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2 luglio 2024
Civile e processo
L’alterazione del contachilometri del veicolo usato: dolo determinante o incidente?
In tema di annullamento del contratto per dolo, il dolo determinante, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolo incidente, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione, ma non ne determina il consenso e non dà luogo ad invalidità del contratto, ma assume valenza riparatoria, sicché, ove il raggiro abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.
di Avv. Stefano Fedel
Il caso

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La società Alfa conveniva la società Beta al fine di sentire accertato l'annullamento per dolo dei contratti di compravendita di due autovetture usate, con la conseguente condanna di Beta, venditrice, al pagamento, in favore Alfa, del saldo dei prezzi d'acquisto di tali veicoli.

Si costituiva in giudizio Beta, la quale chiedeva la reiezione delle domande avversarie. 

Il Tribunale adito pronunciava l'annullamento per dolo dei contratti di compravendita per aver Beta alterato il chilometraggio riportato sul contachilometri dei veicoli e la condannava alla restituzione del prezzo di vendita pattuito.

La società soccombente impugnava la decisione del Tribunale che, per quanto ora di interesse, veniva confermata dalla Corte d'Appello nel capo della sentenza che dichiarava l'annullamento per dolo dei contratti di vendita. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che era incontestato che Beta avesse provveduto a vendere, in favore di Alfa, due vetture usate; b) che l'obbligo restitutorio della somma incassata derivava dall'accertamento dei presupposti dell'annullamento delle vendite dei veicoli usati, attesa la contraffazione del chilometraggio; c) che doveva considerarsi dolosa non solo la condotta del venditore che avesse direttamente manomesso il contachilometri, ma anche quella di colui che non avesse controllato la veridicità del dato manomesso da altri e non lo avesse comunicato all'acquirente; d) che l'errore indotto dal raggiro era stato tale da determinare la parte acquirente a concludere il contratto che altrimenti non avrebbe concluso, «sicché era possibile ritenere che la società appellata non avrebbe acquistato i due mezzi oppure ne avrebbe certamente discusso in modo più conveniente il prezzo, nel contesto di una scelta che non spettava al giudicante presumere, essendo del tutto comprensibile che la circostanza accertata avrebbe incrinato il rapporto fiduciario tra le parti».

Avverso la sentenza d'appello, Beta proponeva ricorso per Cassazione.

Il diritto

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La ricorrente censura la sentenza per avere la Corte territoriale contraddittoriamente affermato che, per un verso, la società appellata non avrebbe acquistato i due mezzi ove avesse conosciuto l’alterazione dei contachilometri e, per altro verso, che ne avrebbe certamente discusso in modo più conveniente il prezzo.

L’istante, inoltre, osserva che l’errore indotto da tali pretesi raggiri poteva essere evitato da Alfa, impiegando le competenze che la sua professionalità ed esperienza avrebbero presupposto e che comunque tali raggiri non avrebbero determinato la volontà contraria del deceptus, con l’effetto che, avendo tale alterazione inciso unicamente sul valore di mercato dell’autovettura, l’annullamento sarebbe stato precluso.

La Corte di Cassazione, quanto alla prova sulla riconducibilità della manomissione del contachilometri, ritiene congrua la motivazione assunta dalla Corte d’appello la quale si è conformata ad una pronuncia di legittimità (Cass. Civ. n. 1480/2012), ritenendo che Beta sarebbe stata responsabile quand’anche non avesse manomesso personalmente i contachilometri, non controllando la veridicità del dato eventualmente manomesso da altri e non comunicandolo all’acquirente. 

Accoglie invece il gravame laddove censura la sentenza della corte territoriale siccome avvinta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili «nella parte in cui, dopo avere sostenuto che l’errore indotto dai raggiri era stato tale da determinare la parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, la sentenza impugnata ha aggiunto che comunque tale errore avrebbe potuto certamente incidere sul prezzo, ossia sulla conclusione del contratto a condizioni diverse».

La Suprema Corte ha inoltre censurato la sentenza poiché ha escluso essere di competenza del Giudice valutare se i raggiri avessero inciso sull’an o sul quomodo del contratto.

All’opposto è invece necessario stabilire, rammenta il Collegio, se il dolo sia stato determinante o meramente incidete ai fini della declaratoria di annullamento del contratto.

Alla stregua dei precedenti rilievi, La Corte ha cassato l’impugnata sentenza: il giudice del rinvio dovrà infatti chiarire se i raggiri abbiano avuto un’incidenza determinante sulla stipulazione del contratto oppure abbiano inciso sulle sole condizioni del contratto (e segnatamente sulla quantificazione del corrispettivo).

La lente dell'autore

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Il dolo, quale vizio del consenso, inteso in senso oggettivo, si concretizza nei raggiri perpetrati ai fini di alterare la volontà negoziale della vittima, inducendola così in errore. In questa dimensione il dolo è sinonimo di inganno e causa di annullamento del contratto quando i raggiri adoperati abbiano ad oggetto circostanze essenziali del negozio determinanti del consenso del raggirato.

Pertanto, il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (sull'an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni.

Ne discende che, ai fini dell'annullamento del contratto, il raggiro posto a fondamento del dolo deve ingenerare nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà e deve inoltre provocare un errore influente sull'an della prestazione del consenso.

Sicché affinché vi sia dolo determinante ex art. 1439 c.c. devono sussistere le seguenti condizioni: a) che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, materializzata da raggiri, ossia da un complesso di manovre e artifizi; b) che tale condotta sia riconducibile ad un animus decipiendi del contraente in mala fede, ossia che vi sia una specifica intenzione di ingannare;c)che in conseguenza il contraente raggirato sia caduto in errore; d) che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.

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