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24 agosto 2023
La presentazione di una SCIA in sanatoria non sospende l’efficacia di un’ordinanza di demolizione

Secondo il Consiglio di Stato, «la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l'abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti».

La Redazione

A seguito di presentazione di istanza di condono e di una SCIA per la ristrutturazione di un locale sottotetto, il Comune intimava la demolizione delle opere realizzate per totale difformità con la SCIA.
Successivamente, gli attuali ricorrente presentavano una SCIA autodefinitasi “in sanatoria” per ottenere i benefici della L.R. n. 21/2010 relativa alla demolizione di un tetto di copertura e recupero di un locale sottotetto. Il Comune dichiarava l'inefficacia della SCIA invitando i privati a conseguire prima il condono straordinario e, se del caso, a ripresentare una nuova SCIA. Inoltre, notificava ai medesimi privati un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria per abusivismo edilizio.

La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, ove i ricorrenti sostengono che la presentazione di una domanda di sanatoria renderebbe inefficace l'ordinanza di demolizione e gli eventuali atti successivi. Il Comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento di diniego inibitorio e successivamente un nuovo provvedimento demolitorio essendo pendente l'ulteriore procedimento a seguito dell'istanza di riesame in sanatoria.
Tuttavia, nel caso in esame, alla SCIA in sanatoria presentata non avrebbe fatto seguito alcun provvedimento inibitorio e demolitorio, per cui l'ordinanza-ingiunzione di pagamento sarebbe illegittima.

Con sentenza n. 4200 del 26 aprile 2023, il Consiglio di Stato rigetta l'appello.
Sulla questione sostiene che «la presentazione di una SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, atteso che la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l'abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti».

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