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9 agosto 2023
In Gazzetta Ufficiale la Legge che modifica il Codice della proprietà industriale

La Legge n. 102/2023 ha due obiettivi fondamentali: rafforzare la competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale, nonché incentivare la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

di La Redazione
In G.U. n. 184/2023, è stata pubblicata la Legge n. 102/2023, recante «modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30».
 
La riforma rappresenta l'apice dei risultati raggiunti nell'ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato definitivamente approvato con il voto finale della Camera dei Deputati martedì 18 luglio.
 
La Legge, oltre a costituire una pietra miliare all'interno della Missione 1, Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo» del PNRR approvato dal Governo il 29 aprile 2021, ove si configura quale unica riforma attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, con lo scopo di perseguire due obiettivi fondamentali
  • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 
  • la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure. 
 
Nello specifico, trattasi di un importante traguardo che contribuisce ad agevolare l'accesso al sistema della proprietà industriale. Tra le molteplici importanti modifiche introdotte dalla riforma, si segnalano, in particolare:
  1. il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell'opposizione a presidio delle stesse IIGG; 
  2. il ribaltamento del cd. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell'attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore; 
  3. la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

attenzione

La legge entrerà in vigore in data 23 Agosto 2023.

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