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28 agosto 2023
Lavoratori notturni: ok alle deroghe ma solo se finalizzate a un obiettivo legittimo e proporzionate

Così la CGUE nella sentenza in commento, con la quale ha stabilito che il diritto UE non ostacola l'applicazione differenziata per alcune categorie di lavoratori se alla base vi è uno scopo legittimo, sempre che le deroghe siano ragionevoli e si fondino su elementi concreti.

di La Redazione

La vicenda

Le domande prospettate alla CGUE sono il frutto di ben 15 controversie tra funzionari di un servizio distrettuale del Ministero dell'Interno della Bulgaria e la direzione generale, con specifico riguardo al computo e alla retribuzione delle ore di lavoro notturno effettuate dai lavoratori. Trattasi nel dettaglio di vigili del fuoco, i quali avevano riferito che nell'arco di circa un biennio avevano lavorato a turni della durata pari a 24 ore, contabilizzati su base trimestrale, riferendo di aver svolto in detto periodo un lavoro notturno di 8 ore di lavoro per periodo di 24 ore.
In relazione a ciò, il giudice del rinvio osservava come nel diritto bulgaro, il regime del lavoro notturno stabiliva, da un lato, che esso non potesse superare le 7 ore per periodo di 24 ore e che, dall'altro, le ore straordinarie comportassero un aumento della retribuzione che ammonta al 50%. Per contro, il regime speciale del lavoro contemplato dalla legge relativa al Ministero dell'Interno stabiliva che la durata del lavoro notturno fosse pari invece ad 8 ore per periodo di 24 ore e che le ore di straordinario comportassero solo un supplemento di BGN 0,25 all'ora. In tal senso, i ricorrenti ritengono che il metodo di calcolo della retribuzione del lavoro notturno previsto dalla legge relativa al Ministero dell'Interno sia discriminatorio e che dovrebbero essere assoggettati al regime più favorevole, vale a dire quello generale.

La decisione della CGUE

In risposta, con la sentenza del 4 maggio nelle cause riunite da C-529/21 a C-536/21 e da C-732/21 a C-738/21, la CGUE risponde ai quesiti sottopostigli dal giudice del rinvio in tal senso:

ildiritto

  • L'art. 1, paragrafo 3, direttiva 2003/88/CE riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in combinato disposto con l'art. 2 della direttiva 89/391/CEE relativa all'attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la prima si applica ai lavoratori del settore pubblico (come i vigili del fuoco) che sono considerati lavoratori notturni, a patto che essi svolgano le loro attività in condizioni abituali;
  • L'art. 12 direttiva 2003/88, alla luce dell'art. 20 Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la durata normale del lavoro notturno fissata in 7 ore nella normativa di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi a quelli del settore pubblico, quando una differenza di trattamento del genere si basi su un criterio obiettivo e ragionevole, cioè sia rapportata a uno scopo legittimo perseguito dalla normativa interna e sia proporzionata a tale finalità.
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