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10 agosto 2023
AUU con maggiorazione anche per i nuclei vedovili: dall’INPS le modalità di applicazione

Il Decreto Lavoro ha previsto che a partire dal 1° giugno 2023, la maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori possa essere estesa anche ai nuclei vedovili. Nel messaggio in commento, l'INPS spiega le modalità applicative.

di La Redazione

Con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023, l'INPS ha illustrato le modalità di applicazione della maggiorazione dell'assegno unico e universale prevista dall'art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021, con riferimento ai nuclei vedovili, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in L. n. 85/2023).

A partire dal 1° giugno 2023, infatti, la maggiorazione di cui sopra è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda quando l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi da tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.
In considerazione della maggiore vulnerabilità dei nuclei divenuti monoparentali a causa del decesso dell'altro genitore, il Legislatore ha quindi previsto la possibilità di beneficiare della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori a partire dal 1° giugno 2023, sempre che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

precisazione

  • Il decesso dell'altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda;
  • Il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
  • Il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Qualora il decesso di uno dei due genitori presenti intervenga dopo il 1° giugno 2023, l'INPS provvede automaticamente al subentro del genitore superstite nella domanda e, al ricorrere dei menzionati requisiti, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti o in caso di decesso dell'unico genitore è previsto il “subentro” nella domanda di AUU di uno dei seguenti soggetti:

precisazione

  • Affidatario del figlio;
  • Tutore del figlio;
  • Figlio maggiorenne per se stesso.

In caso di decesso del genitore richiedente l'AUU, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite potrà avvenire con diverse modalità:

precisazione

  • Nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per i figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d'ufficio in tale domanda e viene mantenuta la modalità di pagamento;
  • In caso contrario, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d'ufficio al genitore superstite con la creazione automatica di una nuova domanda.
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