Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 luglio 2023
I chiarimenti sull’imposta di bollo a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Questo il tema di cui si è occupata l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E, precisando l'ambito applicativo e la decorrenza temporale dell'imposta.

La Redazione

Con la circolare 22/E del 28 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici. In particolare, la circolare si occupa dell'ambito applicativo e della decorrenza temporale della stessa.

  • Ambito applicativo

In primo luogo, viene chiarito che la nuova modalità di calcolo e versamento dell'imposta, nei confronti dell'aggiudicatario, ha natura sostitutiva dei criteri di determinazione dell'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto.
Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

Continuano, invece, ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento previste dal D.P.R. n. 642/1972:

  • alle fatture, note, conti e simili e a tutti i documenti richiamati dall'art. 13, punto 1, della tariffa, parte I, allegata al Testo unico sul bollo;
  • agli altri atti e documenti, che precedono il momento della stipula del contratto, presentati da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione del contraente.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo. Il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal D.P.R. n. 642/1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

Con riferimento all'ambito soggettivo, la circolare chiarisce che l'onere del versamento è posto a carico dell'aggiudicatario. Tuttavia, resta ferma l'applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall'art. 22 del D.P.R. cit..
Viene anche precisato che, ex art. 8 dello stesso TU, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l'imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

  • Decorrenza temporale

Sulla questione, l'Agenzia delle Entrata precisa anzitutto che il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma l'efficacia delle sue disposizioni decorre solo dal 1° luglio 2023.
Pertanto, tenuto conto della disposizione transitoria dell'art. 226, c. 2, del Codice, la novella si applica esclusivamente ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli già in corso si continua ad applicare la disciplina previgente.

Documenti correlati