Svolgimento del processo
M.I. e P.C. chiesero al comune di Fonte Nuova, senza esito, la trascrizione dell’atto di nascita di F.I., classe 2018, figlio naturale del primo e nato in Canada con ricorso alla procreazione assistita e gestazione per altri.
Nell’atto, redatto all’estero, anche C. era stato indicato quale genitore del bambino.
I predetti insorsero contro la mancata trascrizione con ricorso al tribunale di Tivoli, il quale, nella resistenza del comune, ordinò sì di trascrivere l’atto, ma con indicazione del solo I. come padre del minore.
La corte d’appello di Roma, con decreto in data 30-6-2021, ha respinto il reclamo, affermando di volersi uniformare ai principi tratti dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12193 del 2019, anche all’esito della decisione con la quale la Corte costituzionale (sent. n. 33 del 2021) ha dichiarato a sua volta inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale paventate a riguardo di quei principi.
Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
Il comune non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. - Il primo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della CEDU e dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 33 del 2021, in quanto, vertendosi in tema di diritti da attribuire a soggetti minori d’età, la tutela non potrebbe esser sospesa a tempo indeterminato nell’attesa che il legislatore vari una normativa tesa a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto con coloro che dei minori abbiano voluto la nascita. Secondo i ricorrenti le stesse sentenze della Corte costituzionale 2021 avrebbero di fatto smentito la tesi delle Sezioni Unite in ordine all’adeguata tutela fornita mediante l’adozione i casi particolari da parte del cd. genitore intenzionale, attesa la riconosciuta esistenza di un vuoto normativo colmabile da un adeguato intervento del legislatore.
Il secondo motivo denunzia la nullità della decisione (art. 132 n. n. 4, cod. proc. civ. e 111 cost.) per omessa motivazione delle ragioni che hanno portato al rigetto della domanda.
Il terzo mezzo infine denunzia alternativamente la contraddittorietà e l’illogicità di quelle motivazioni a fronte del riscontrato vuoto normativo in materia di diritti dei minori nati da maternità surrogata.
II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è manifestamente infondato.
Va innanzi tutto corretta la superficiale lettura che i ricorrenti hanno dato delle richiamate decisioni della Corte costituzionale.
Codeste non si sono limitate a dire esistente, nell’ordinamento, un vuoto normativo in questa materia, colmabile da un adeguato intervento del legislatore, ma hanno affermato che la ripetuta situazione è altrimenti suscettibile di essere colmata “solo” e “in prima battuta” dall’intervento legislativo stesso; non anche quindi dal giudice in via interpretativa, perché al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali attraverso l’adozione, essa (adozione) “dovrebbe (..) essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983”; ed è altrettanto evidente che “il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell’individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco” (così testualmente la sent. n. 33 del 2021).
Ne segue che, al contrario di quanto semplicisticamente prospettato nell’attuale ricorso, esiste ed è riconosciuto dalla Corte costituzionale “un ventaglio di opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica”; al punto che finanche la Corte costituzionale ha affermato doversi, allo stato, “arrestare, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”.
III. - Ora alla luce di simile dato giurisprudenziale, non solo il decreto della corte capitolina è correttamente motivato, diversamente da quanto eccepito dagli impugnanti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, ma è anche conforme alla più recente affermazione di principio asseverata in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Le quali hanno dato a loro volta ulteriore continuità al rilievo secondo il quale “il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione”.
Tale esigenza – si è detto - “è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita” (Cass. Sez. U n. 38162-22).
IV. – La differenza di posizione, da questo punto di vista, del genitore biologico dal genitore intenzionale è stata ribadita, recentemente, anche dalla sentenza n. 239 del 2023 della Corte europea dei diritti dell’uomo, sempre in rapporto all’istituto dell’adozione in casi particolari al quale il secondo può far ricorso.
Ed è da osservare che perfino rispetto al riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, è stato ritenuto ostativo il divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, poiché tale divieto è volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva. Sicché, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, “non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino” (così ancora Cass. Sez. U n. 38162-22).
V. – Gli esposti rilievi conducono al rigetto del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.