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7 settembre 2023 N. 146 - Diritto industriale e proprietà intellettuale
La riforma del sistema della proprietà industriale nel PNRR
La Legge 24 luglio 2023 n. 102 (pubblicata in G.U. n. 184 dell'8 agosto 2023 e vigente dal 23 agosto 2023) ha introdotto le modifiche al Codice della Proprietà Industriale, di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Gli obiettivi della Missione sono volti a perseguire la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. 
In quest'area di intervento si inseriscono due misure relative alla proprietà industriale:
  • la riforma del sistema della proprietà industriale volta ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese;
  • l'investimento nel sistema della proprietà industriale il cui obiettivo è di sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma.
di Avv. Andrea Maria Mazzaro
Premessa
Così come evidenziato dai lavori preparatori e dalle relazioni, la riforma del Codice di Proprietà Industriale (CPI) vuole:
  • rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale;
  • incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI;
  • facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti;
  • garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale;
  • rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.
 
La modifica del Decreto Legislativo n. 30 del 2005 e dei relativi provvedimenti attuativi, hanno la finalità di disciplinare:
  • la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure,
  • il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca,
  • il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze,
  • l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e
  • il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.
Le novità introdotte in sintesi
La Legge 24 luglio 2023, n. 102 è composta da 32 articoli. Gli articoli da 1 a 31 riguardano le modifiche al CPI, mentre l'art. 32 si riferisce alla clausola di invarianza finanziaria.
 
Vediamo sommariamente il contenuto dei singoli articoli da 1 a 31 per poi dedicare un approfondimento alle modifiche di maggior interesse.

L'articolo 1 (Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette) modifica l'art. 14 CPI introducendo il divieto di registrazione come marchio d'impresa anche di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette.
 
L'articolo 2 (Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere) introduce l'articolo 34-bis CPI, riconoscendo, a determinate condizioni, la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.
 
L'articolo 3 (Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca) sostituisce l'art. 65 CPI introducendo il ribaltamento dell'attuale approccio, c.d. Professor privilege, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca innanzitutto alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore. L'articolo disciplina più puntualmente alcuni aspetti, quali la tipologia del personale interessato, le strutture coinvolte, l'eventuale presenza di finanziamenti privati e prevede meccanismi premiali e di indennizzo per il ricercatore, che non risultano comunque superiori a quelli previsti dalla vigente normativa.
 
L'articolo 4 (Uffici di trasferimento tecnologico) introduce l'art. 65-bis CPI disponendo una facoltà in favore delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, degli enti pubblici di ricerca ovvero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico circa la possibilità di dotarsi nell'ambito della propria autonomia degli uffici di trasferimento tecnologico, al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
 
L'articolo 5 (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano) sostituisce l'art. 59 CPI disponendo che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore,
siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e  un  brevetto  europeo  valido  in  Italia  o  un brevetto europeo con effetto unitario, aventi  la  medesima  data  di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. Queste disposizioni si applicano anche in caso di successivo annullamento  o  decadenza  del  brevetto europeo.
 
L'articolo 6 (Aumento della sanzione amministrativa) modifica l'art. 127, comma 2, CPI aumentando le sanzioni quanto al minimo da Euro 51,65 a 150,00, quanto al massimo da Euro 516,46 a 1.500,00.
 
L'articolo 7 (Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito) modifica l'art. 148 CPI consentendo di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, purché entro un mese, mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia posposta alla data del pagamento.
 
 
L'articolo 8 (Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato) modifica l'art. 198 CPI prevedendo l'esecuzione del controllo preventivo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto. Inoltre, accelera la procedura a tal fine prevista riducendo da 90 a 60 giorni il termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.
 
L'articolo 9 (Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi) modifica l'art. 135 CPI estendendo da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
 
L'articolo 10 (Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi) modifica l'art. 136-quinquies CPI riducendo da 40 a 30 il numero di giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.
 
L'articolo 11 (Efficacia diretta dell'iscrizione nel registro dei brevetti europei di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi) modifica l'art. 139, comma 5, CPI prevedendo l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel Registro europeo dei brevetti (finora registro dei brevetti europei) o, in mancanza (tale inciso è attualmente assente), siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.
 
L'articolo 12 (Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi) modifica l'art. 147 CPI sopprime l'obbligo per le CCIAA di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse. Estende la possibilità di utilizzo da parte dell'utenza del sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, chiarendo come l'accesso e l'utilizzo dello stesso sia consentito a condizione dell'accertamento dell'identità digitale dell'utente, così sopprimendo la necessità che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.
 
L'articolo 13 (Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri) integra l'art. 169 CPI prevedendo in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa al deposito della copia dei documenti, la possibilità di utilizzare l'indicazione di un codice identificativo della stessa domanda fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso.
 
L'articolo 14 (Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale) interviene sull'art. 170 CPI sopprimendo la Commissione a carattere consultivo ora prevista nella procedura di registrazione di nuova varietà vegetale e attribuendo la competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto interministeriale.
 
L'articolo 15 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione) viene modificato l'art. 177 CPI, comma 1, lettera d-bis), legittimando all'opposizione della registrazione del marchio, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, il medesimo Ministero quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.
 
L'articolo 16 (Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi) sostituisce il comma 2 dell'art. 191 CPI stabilendo che, salva diversa previsione del regolamento di attuazione del CPI, su richiesta motivata, la proroga dei termini previsti dal Codice stesso può essere concessa fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine per il quale si chiede la proroga.
 
L'articolo 17 (Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione) modifica l'art. 193, comma 2, CPI, prevedendo che entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 del medesimo articolo 193 (e dalla cui inosservanza è scaturito il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso) debba essere compiuto l'atto omesso e debba essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione (nei diritti del soggetto inadempiente) con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea.
 
L'articolo 18 (Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio) modifica l'art. 207 CPI riducendo da 8 a 5 i componenti della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale. Inoltre, riduce da 18 a 12 mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione. Infine, elimina la previsione per la quale l'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e nella sezione marchi debba consistere in prove scritte ed orali, evidentemente mirando a consentire l'alternativa fra le due possibilità o un'ulteriore soluzione.
 
L'articolo 19 (Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto) integra l'art. 46, comma 3, CPI prevedendo che per la valutazione della novità del brevetto siano incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia.
 
L'articolo 20 (Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità) sostituisce l'art. 60 CPI e il comma 1 dell'articolo 85 CPI così da ribadire che il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e che non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata e che il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda, nonché precisare che essi scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda (superando così un dubbio interpretativo).
 
L'articolo 21 (Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge n. 349 del 1991) modifica l'art. 61 CPI e abroga l'art. 81 CPI eliminando la disciplina dei certificati complementari di protezione di cui alla Legge n. 349 del 1991 e della licenza volontaria sui principi attivi, nonché i riferimenti normativi agli stessi (atteso che tali certificati già non esistono più).
 
L'articolo 22 (Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere) abroga il comma 3 dell'art. 129 CPI, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera (o in transito da o per la stessa), le forze dell'ordine possano procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.
 
L'articolo 23 (Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione) modifica l'art. 138, comma 1, CPI ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi: rispetto all'elencazione esistente, aggiunge gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, nonché le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale.
 
L'articolo 24 (Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto) sostituisce la lettera b) del comma 1, dell'art. 170 CPI prevedendo che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, siano estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto.
 
L'articolo 25 (Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione) sostituisce il comma 1 dell'art. 178 CPI prevedendo una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cd. prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione.
 
L'articolo 26 (Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza) modifica l'art. 184-bis CPI introducendo la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia e vieta, a pena di inammissibilità, la parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio europeo per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.
 
L'articolo 27 (Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza) sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 184-quater CPI articolando in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di nullità e decadenza, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.
 
L'articolo 28 (Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato) integra il comma 1, lettera c), dell'art. 184-octies CPI includendo, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.
 
L'articolo 29 (Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti) sostituisce l'art. 229 CPI prevedendo che, in caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, siano rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico (attualmente è previsto il rimborso, alle medesime condizioni, dei diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda). Viene confermato il rimborso del diritto previsto per il deposito dell'opposizione solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b), CPI. Inoltre, si dispone la rimborsabilità delle tasse anche a seguito di una domanda rigettata non in via definitiva.
 
L'articolo 30 (Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli) integra il comma 2 dell'art. 230 CPI prevedendo che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale, la regolarizzazione stessa sia subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'art. 227, comma 4, CPI, per ogni annualità incompleta o irregolare.
 
 
L'articolo 31 (Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale) aggiorna i valori dei tagli delle marche da bollo da applicare a una serie di domande, lettere, istanze ed altri adempimenti, modificando l'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A al D.P.R. n. 642 del 1972 (recante disciplina dell'imposta di bollo).
Le novità di maggior rilievo
Vista la sommaria indicazione delle novità, riportiamo di seguito quelle di maggior rilievo.
Art. 1 - Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta

legislazione

«All'articolo  14,  comma  1,  lettera  b),  del  codice   della proprietà industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte  le seguenti: «, nonché' i segni evocativi,  usurpativi  o  imitativi  di indicazioni geografiche e di denominazioni  di  origine  protette  in base alla  normativa  statale  o  dell'Unione  europea,  inclusi  gli accordi internazionali  di  cui  l'Italia  o  l'Unione  europea  sono parte».

A questo scopo, l'articolo amplia quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, come stabilito nel decreto legislativo n. 30 del 2005 (CPI). Tale disposizione vieta la registrazione di marchi che potrebbero trarre in inganno il pubblico, in particolare riguardo all'origine geografica, alla natura o alla qualità dei prodotti o servizi, o alla tipologia del marchio stesso.
 
Le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici, le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.
 
Le indicazioni geografiche comprendono:
  • DOP - Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini);
  • IGP - Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini);
  • IG - Indicazione geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati).
 
Il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L'IG è specifica per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.
 
Nell'ambito del sistema dell'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale, i nomi di prodotti registrati come IG sono giuridicamente protetti contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei Paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico.
 
Per tutti i regimi di qualità, le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro adottano le misure necessarie per proteggere le denominazioni registrate nel loro territorio. Inoltre sono tenute a prevenire e bloccare la produzione o la commercializzazione illegale di prodotti che utilizzano tale denominazione.
 
A seguito delle modifiche proposte, questa proibizione viene ora estesa ai segni che evocano, usurpano o imitano indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in conformità con la legislazione nazionale o dell'Unione europea, compresi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea siano parte.
Art. 2 - Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere

  legislazione

«1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). -  1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale  o  ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel  territorio  di uno  Stato  estero  che  accordi  reciprocità  di  trattamento.   La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e  del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda  di  registrazione,  a  condizione  che  detta  domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di  esposizione  dei  disegni  e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta  di  protezione  temporanea  e  verificata dall'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi.  Quando  più  disegni  o modelli identici ottengono la protezione di  cui  al  comma  1  nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione».

Il nuovo articolo 34-bis CPI introduce una disposizione che permette a chiunque abbia un interesse legittimo di richiedere la protezione temporanea per disegni o modelli esposti in un contesto ufficiale o ufficialmente riconosciuto, sia all'interno del territorio nazionale che in territorio straniero, a condizione che ci sia un accordo di reciprocità tra gli Stati.
 
La protezione temporanea viene concessa tramite un decreto emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa protezione conferisce la priorità per la registrazione dei disegni o modelli, a patto che la richiesta di registrazione sia presentata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli, o dei prodotti che incorporano tali disegni o modelli, o ai quali sono applicati.
 
Nel caso in cui siano presentate richieste di protezione per disegni o modelli identici alla stessa data, la priorità è concessa al disegno o modello per cui è stata depositata la prima domanda di registrazione.
Art. 3 - Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca

legislazione

«1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS). - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché' nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.
2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.
3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida».

In base alla precedente versione dell'articolo 65 del CPI, quando si tratta di un rapporto di lavoro con un'università o una pubblica amministrazione che ha tra i suoi scopi la ricerca, il ricercatore deteneva esclusivamente i diritti derivanti da un'invenzione brevettabile di cui era l'autore.
 
La nuova formulazione stabilisce che i diritti derivanti da un'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che questa non rinunci a tali diritti, restando fermo il diritto del ricercatore ad essere riconosciuto come l'autore. In caso di invenzioni conseguite da più persone, i diritti derivanti spetteranno a tutte le strutture interessate in parti uguali, a meno che non sia previsto diversamente.
 
Queste regole si applicano quando l'invenzione è realizzata nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro con un'università, un ente di ricerca pubblico o un istituto di ricerca scientifica senza scopo di lucro, nonché in base a convenzioni tra questi soggetti. La disciplina si applica anche alle università private legalmente riconosciute e agli organismi senza scopo di lucro che promuovono la ricerca tecnico-scientifica.
 
Sul piano procedurale, l'inventore è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti, di salvaguardarne la novità. La struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi.
 
I sei mesi sono prorogati, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza.
 
L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.
 
I soggetti indicati al comma 1 dell'articolo in esame, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:
  1. le modalità di applicazione delle disposizioni in esame 
  2. i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
  3. i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto nel medesimo articolo in esame;
  4. ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.
Art. 4 - Uffici di trasferimento tecnologico

legislazione

«1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente: 
«Art. 65-bis (Uffici di trasferimento tecnologico). - 1. Le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio».

L'articolo 4 del CPI introduce una novità significativa attraverso l'articolo 65-bis, il quale apre la possibilità per istituzioni universitarie, enti pubblici di ricerca e IRCCS di istituire un Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT). Questo ufficio avrà il compito di promuovere e valorizzare i titoli di proprietà industriale, compresi i brevetti, attraverso anche la collaborazione con le imprese.
 
Affinché l'UTT possa svolgere efficacemente questa funzione, il personale incaricato deve possedere la competenza e la qualificazione professionale necessaria per gestire le attività legate alla promozione della proprietà industriale. La formazione e l'esperienza di questo personale saranno fondamentali per garantire il successo delle iniziative di trasferimento tecnologico e la massima valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
Art. 20 - Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità

legislazione

«1.Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Durata). - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non può essere rinnovato, ne' può esserne prorogata la durata»;
b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda».

L'articolo 20 apporta importanti modifiche agli attuali articoli 60 e 85 del CPI, al fine di chiarire i dubbi interpretativi riguardo alla durata dei brevetti. L'articolo 60 riguarda i brevetti per invenzione industriale, mentre l'articolo 85 tratta i brevetti per modello di utilità.
 
In base alle nuove disposizioni dell'articolo 60, il brevetto per invenzione industriale avrà una durata di venti anni a partire dalla data di deposito della domanda e scadrà all'ultimo istante del giorno corrispondente a quella data. È importante sottolineare che, come già previsto nell'articolo 60 attualmente in vigore, il brevetto per invenzione industriale non potrà essere rinnovato né prorogata la sua durata.
 
Per quanto riguarda i brevetti per modello di utilità, disciplinati dagli articoli 82-86 del CPI, l'articolo 85 stabilisce che la durata del brevetto sarà di dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La novità principale introdotta da questo articolo è la specifica che il brevetto per modello di utilità scadrà all'ultimo istante del giorno corrispondente a quella data di presentazione della domanda.
Art. 22 - Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere

legislazione

«1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato»

L'articolo 22 introduce modifiche all'articolo 129 del codice della proprietà industriale, focalizzandosi sulla descrizione e il sequestro degli oggetti che costituiscono una violazione dei diritti di proprietà industriale.
 
L'art. 129, al comma 1, stabilisce che il titolare di un diritto di proprietà industriale ha il diritto di richiedere la descrizione, che serve a documentare la prova della contraffazione, o il sequestro, che mira a impedire ulteriori illeciti. Inoltre, è possibile richiedere il sequestro subordinatamente alla descrizione di alcuni o di tutti gli oggetti che costituiscono la violazione di tali diritti, nonché dei mezzi utilizzati per produrli e delle prove che dimostrano la violazione e la sua entità. Queste azioni devono essere eseguite con misure atte a proteggere le informazioni riservate.
 
Secondo il comma 2, il giudice, dopo aver ascoltato le parti e raccolto eventuali informazioni sommarie, emette un'ordinanza. Se viene ordinata la descrizione, il giudice autorizza anche la raccolta di campioni degli oggetti in questione. In situazioni di estrema urgenza, soprattutto quando ritardi potrebbero causare danni irreparabili al titolare dei diritti o quando la notifica all'altra parte potrebbe compromettere l'attuazione della descrizione o del sequestro, il giudice può provvedere con un decreto motivato.
 
Il comma 3, che viene abrogato in base a questa norma, specificava che, fatta eccezione per le necessità della giustizia penale, gli oggetti che costituivano una violazione dei diritti di proprietà industriale non potevano essere sequestrati, ma solo descritti, se si trovavano all'interno di una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nel territorio dello Stato o erano in transito da o per la stessa.
La soppressione del comma 3, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, "garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti".
 
Inoltre, prosegue la relazione del Governo, «è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione on-line in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera».
Art. 26 - Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza

legislazione

«1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «10, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «10, commi 1 e 1-bis»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda».

L'articolo in esame novella l'articolo 184-bis del CPI. Con la novella al comma 3, lettera a), dello stesso, viene introdotto un nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio, consistente nella registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. A tal fine, è inserito l'espresso richiamo all'articolo 10, comma 1-bis, del CPI (inserito dall'articolo 32, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2019), il quale ha previsto il divieto di registrazione per parole, figure o segni aventi tale caratteristiche.
 
Con l'inserimento del nuovo comma 8-bis, inoltre, viene stabilito anche il divieto di "parcellizzazione" delle domande di nullità e decadenza, precludendosi al titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio, il diritto di presentare, a pena d'inammissibilità, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della domanda.
Circolari Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – UIBM Circolari Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – UIBM
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 24 luglio 2023, n. 102, sono state emesse in data 22 agosto 2023 le Circolari nn. 625, 626, 627 aventi ad oggetto, rispettivamente: 
  • l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo
  • l'adesione dell'UIBM come “Accessing Office” al WIPO DAS (Digital Access Service) Office portal che consente all'UIBM l'acquisizione dei documenti di priorità direttamente dal portale WIPO DAS senza più necessità per l'utente di allegare gli stessi all'atto del deposito; 
  • le nuove disposizioni in tema di pagamento che consentono il pagamento non contestuale alla presentazione della domanda, purché effettuato entro il termine prescritto. Ciò non determina dunque lo spostamento della data di deposito che rimane quella della presentazione della domanda di brevetto. Il sistema di deposito e gestione telematica delle domande di brevetto non aggiorna più, quindi, la data di deposito della domanda alla data di pagamento dei diritti di deposito, come avveniva nel previgente sistema e non viene più notificata all'utente, tramite e-mail, la conferma della data di deposito della domanda in funzione della data di pagamento.
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