Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
24 luglio 2023
PMA e consenso dell’uomo: dopo la fecondazione non si torna indietro

In vista della tutela della salute fisica e psichica della donna, nonché della dignità dell'embrione, la Consulta giudica non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

La Redazione

Peculiare il caso di cui si è occupata la Corte costituzionale: una donna aveva richiesto l'impianto dell'embrione crioconservato nonostante nel frattempo fosse intervenuta la separazione dal coniuge, il quale si era opposto ritirando il consenso che aveva precedentemente prestato in quanto, a suo dire, non poteva essere obbligato a diventare padre. Da qui veniva sollevata una questione di costituzionalità con riferimento all'art. 6, comma 3, ultimo periodo, L. n. 40/2004, il quale stabilisce l'irrevocabilità del consenso dell'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo.

Ebbene, con la sentenza n. 161 del 24 luglio 2023, la Consulta chiarisce innanzitutto la finalità della disposizione censurata: rendere possibile, grazie alla crioconservazione, la richiesta dell'impianto di embrioni non solo a distanza di tempo, ma anche quando sia venuto meno il progetto di coppia originario.
Per questa ragione, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal Legislatore con la norma censurata: l'irrevocabilità del consenso, infatti, è preordinata alla tutela di preminenti interessi che nell'accesso alla PMA consistono in un importante investimento fisico ed emotivo per la donna in funzione della genitorialità. Ella infatti mette a disposizione la propria corporalità correndo dei rischi, sopportando aspettative e attraversando delle sofferenze che hanno un punto di svolta solo nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni.
In altri termini, corpo e mente della donna sono interessati inscindibilmente in questo processo che culmina nella speranza concreta di generare un figlio dopo l'impianto dell'embrione nel proprio utero. A fronte di tale concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata grazie all'affidamento in lei determinato dal consenso dell'uomo con cui condivide il progetto di genitorialità, uomo che, giunti a questo punto, non può più revocare il suo consenso.

Come afferma la Consulta:

ildiritto

«se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assuma nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre».

In considerazione dunque della tutela della salute fisica e psichica della madre, nonché della dignità dell'embrione, non risulta irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.
Ogni eventuale diverso punto di equilibrio tra le esigenze in gioco spetta al Legislatore.

Documenti correlati