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21 luglio 2023
Caso Ferri: per la Corte costituzionale, la Camera non poteva negare l’uso delle intercettazioni

La Consulta ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione disciplinare del CSM stabilendo che non serviva l'autorizzazione preventiva per l'utilizzo delle captazioni come invece sostenuto dalla Camera dei deputati.

La Redazione

Con la sentenza n. 157 del 20 luglio 2023, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Consiglio superiore della Magistratura annullando la deliberazione del 12 gennaio 2022 con cui la Camera dei deputati ha negato alla Sezione disciplinare del CSM l'autorizzazione a utilizzare le captazioni sull'on. Cosimo Maria Ferri, magistrato fuori ruolo per mandato parlamentare. Secondo la Consulta, tale deliberazione è in contrasto con l'art. 68, terzo comma, della Costituzione.

La controversia trae origine dalla richiesta di autorizzazione della sezione disciplinare del CSM all'utilizzo di intercettazioni acquisite nell'ambito del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a carico di altri.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha stabilito che, al contrario di quanto sostenuto dalla Camera dei deputati, l'utilizzo delle intercettazioni non richiedesse l'autorizzazione preventiva a norma dell'art. 4 della L. n. 140/2003, non risultando che l'attività di indagine «fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell'on. Ferri».
Negando l'autorizzazione sul presupposto dell'assenza di un'autorizzazione preventiva, in realtà non necessaria, senza invece pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione successiva, la Camera dei deputati ha quindi «esercitato sì attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti».

La Corte ha stabilito pertanto che «la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata».

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