertanto, del tutto irrilevante, sul piano civilistico è la circostanza che il contatore fosse esterno e dunque non possa esservi certezza su chi sia stato l’autore materiale della manomissione, atteso che in ogni caso l’opponente si è avvantaggiato di tale condotta illecita beneficiando di consumi di energia sottostimati.
Con riferimento alle contestazioni inerenti al quantum debeatur, va osservato che per quanto sopra evidenziato gli operatori della Società di Distribuzione hanno agito in qualità di esercenti un pubblico servizio, sicchè gli atti da loro compiuti sono coperti da “fede privilegiata”; va in ogni caso rappresentato che per costante giurisprudenza della Suprema Corte in materia, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite ( Cass. Civ. n. 297/2020).
Nella fattispecie, attesa la genericità delle contestazioni, ritiene questo giudicante che l’opponente non abbia assolto l’onere della prova di cui era gravato.
Ne consegue il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina Sezione Seconda, definitivamente pronunciando:
-Rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-Condanna l’opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2547,00 per competenze oltre accessori di legge in favore di parte opposta.