Inoltre, erano state escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche e elettroniche del veicolo, dunque la società ricorrente non aveva occultato nulla.
Il Tribunale di Mantova accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'acquirente di un'auto usata nei confronti della società venditrice, la quale veniva condannata alla restituzione parziale del prezzo di vendita e al risarcimento dei danni subiti per la differenza di prezzo che era emersa all'esito di apposita CTU. Nella stessa sede, venivano rigettate le domande di manleva della...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 48/2012 il Tribunale di Mantova accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal sig. G. H. nei confronti della Snc R. & R. di R.G. & c., condannandola alla restituzione parziale del prezzo di vendita e al risarcimento di danni dei danni subiti dall'attore per effetto dell'acquisto di un'autovettura. Rigettava le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate Srl G. F.lli e Spa F. I. e rigettava altresì la domanda riconvenzionale risarcitoria promossa nei confronti della sola G.F.lli.
2. Avverso tale pronunzia proponeva appello la Snc R. & R.; resistevano gli appellati H. (che proponeva anche appello incidentale) e G. F.lli.
3. Con sentenza n. 751/2018 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza gravata, rigettava l'appello principale promosso dalla snc R.& R. nei confronti del sig. H., confermando sul punto la sentenza impugnata; accoglieva parzialmente l'appello incidentale promosso da quest'ultimo nei confronti della Snc R. & R., relativamente alle spese della consulenza tecnica esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo; accoglieva l'appello principale promosso dalla Snc R. & R. nei confronti della srl G.F.lli, condannando quest'ultima al risarcimento del danno liquidato nella somma onnicomprensiva di euro 13.658,02: regolava infine tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di primo grado.
In particolare, la Corte distrettuale, per quanto in questa sede rileva, quanto alla domanda risarcitoria proposta da R. & R. nei confronti della G. F.lli:
- ha ritenuto che la stessa sia fondata sull’occultamento perpetrato dall'alienante in occasione della vendita del 27 novembre 2002, ritenendo rispettato il termine prescrizionale di cui all'art. 1442 c.c., che deve ritenersi decorrere dalla data del deposito del primo elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale ha rappresentato la data di scoperta del raggiro e conseguentemente di decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art 2935 c.c.;
- ha riconosciuto che la dimostrazione del danno rappresentato dalla differenza del prezzo applicato in contratto e dagli oneri di sostituzione dei pneumatici è fornita dalla registrazione dell'intervento manutentivo nel database della casa costruttrice in occasione della registrazione della chiusura del finestrino, in cui era indicata una previa percorrenza di 1000 km dallo stato di usura dei pneumatici da cui risulta un utilizzo per una distanza approssimativa di 20.000-30.000 km, pari alla metà della durata ordinaria dei medesimi; ha quindi riconosciuto per la restituzione del valore illecitamente attribuito al veicolo l'importo liquidato dal CTU nella propria relazione, nella misura di euro 13.332,52 al lordo di iva e per la sostituzione dei pneumatici la metà dell'importo richiesto, ovvero la somma di Euro 325,50.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione G. F.lli Srl, affidandosi a due motivi illustrati da memoria.
5. Ha resistito con controricorso Snc R. & R..
Motivi della decisione
1.- Precisato preliminarmente che il ricorso per cassazione attiene al solo capo della sentenza gravata con il quale la F.lli G. è stata condannata al risarcimento del danno richiesto da R. & R., il primo motivo di ricorso è così titolato: ”omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ovvero circa il fatto che la F.lli G. S.r.l. in data 15.11.2002 ha venduto al Sig. D. R. un autoveicolo ‘usato’ con chilometraggio ‘sconosciuto’”.
Sostiene la ricorrente che La Corte di Appello di Brescia avrebbe completamente omesso di considerare che oggetto della vendita intervenuta tra le parti il 15/11/2002 (e non il 27/11/2002 come affermato dalla Corte) non era un'auto nuova ma un'auto usata con chilometraggio sconosciuto. Nel contratto di vendita del 15/11/2002 le parti avevano infatti espressamente indicato queste circostanze, precisando altresì che erano assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche ed elettroniche. La Corte distrettuale, nel ravvisare un occultamento ad opera della G. F.lli in merito al fatto che il veicolo avesse circolato prima della vendita, ha omesso di considerare un fatto storico risultante documentalmente e decisivo ai fini del giudizio.
2.- Con il secondo motivo G. F.lli deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., riproponendo il medesimo errore attribuito alla decisione della Corte distrettuale (non avere tenuto conto che dal contratto di vendita concluso tra le parti il 15/11/2002 risultava espressamente che l'oggetto della compravendita era l'autoveicolo usato con chilometraggio sconosciuto e non un veicolo nuovo o a chilometro zero) sotto il profilo dell’errore di percezione in merito alla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove offerte in giudizio.
3.- Il primo motivo è fondato.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha accolto la domanda formulata ai sensi dell'art. 1440 c.c. da R. & R. Snc nei confronti di G. F.lli Srl, condannando quest'ultima a risarcirle la somma complessiva di euro 13.568,02 (di cui euro 325,50 per sostituzione pneumatici) per l’”occultamento perpetrato dall’alienante in occasione della vendita del 27 novembre 2002” (cfr. pag. 20 della parte motiva).
Nel contratto di vendita del 15/11/2002 (la data dell’atto di vendita riportata in sentenza è effettivamente erronea, perché la compravendita è stata stipulata nella data di cui sopra, ma non vi è dubbio che il giudice a quo si riferisca allo stesso atto invocato dal ricorrente) le parti avevano tuttavia espressamente indicato che il bene compravenduto era “l'autoveicolo usato marca Alfa Romeo tipo GTV 2.0TS targa (omissis)”, precisando che “il chilometraggio esatto è sconosciuto” e che erano “assolutamente escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche ed elettroniche (batteria, contachilometri, centraline ecc.)”, come precisa la ricorrente.
G. F.lli non aveva quindi occultato che il veicolo fosse usato, né dichiarato un chilometraggio diverso da quello effettivo, né assicurato che il veicolo non fosse mai stato messo su strada, tanto che appare inconferente l’elencazione dei fatti dai quali sarebbe emersa “la dimostrazione che il veicolo ha circolato prima della vendita”, che si legge sempre a pag. 20 della sentenza per giustificare il danno quantificato nella differenza di prezzo applicato in contratto e nel costo di sostituzione dei pneumatici.
Considerato che i giudici di merito hanno incentrato il loro decisum sulla presenza di raggiri, ancorché non determinanti del consenso ma tali da integrare dolo incidente, la circostanza della vendita di un veicolo usato con chilometraggio sconosciuto costituisce un fatto storico risultante documentalmente e decisivo ai fini del decidere, “vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (Cass. n. 22786/2018).
La sentenza impugnata è dunque sul punto affetta da vizio di motivazione perché “il mancato esame degli elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo … se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (Cass. n. 4614/2014), né, nel caso in esame, il dedotto vizio tracima in quell’omesso esame di elementi istruttori che secondo questa Corte non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, perché il fatto storico, rilevante in causa, non è stato preso in considerazione dal giudice (Cass. n. 27415/2018).
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti che l’insegnamento delle Sezioni Unite di questo giudice richiede per lamentare correttamente il vizio denunciato: «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"» (Cass. SS.UU. n. 8053/2014).
La ricorrente ha assolto questo onere a suo carico.
4. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende logicamente assorbito l’esame del successivo.
5. - In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al motivo esaminato e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.