A tal proposito, con interpello, il contribuente ha chiesto al Fisco di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'
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In argomento, si osserva che l’articolo 18, comma 10 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal Codice. In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. L’allegato I.4 prevede all'articolo 1 che «Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro». |
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Inoltre, nella medesima Circolare 22/E del 2023 è stato precisato che «Per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici [...] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di |
- in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici;
- le nuove disposizioni, dunque, si applicano in relazione ''ai futuri contratti che potrebbero essere registrati'', purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire da tale data.