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8 gennaio 2024
Specializzazioni forensi: il diritto commerciale è settore primario

Per il TAR Lazio, è irragionevole relegarlo a semplice “indirizzo” del settore civile perché non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze.

La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso proposto dall'associazione “Orizzonti del Diritto Commerciale – Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale” nei confronti del D.M. giustizia 1° ottobre 2020, n. 163 recante il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020».
Nello specifico, l'associazione ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto nelle parti è intervenuto a modificare il precedente Regolamento del 2015 che aveva già disciplinato il fenomeno delle cd. “specializzazioni” degli avvocati, come introdotte dalla Legge sull'ordinamento forense.

precisazione

Con il D.M. impugnato, il Ministero della Giustizia ha incluso, oltre ai tre settori principali, altri 10 settori di specializzazione, così ora risultando l'elenco: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport.

Inoltre, lo stesso D.M. impugnato ha introdotto una nuova ulteriore ripartizione dei settori del diritto civile, penale e amministrativo in sottocategorie definite “indirizzi”.
Per il settore del diritto civile il decreto ha individuato i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza; i) diritto dell'esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori.

L'associazione ricorrente contesta l'illegittimità delle disposizioni, nella parte in cui hanno inserito il diritto commerciale nella sottocategoria dei meri “indirizzi” del diritto civile, anziché collocarlo tra i settori primari di specializzazione.

Il TAR Lazio accoglie il ricorso con sentenza n. 189 del 3 gennaio 2024. Così facendo, osserva il Tribunale amministrativo, «il diritto commerciale finisce per essere irragionevolmente equiparato a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni, anche e soprattutto dal punto di vista didattico e scientifico, del diritto commerciale medesimo».

Parimenti condivisibile è la doglianza con la quale l'istante evidenzia un'ulteriore perplessità rinvenibile nell'inclusione nell'elenco de quo di alcune materie, quali il “diritto dello sport” o lo stesso “diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni” (equiparata al diritto civile), «le quali (pur divenute importanti nelle dinamiche socio-giuridiche moderne) non possono certo considerarsi prevalenti o, quantomeno raffrontabili, per rilevanza pratica e scientifica, al diritto commerciale, escluso dai settori principali di specializzazione».
A tal proposito, per il TAR «il diritto dello sport si risolve in una combinazione di elementi di diritto del lavoro (applicato al mondo sportivo) e di diritto civile, oltre a profili di diritto amministrativo (in disparte le questioni tecniche di competenza degli ordinamenti sportivi), e certo non può essere paragonato all'importanza del diritto commerciale».

Da ultimo, l'associazione ricorrente ricorda che nell'AIR (analisi di impatto della regolamentazione) si afferma infatti che la specializzazione «è funzionale ad una migliore qualità del servizio legale offerto alla clientela perché consente di individuare le aree di specializzazione e di ridurre conseguentemente i costi di ricerca per i clienti».
Con riguardo al diritto commerciale, la ripartizione contenuta del decreto gravato non assolve a tali funzioni.

Secondo il Tribunale amministrativo, «l'indicazione del diritto commerciale come mero “indirizzo” non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in “diritto civile” sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare l'anelata specializzazione; per altro verso, l'indicazione di tutte le discipline trattate non sarebbe possibile, considerati il limite dei tre indirizzi previsto dall'articolo 3 del d.m. n. 144/2015 e la classificazione del diritto della concorrenza come settore autonomo».

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