La Corte di legittimità ribadisce che...
Svolgimento del processo
1.- Viene proposto ricorso da (omissis) (omissis)(omissis) illustrato con memoria, sulla base di tre motivi, per conseguire la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano - resa nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dall'ex coniuge (omissis) (omissis) nei confronti di (omissis) che aveva agito in monitorio per richiedere all'ex coniuge il rimborso della quota del 50% delle somme per spese sanitarie e universitarie anticipate e direttamente sostenute per le figlie dalla genitrice.
(omissis) esiste con controricorso e memoria.
La Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado - che aveva posto a carico del padre pro quota le spese straordinarie sostenute, comprese quelle per le spese e tasse universitarie, determinando l'importo da rimborsare in misura pari ad euro 25.155,74, riferito alla figlia (omissis) e ad euro 7.237,26, riferito alla figlia (omissis), ed ha accolto in parte l'appello di (omissis).
Segnatamente, dopo avere confermato che questi era tenuto alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% - come stabilito dal Tribunale con decreto del 20/3/2015 modificativo delle condizioni di divorzio -, ha statuito che (omissis) era onerato del rimborso delle spese anticipate dalla ex moglie in favore delle figlie per la minor somma di euro 7.768,76=. Segnatamente, la Corte di appello ha distinto le spese sanitarie e di istruzione collegate alla fruizione di struttura pubblica (per la figlia (omissis) affermando che non necessitavano di un preventivo accordo, dalle spese straordinarie relative alla fruizione di università privata (per la figlia (omissis) necessitanti, anche in ragione dell'onerosità del percorso di studio, di un preventivo specifico accordo della cui prova è onerata la parte che chiede il rimborso, ed ha affermato che (omissis) non aveva fornito detta prova, di guisa che la domanda di rimborso riferita alle tasse universitarie, per la frequentazione dell'università privata da parte di (omissis) doveva essere respinta.
Motivi della decisione
2.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso, perché depositato in forma analogica nonostante fosse stato notificato via pec, formulata da (omissis) con la memoria.
A differenza di quanto assume il controricorrente, l'obbligo di deposito telematico è sorto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022.
Invero, «In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche» (Cass. n. 10689/2023).
3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 cod.proc.civ.
La ricorrente, con detta censura, deduce la violazione da parte della Corte di appello dell'art.112 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello, nell'accogliere il gravame di (omissis) si era pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per ragioni diverse da quelle prospettate dall'ex coniuge, segnatamente circoscritte al presunto carattere "ordinario" delle spese universitarie, da ritenersi non imprevedibili e quindi coperte dalla contribuzione ordinaria e alla mancanza di preventivo accordo, per esserne stato informato dei costi solo dopo la scelta, senza avere fatto riferimento alcuno ad una sua deteriore o deteriorata situazione economica, in special modo per la nascita di un'altra figlia, a cui la Corte di merito ha fatto riferimento per motivare la statuizione di parziale accoglimento del gravame.
Sostiene, quindi, che sia stato violato l'art.115 c.p.c. perché non vi era mai stata contestazione circa la compatibilità tra il tenore di vita dei genitori e le scelte di istruzione compiute dalle figlie.
3.2.- Il primo motivo è, in parte infondato, ed in parte inammissibile.
3.3.- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, attenendo, ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (Cass. n.476/2019) e, inoltre, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all' art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616/2021).
Nel caso di specie tale violazione non vi e' stata perché la decisione - indipendentemente dalla sua condivisibilità - ha riguardato l'oggetto della domanda e cioè la controversia sulla rimborsabilità o meno pro quota delle spese sostenute dalla genitrice collocataria per le figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, da parte del genitore tenuto al mantenimento indiretto e non collocatario ed è stata pronunciata nell'esercizio dei poteri attribuiti al giudice ex art.337 ter c.c. e la censura, sul punto, è infondata.
3.4.- Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art.115 c.p.c., la stessa risulta inammissibile perché, pur non accedendo ad un'interpretazione del motivo eccessivamente formalistica (Cass. Sez. U. n. 8950/2022), va osservato che la violazione è prospettata sulla scorta di una ricostruzione personale degli atti della controparte e della linea difensiva da questa adottata, inframmezzata da commenti e considerazioni, che non consentono di apprezzarne l'effettivo contenuto.
4.1.- Con il secondo motivo si denuncia la mera apparenza della motivazione e la contraddittorietà della stessa, laddove è stato dato decisivo rilievo alla tardiva informazione circa il percorso di studi universitari presso un'istituzione privata che (omissis) intendeva intraprendere e al mancato accordo sul punto, senza tuttavia valutare se il silenzio serbato potesse essere inteso come silenzio assenso, in mancanza di un esplicito dissenso, tanto più che ciò era quanto previsto dal Protocollo sottoscritto presso gli uffici giudiziari (omissis) richiamati dalla stessa Corte di appello.
4.2.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di partecipazione alle spese straordinarie.
La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, nel decidere la controversia, abbia fatto riferimento ai Protocolli predisposti dal Tribunale di Milano (2017) e di Catania (2018), nonostante la spesa in questione, relativa alle tasse universitarie della figlia (omissis) riguardasse il periodo 2009-2014, perché i due Protocolli al più potevano valere come indizi per valutare retroattivamente la straordinarietà della spesa; deduce, altresì, che - alla stregua dei Protocolli - era l'obbligato a dover provare il suo motivato dissenso in relazione a spese di sicuro interesse per la figlia e che, nel caso in esame, (omissis) nonostante fosse stato informato non aveva espresso il suo motivato dissenso.
La ricorrente insiste sul fatto che la spesa era stata sostenuta nell'interesse della figlia e che egli era stato informato, oltre che sugli obblighi nascenti dalla bigenitorialità.
4.3.- I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
4.4.- Va preliminarmente rilevato che la qualificazione come "straordinarie" delle spese universitarie in questione, sostenute per la frequenza da parte di (omissis) di una importante università privata, è oramai coperta da giudicato, non essendo stata impugnata la relativa statuizione.
4.5.- Detto ciò, e circoscritto il thema decidendum alle spese straordinarie, è necessario premettere che la previsione della contribuzione alle stesse riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.
Quanto alla ripartizione pro quota di tali spese straordinarie, questa Corte ha chiarito che queste non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori (Cass. n. 25723/2016).
Va, tuttavia, considerato che, come già evidenziato da questa Corte, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 379/2021).
Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione (Cass. n.15229/2023).
Va, inoltre considerato che, non essendo sempre configurabile, come affermato da questa Corte, a carico del coniuge affidatario della prole, un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le abbia effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), salvo che l'altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018) e nei limiti di questo.
4.6.-Tali principi trovano applicazione anche in relazione alle spese straordinarie dovute per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, circostanza ricorrente ed incontestata nella specie.
4.7.- Nel caso in esame, la Corte di appello si è discostata da questi principi, a cui non ha dato corretta applicazione e la sentenza finisce per essere connotata da una motivazione sostanzialmente apparente sul punto.
4.8.- Premesso che i Protocolli di (omissis) adottati in epoca successiva al momento in cui la spesa de quo iniziò ad essere sostenuta dalla madre e la pretesa creditoria a maturare, non hanno trovato diretta applicazione, va evidenziato che la Corte di merito ha escluso in toto il diritto al rimborso per le spese universitarie di (omissis) seguendo questo percorso argomentativo (fol.9 della sent. imp.):
- (omissis) non aveva provato l'esistenza di un preventivo accordo con l'ex coniuge, accordo necessario in ragione della natura privatistica dell'università prescelta;
- la circostanza che (omissis) fosse stato informato, dopo che la scelta era stata già presa, non era rilevante, in mancanza del preventivo accordo genitoriale;
- in considerazione della circostanza che al (omissis) al momento della scelta universitaria di (omissis) 2010), era nata un'altra figlia da una nuova relazione affettiva e che ciò aveva comportato un aumento dei costi di vita dello stesso, "tale spesa universitaria, comportante esborsi significativi e perduranti nel tempo, avrebbe dovuto essere effettivamente concordata in via preventiva con il medesimo".
4.9.- Tale percorso argomentativo presenta delle aporie. Innanzi tutto, la Corte di merito ha tralasciato di considerare che, come desumibile dalla lettura della stessa sentenza impugnata (fol.7/8), il Tribunale di Catania non aveva previsto il necessario preventivo accordo sulle spese straordinarie con il decreto del 20/3/2015 modificativo delle condizioni di divorzio, anche se è ovvio che - nonostante la mancata previsione - l'accordo preventivo sarebbe stato coerente all'interesse della prole: quindi, in caso di disaccordo spettava al giudice stabilire quale fosse l'importo della spesa straordinaria ammissibile e sul quale operare la ripartizione, risultando fuori tema l'argomento circa la violazione dell'onere della prova da parte di (omissis)
Ancora, va osservato che la focalizzazione sulla natura privata dell'università prescelta da (omissis) non avrebbe dovuto ostacolare e/o precludere la valutazione della Corte meneghina in ordine all'interesse di questa a seguire il percorso universitario tout court e in ordine all'ampiezza della contrarietà e delle ragioni opposte dal padre, giacché la contrapposizione pubblico/privato - incidente sul piano economico, ma non sulla opportunità del prosieguo della formazione in sede universitaria - avrebbe potuto essere risolta nell'ambito della graduazione e del contenimento (e non necessariamente dell'esclusione) della partecipazione alle spese, anche utilizzando come possibile indice di riferimento i costi previsti per la frequenza dell'università pubblica.
Invero, sembra che la decisione in esame, in concreto abbia dato luogo ad una disparità nella partecipazione paterna alla contribuzione per la formazione universitaria delle due figlie, fondata solo sui costi conseguenti alla scelta dell'istituto universitario e non già sull'interesse formativo di ciascuna figlia, sul merito e sulla attitudine allo studio.
4.10.- Alla luce dei principi prima ricordati e delle considerazioni svolte, la statuizione in esame - che ha escluso in toto la partecipazione economica paterna alla spesa per la formazione universitaria della figlia (omissis) risulta abdicativa del dovere del giudice di esercitare i poteri di cui all'art.337 ter, secondo comma, c.c., secondo il quale "Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.", oltre che motivata in maniera apparente.
La Corte di merito, in caso di mancata, pur se opportuna, concertazione preventiva e/o di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di astratta spettanza da parte del genitore che non le abbia sostenute perché ritenuta eccessiva, avrebbe dovuto verificare la rispondenza delle spese riguardanti la formazione universitaria all'interesse del figlio, commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori ed alle ragioni da questi esposte, con la ripartizione più opportuna, e ciò non ha fatto.
Quanto alla valutazione delle condizioni economiche dei genitori, va osservato che la pur rilevante circostanza della nascita di un nuovo figlio non può esonerare un genitore dalla partecipazione alle spese per l'altra progenie.
La statuizione risulta fondata su dati formali - l'informazione non tempestiva, non obbligatoria nello specifico caso, ed il mancato consenso alla formazione della figli (omissis) condotta in una università privata - in assenza di un motivato dissenso dal genitore sulla frequenza universitaria in sé e non tiene conto dell'interesse formativo della giovane figlia, rispetto al quale, all'esito di una valutazione complessiva, la partecipazione economica paterna avrebbe potuto anche non essere esclusa, come avvenuto nel caso di specie, ma graduata in termini più contenuti rispetto alla richiesta di rimborso avanzata dalla madre.
4.11.- La decisione va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la Corte di appello in sede di rinvio, in presenza della concreta e specifica quantificazione del coacervo delle spese straordinarie richieste per la frequenza universitaria privata, dovrà innanzi tutto valutare la richiesta verificandola in relazione all'interesse formativo della figlia, alle sue attitudini e capacità, e ciò anche eventualmente scorporando le spese ritenute apprezzabili e giustificate in relazione alla formazione universitaria in sé, rispetto alle altre, alla luce delle ragioni del mancato accordo sulla frequenza dell'ateneo privato; dovrà, quindi determinare, ove la spesa (o parte della spesa) sia ritenuta conforme all'interesse della figlia, la quota di competenza del genitore non collocatario commisurandone l'entità all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori, tenendo anche in considerazione i costi dell'università pubblica corrispondente, la possibilità per l'uno o per l'altro di aver goduto di sgravi o detrazioni fiscali o di altro beneficio, atto ad alleggerire l'impegno economico e da considerare nella concreta determinazione.
5. In conclusione, vanno accolti i motivi secondo e terzo, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi.
P.Q.M.
- Accoglie i motivi secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano anche per le spese;
- Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.