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14 settembre 2023
Dal TAR Lazio alcuni chiarimenti sul conseguimento del titolo di avvocato specialista

Nel mirino del TAR la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 che secondo il ricorrente imporrebbe a tutti coloro che hanno seguito dei corsi di formazione di diritto del lavoro e previdenza sociale prima della sua entrata in vigore di sottoporsi a una nuova prova di valutazione per conseguire il titolo di specialista.

di La Redazione

Il ricorrente è un avvocato che impugna la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 e il Regolamento del CNF n. 1/2022 concernente il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Con il D.M. citato, il Ministero della Giustizia ha integrato la precedente disciplina contenuta nel D.M. n. 144/2015 annullata in via giudiziale, mentre il CNF ha adottato il Regolamento n. 1/2022 recante le modalità di composizione e funzionamento della Commissione deputata a organizzare le prove nonché le modalità organizzative e di valutazione delle stesse, sostenute da coloro che hanno richiesto il conseguimento del titolo di specialista.
Ora, con il ricorso in esame, il ricorrente censura la citata disciplina normativa nella parte in cui non gli consentirebbe di ottenere il riconoscimento diretto del titolo di specialista in diritto del lavoro e della previdenza sociale, ma gli imporrebbe di sostenere una nuova prova scritta e una orale per conseguire il medesimo titolo. Per questo, egli deduce l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020.

Con la sentenza n. 13156 del 7 agosto 2023, il TAR Lazio dichiara il ricorso infondato nel merito, poiché la disciplina impugnata, se correttamente interpretata, va esente dalle censure svolte dall'avvocato.
Nello specifico, oggetto di censura è la disciplina transitoria introdotta dal D.M. n. 163/2020, in forza della quale

legislazione

«La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1».

Secondo il ricorrente, tale norma impone a tutti coloro che hanno seguito dei corsi di formazione di diritto del lavoro e previdenza sociale prima della sua entrata in vigore di sottoporsi a nuova prova di valutazione per conseguire il titolo di specialista, anche qualora i corsi di formazione seguiti avessero i requisiti di cui al D.M. n. 144/2015.
Ciò detto, il TAR Lazio non condivide tale interpretazione, evidenziando come l’art. 2, comma 1, D.M. n. 163/2020 abbia semplicemente esteso l’ambito di applicazione della disciplina transitoria oggetto del precedente D.M. n. 144/2015 anche ai corsi organizzati dopo la sua entrata in vigore, imponendo in sostanza di sottoporsi a nuova prova valutativa solo quando l’interessato abbia seguito un corso di alta formazione organizzato da uno degli enti indicati quando si sia tenuto prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 163/2020 e quando non abbia tutti i requisiti prescritti dall’art. 7, D.M. n. 144/2015 ma possieda almeno le caratteristiche “minime” elencate al comma 12 dello stesso articolo.
Per quanto riguarda, invece, i corsi di formazione che abbiano tutti i requisiti, e non solo quelli “minimi”, la norma censurata non si applica, dunque non è richiesto in tal caso il superamento di una nuova prova scritta e orale per conseguire il titolo di specialista.
A questo punto, possono individuarsi tre tipologie di corsi di diritto del lavoro e previdenza sociale organizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 163/2020:

precisazione

  • Quelli che non rispettano nessuno dei requisiti prescritti dall'art. 7 D.M. n. 144/2015 che non abilitano al conseguimento del titolo di specialista nemmeno dopo una nuova prova valutativa;
  • Quelli che pur non rispettando tutti i requisiti indicati, ne possiedono comunque le caratteristiche “minime”, quindi sarà possibile ottenere il titolo dopo nuove prove valutative;
  • Quelli che abbiano rispettato tutti i requisiti indicati dall'art. 7 cit., sempre che siano effettivamente esistenti. In tal caso, i partecipanti conseguono il titolo di specialista in via diretta.

In sostanza, secondo il Collegio la norma censurata ha semplicemente introdotto una previsione transitoria “di favore” applicabile a chi abbia seguito un corso non avente tutte le caratteristiche previste dalla legge ai fini del conseguimento del titolo di specialista.
In ossequio a tali argomentazioni, il TAR rigetta il ricorso e compensa le spese.

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