Corte costituzionale, sentenza (ud. 5 luglio 2023) 28 settembre 2023, n. 183
Svolgimento del processo
1.– Con ordinanza del 5 gennaio 2023, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con i componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.– Il rimettente riferisce che la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa in data 8 gennaio 2021, ha constatato lo stato di abbandono dei minori R. Z. S. e A. Z. S. e ha dichiarato la loro adottabilità, stabilendo che possano conservare relazioni con la nonna materna e con alcuni familiari del ramo paterno. A tal fine, la Corte d’appello ha dato mandato ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalità degli incontri, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi e con la massima protezione dei bambini.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano.
Il giudice a quo riporta che il citato ricorso è stato notificato tardivamente, ma che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, pur avendo eccepito la sua inammissibilità, ha riscontrato la valenza nomofilattica dell’unico motivo prospettato. Ha chiesto, dunque, il suo esame, ai sensi dell’art. 363 del codice di procedura civile, affinché venga pronunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: l’assolutezza del divieto contenuto nell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 non esclude che, all’esito di un accurato accertamento giudiziale, il superiore interesse del minore possa giustificare la non interruzione della relazione socio-affettiva dell’adottato con uno o più componenti della famiglia d’origine.
In via subordinata, ove l’assolutezza del divieto fosse ritenuta insuperabile per il tramite di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto di sollevare questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.
3.– Il giudice a quo ha escluso che la formulazione del citato articolo lasci margini per un’interpretazione conforme alla Costituzione. In particolare, ha osservato che «[l]a previsione della recisione dei legami con la famiglia di origine [avrebbe] carattere assoluto, nell’adozione legittimante in quanto il legislatore ancorché con valutazione predeterminata generale ed astratta [avrebbe] ritenuto che solo la cancellazione della famiglia di origine possa garantire la realizzazione della piena tutela e del pieno interesse del minore, senza lasciare spazio ad una valutazione in concreto. La salvezza dei divieti matrimoniali, una previsione sostanzialmente pleonastica, conferm[erebbe] la scelta del legislatore in ordine all’intangibilità in via interpretativa del divieto (di conservare, nel caso sia corrispondente all’interesse del minore, i legami con la famiglia di origine)».
Di conseguenza, la Corte di cassazione ha condiviso la richiesta formulata in via subordinata dalla Procura generale di sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la citata previsione non risulterebbe, in talune situazioni, idonea a garantire l’interesse del minore.
4.– Il giudice a quo ha ritenuto le questioni di legittimità costituzionale rilevanti, in relazione all’intervento nomofilattico che è chiamato a svolgere nell’interesse della legge.
Secondo il rimettente, la compatibilità costituzionale della radicale recisione dei rapporti con la famiglia d’origine, conseguente alla dichiarazione di adozione e, ab imis, a quella di adottabilità, che accerta la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, sarebbe «un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363, terzo comma, del codice di procedura civile».
A tal riguardo, la Cassazione ha evocato la sentenza n. 119 del 2015 di questa Corte, la quale, dopo aver escluso che, ai fini della rilevanza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale debba tradursi in una concreta utilità per le parti del giudizio a quo, ha espressamente dichiarato ammissibili questioni sollevate nell’ambito di un giudizio vòlto a enunciare, nell’interesse della legge, un principio di diritto, ai sensi del citato art. 363 cod. proc. civ.
5.– Quanto al profilo della non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ha ripercorso, anzitutto, l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell’istituto dell’adozione, sottolineando come la rigidità dell’adozione piena non abbia impedito il ricorso a modelli alternativi, elaborati in via ermeneutica, specie intorno al paradigma dell’adozione in casi particolari (artt. 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983).
L’ordinanza rammenta che, in virtù di una interpretazione estensiva dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall’art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), il diritto vivente ha concepito una figura di adozione cosiddetta mite che, in talune situazioni, risulterebbe particolarmente idonea a conformarsi al preminente interesse del minore.
Secondo il rimettente, la flessibilità del modello sarebbe non solo in linea ma persino imposta dalle fonti internazionali, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e dalle stesse norme di recente introduzione nel codice civile, informate al preminente interesse del minore, che sarebbe «divenuto il metodo di valutazione delle scelte più adeguate per il suo sviluppo psico fisico».
In particolare, la giurisprudenza non procede alla dichiarazione di adottabilità, fondata sull’accertamento dello stato di abbandono, nelle «situazioni in cui vi [sia] un forte e continuativo legame del minore con uno od entrambi i genitori biologici, nonostante rilevate carenze in campo educativo e di assistenza». In queste ipotesi si fa ricorso all’affidamento o si accede all’adozione “mite”, proprio perché l’adozione cosiddetta piena risulterebbe un «modello rigido ed incapace di contenere la complessità della condizione del minore», prevenendo un eventuale «pregiudizio al suo sviluppo psico fisico dovuto a distacchi o lontananze traumatiche».
Nondimeno, secondo il rimettente, vi sarebbero ipotesi – come quella che emerge nel giudizio a quo – in cui non si potrebbe dare luogo all’adozione in casi particolari, sub specie di adozione “mite”, dal momento che la relazione con i genitori non ha margini di recuperabilità e non vi sono figure effettivamente sostitutive nella cerchia familiare.
In tali fattispecie, in cui l’adozione piena non è solo una soluzione percorribile, ma è anche quella preferibile, potrebbe tuttavia permanere l’esigenza di non recidere, nell’interesse del minore, i legami con componenti del nucleo parentale, come delineato dall’art. 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983, sicché il modello normativo si rivelerebbe «non più coerente con il quadro costituzionale e convenzionale di riferimento a causa dell’inderogabile prescrizione della recisione dei legami non solo con i genitori ma con l’intero nucleo parentale».
Secondo il giudice a quo, un assetto normativo come quello dell’adozione piena, che spezza ogni relazione con la famiglia d’origine, non si concilierebbe con le esigenze di tutela in concreto degli interessi del minore.
Il censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 – norma cardine, secondo l’ordinanza, di quel sistema – costituirebbe, sempre a giudizio del rimettente, un esempio paradigmatico di previsione «apertamente contrastante con la necessità di valutare in concreto il preminente interesse del minore».
La Cassazione, nel rilevare che «debba essere lasciata al giudice minorile la possibilità d’indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all’interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio», afferma che l’automatica e netta rottura dei legami parentali, per effetto della dichiarazione di adozione, si pone in contrasto con molteplici parametri costituzionali.
5.1.– Innanzitutto, si assume violato l’art. 2 Cost., in raccordo con l’art. 30 Cost., in quanto l’automatismo denunciato non consentirebbe «di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali (ove ritenute produttive di benefici all’esito di rigoroso accertamento giudiziale) che possono contribuire alla costruzione dell’identità ed allo sviluppo equilibrato della personalità di minori che hanno subito deprivazioni affettive di particolare gravità ed impatto traumatico».
5.2.– Al contempo, il rimettente prospetta un vulnus all’art. 3 Cost., perché la norma censurata determinerebbe «un’ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva, previsti dall’art. 44 l. n. 184 del 1983, per i quali non è normativamente prevista la recisione dei legami con i nuclei familiari di origine».
5.3.– Il giudice a quo ritiene di seguito leso anche l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, in ragione della «costante ed univoca inclusione nell’ambito del diritto alla vita familiare del diritto del minore a non vedere recisi i legami con il nucleo familiare di origine quando ciò sia coerente con il perseguimento del suo preminente interesse, da accertarsi in relazione alla natura ed effettività delle relazioni instaurate prima della legittima dichiarazione di adottabilità». Inoltre, sarebbe violato il diritto del minore al rispetto della vita privata, parimenti sancito dall’art. 8 CEDU, «ove la provenienza geopolitica e culturale del contesto familiare originario costituisca, come nel caso di specie, un profilo non cancellabile della identità personale del minore stesso».
5.4.– Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto – sempre per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – anche con altre norme internazionali e sovranazionali, e precisamente con gli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, e con l’art. 24 CDFUE, le quali attribuirebbero centralità alla valutazione del preminente interesse del minore, con particolare riguardo al contesto familiare e affettivo di riferimento e alla sua identità personale.
6.– Con atto depositato il 6 marzo 2023, si sono costituiti in giudizio i minori R. Z. S. e A. Z. S., rappresentati dal tutore provvisorio.
6.1.– La memoria illustra, anzitutto, le ragioni che renderebbero ammissibile la costituzione in giudizio dei minori, benché i loro interessi debbano reputarsi definitivamente regolati dalla sentenza della Corte d’appello di Milano, passata in giudicato per essere stata tardivamente impugnata dal Procuratore generale.
La difesa dei minori sostiene che, ai fini della partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale, sia non solo necessario, ma anche sufficiente, rivestire la qualifica formale di parte nel giudizio a quo ed essere destinatari della notifica dell’ordinanza di rimessione. Ambo le circostanze sarebbero riscontrabili nel caso di specie.
Inoltre, sempre secondo la difesa dei minori, la presenza dinanzi a questa Corte delle parti del giudizio a quo avrebbe la duplice funzione di perorare gli interessi individuali coltivati in quel processo e di dare un contributo al perseguimento della legalità costituzionale.
6.2.– Nel merito, R. Z. S. e A. Z. S., come rappresentati, condividono l’impostazione dell’ordinanza di rimessione e sostengono che la norma censurata contemplerebbe un automatismo costituzionalmente illegittimo, in quanto impedirebbe al giudice di tener conto del preminente interesse del minore.
Secondo le parti, «il principio costituzionale del miglior interesse del minore non ama gli automatismi legislativi, e anzi è ontologicamente incompatibile con soluzioni legislative rigide».
Del resto, a parere della difesa dei minori, vi sarebbe un ulteriore argomento desumibile dai parametri costituzionali evocati nell’ordinanza, che farebbe propendere per l’accoglimento. Si tratta del principio personalista che, oltre ad affermare la «precedenza – logica, storica, assiologica – della persona umana rispetto a ogni potere pubblico costituito», postulerebbe «l’idea di persona come “uomo sociale”», che si realizza «come essere umano in relazione con altri e con l’intera società». Al riguardo, viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 79 del 2022, nella parte in cui ha affermato che «le relazioni parentali […] concorrono alla […] costruzione dell’identità del minore».
In conclusione, secondo le parti, «la previsione legislativa censurata contrast[erebbe] frontalmente con il principio personalista che sta a fondamento dell’intero edificio costituzionale, nella parte in cui prevede che il minore in stato di abbandono, nel momento in cui viene accolto da genitori adottivi che possano finalmente provvedere al compito di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, sia automaticamente e immediatamente amputato di tutte le relazioni umane di cui egli fino ad allora aveva goduto all’interno della famiglia di origine, e che quindi sono ormai parte integrante della sua stessa identità di persona».
7.– Con atto depositato il 7 marzo 2023, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.
7.1.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’inammissibilità scaturirebbe dalla genericità e dall’ambiguità del petitum.
In primo luogo, non risulterebbe chiaro, «una volta superata la necessità del giudizio demolitivo in conseguenza dell’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe sulla dichiarazione giudiziale di adozione e sulla conseguente acquisizione in capo all’adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27, primo comma, L. n. 184 del 1983), la decisione che il giudice dovrebbe assumere con riferimento ai rapporti giuridici del minore con la famiglia d’origine, di cui ha contestualmente perso la relazione di filiazione».
In secondo luogo, l’ordinanza non spiegherebbe perché «il significato di “famiglia d’origine”, i cui legami sarebbero recisi per effetto della disposizione censurata, debba essere ineluttabilmente sostituito, nella ricostruzione della fattispecie ritenuta conforme a Costituzione, con la previsione dell’art. 10, secondo comma, della L. n. 184 del 1983».
Più in generale, l’inammissibilità deriverebbe dal tipo di interpolazione richiesta, che si risolverebbe «in un intervento di sistema, rientrante nella ineliminabile discrezionalità del legislatore, al quale solo compete tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, ponderando i diversi diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina della filiazione anche adottiva».
7.2.– In via subordinata, l’Avvocatura ritiene non fondate le questioni sottoposte a questa Corte, in riferimento a tutti i parametri evocati dall’ordinanza di rimessione.
La difesa dello Stato ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale che si è registrata in materia di adozione in casi particolari e sottolinea come oggi, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si sia rovesciata la tradizionale gerarchia tra adozione piena e adozione in casi particolari.
Quest’ultima, proprio in quanto non determina l’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine, sarebbe divenuta il modello preferibile nell’interesse del minore, mentre l’adozione piena si configurerebbe quale extrema ratio.
L’ordinamento offrirebbe, dunque, un ventaglio di possibilità idoneo a soddisfare ampiamente l’interesse del minore, senza eliminare le differenze tra le due forme adottive, che si apprezzano a partire dal tipo di procedimento che conduce ai rispettivi istituti.
L’adozione piena «consegue ad un accertamento giurisdizionale che risulta articolato in due giudizi separati, caratterizzati da una radicale diversità dell’oggetto della decisione, e per tale ragione non può essere introdotto alcun giudizio sull’adozione se non all’esito di un preventivo accertamento della condizione di abbandono». In sostanza, la cessazione dei rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine costituirebbe elemento imprescindibile dell’adozione piena, in quanto «diretta conseguenza della dichiarazione di adottabilità che consegue all’accertamento positivo dello stato di abbandono morale e materiale del minore».
Diversamente, in mancanza dello stato di abbandono, si apre l’itinerario dell’adozione in casi particolari, eventualmente sub specie di adozione “mite”, che richiede un distinto procedimento, con diversi presupposti e requisiti, tra cui la specifica idoneità dei genitori adottivi a gestire situazioni emotivamente complesse di compresenza della famiglia d’origine.
L’attuale assetto normativo, nella sua varietà, garantirebbe il minore e non si porrebbe in contrasto neppure con le norme sovranazionali, dato che esse – e in particolare quelle della CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo – non prevedono «un’unica forma di adozione e non impongono che a fronte di un provvedimento di adozione sia vietata la recisione delle relazioni con la famiglia di origine, quanto di compiere gli sforzi utili a che ciò accada in casi eccezionali».
8.– Con memoria integrativa depositata il 13 giugno 2023, la difesa dei minori R. Z. S. e A. Z. S., come rappresentati dal tutore provvisorio, ha replicato alle eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le stesse vengano disattese.
9.– All’udienza pubblica del 5 luglio 2023, sono state udite la difesa delle parti e l’Avvocatura generale dello Stato, che hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
Motivi della decisione
1.– Con ordinanza del 5 gennaio 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all’art. 24 CDFUE.
2.– Il rimettente riferisce che la Corte d’appello di Milano, con sentenza resa in data 8 gennaio 2021, ha constatato lo stato di abbandono dei minori R. Z. S. e A. Z. S. e ha dichiarato la loro adottabilità, stabilendo che possano conservare relazioni con la nonna materna e con alcuni familiari del ramo paterno.
Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano ha proposto tardivamente ricorso per cassazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha eccepito la tardività del ricorso, ma ha chiesto di procedere ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., affinché venga pronunciato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge: l’assolutezza del divieto contenuto nell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 non esclude che, all’esito di un accurato accertamento giudiziale, il superiore interesse del minore possa giustificare la non interruzione del legame dell’adottato con i rami familiari d’origine. In via subordinata, ha chiesto che venissero sollevate questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.
3.– Il giudice a quo si è rivolto a questa Corte, reputando le questioni di legittimità costituzionale rilevanti nel giudizio principale, sul presupposto che le condizioni per la dichiarazione di adottabilità formerebbero oggetto dell’intervento nomofilattico, richiesto ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.
4.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte di cassazione ha rilevato che, in talune ipotesi, benché lo stato di abbandono morale e materiale in cui versa il minore imponga di dichiararne l’adottabilità e di far luogo all’adozione piena, permarrebbe l’esigenza di non recidere i legami significativi con uno o più appartenenti al nucleo parentale di origine.
In particolare, la Corte rimettente muove dal presupposto che l’effetto demolitivo dei rapporti pregressi, disposto dall’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, oltre a riguardare i vincoli giuridico-formali, inibisca, altresì, di proseguire eventuali relazioni di fatto.
La formulazione del censurato art. 27, terzo comma, non consentirebbe, dunque, al giudice minorile di «indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all’interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio».
Per tale ragione – secondo il rimettente – la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 24 CDFUE.
5.– Nel giudizio si sono costituiti i minori R. Z. S. e A. Z. S., rappresentati dal tutore provvisorio, i quali hanno aderito nel merito alle tesi sostenute nell’ordinanza di rimessione e hanno richiesto l’accoglimento delle questioni prospettate.
6.– È altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni sollevate inammissibili o, in subordine, non fondate.
6.1.– Una prima eccezione di inammissibilità contesta la mancanza di chiarezza circa l’effetto che andrebbe a produrre, «sulla dichiarazione giudiziale di adozione e sulla conseguente acquisizione in capo all’adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27, primo comma, L. n. 184 del 1983), la decisione che il giudice dovrebbe assumere con riferimento ai rapporti giuridici del minore con la famiglia d’origine, di cui ha contestualmente perso la relazione di filiazione».
6.1.1.– L’eccezione non è fondata.
Il rimettente lamenta che la norma censurata non consentirebbe «di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali (ove ritenute produttive di benefici all’esito di rigoroso accertamento giudiziale) che possono contribuire alla costruzione dell’identità ed allo sviluppo equilibrato della personalità di minori che hanno subito deprivazioni affettive di particolare gravità ed impatto traumatico».
In particolare, l’ordinanza invoca la tutela di «rapporti significativi», espressione mutuata dagli artt. 4, comma 5-bis, e 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983 che attengono ai legami di natura socio-affettiva, e fa valere l’esigenza di preservare una «continuità relazionale», «da definirsi nel contenuto e nel tempo secondo il monitoraggio disposto dal giudice specializzato», termini parimenti riferibili ai rapporti di fatto.
La pronuncia richiesta a questa Corte svela, dunque, il chiaro intento di attribuire al giudice il potere discrezionale di garantire, a tutela dell’interesse del minore, la continuità di positivi rapporti socio-affettivi con componenti della famiglia d’origine, ferma restando la cessazione dei legami giuridico-formali.
Ne discende che il tipo di intervento prospettato non sarebbe destinato ad avere alcun riverbero sull’instaurazione di una piena ed esclusiva relazione di parentela con la famiglia adottiva, il che rende non fondato il timore di una presunta incertezza circa i suoi possibili effetti sullo status di figlio conseguente all’adozione.
6.2.– Di seguito, una seconda eccezione di inammissibilità è motivata in ordine alla ritenuta genericità e ambiguità dell’ordinanza di rimessione, che non chiarirebbe i motivi per cui «il significato di “famiglia d’origine”, i cui legami sarebbero recisi per effetto della disposizione censurata, debba essere ineluttabilmente sostituito, nella ricostruzione della fattispecie ritenuta conforme a Costituzione, con la previsione dell’art. 10, secondo comma, della L. n. 184 del 1983».
6.2.1.– Anche tale eccezione deve essere disattesa.
Il riferimento ai parenti entro il quarto grado non serve al rimettente per ipotizzare alcuna sostituzione della nozione di famiglia d’origine.
Più semplicemente, la Corte di cassazione – nel ritenere che la disposizione censurata impedisca di preservare relazioni di fatto con i componenti della famiglia biologica – trae dalla disciplina che regola l’istituto dell’adozione un ambito, normativamente predeterminato, entro cui circoscrivere il possibile mantenimento di tali legami socio-affettivi, una volta venuto meno, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, il divieto di preservarli.
6.3.– Da ultimo, l’Avvocatura generale dello Stato solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sull’asserito carattere eccessivamente manipolativo dell’intervento richiesto a questa Corte.
Il tipo di interpolazione prospettata dal giudice a quo si risolverebbe – secondo la difesa statale – «in un intervento di sistema, rientrante nella ineliminabile discrezionalità del legislatore, al quale solo compete tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, ponderando i diversi diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina della filiazione anche adottiva».
6.3.1.– Quest’ultima eccezione è, parimenti, non fondata.
Il rimettente non mira a riformare l’intero complesso degli effetti dell’adozione, né pretende di modificare la disciplina della filiazione adottiva.
Nelle intenzioni del giudice a quo, l’intervento sostitutivo richiesto resterebbe circoscritto al terzo comma dell’art. 27 della legge n. 184 del 1983 e non inciderebbe né sul rapporto giuridico-formale di filiazione, né sul procedimento che conduce dalla dichiarazione di adottabilità alla sentenza di adozione.
7.– Sempre in rito, occorre invece rilevare, d’ufficio, l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 CDFUE.
L’art. 51, paragrafo 1, CDFUE prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri «esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione».
Ne discende una duplice conseguenza, più volte sottolineata da questa Corte.
Da un lato, «la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021, n. 278 e n. 254 del 2020 e n. 194 del 2018)» (sentenza n. 213 del 2021).
Da un altro lato, è onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, sicché l’eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla Carta «quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 213, n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021)» (sentenza n. 28 del 2022, nonché, nello stesso senso, più di recente, sentenze n. 5 del 2023 e n. 34 del 2022).
Nel caso oggetto dell’odierno scrutinio, il rimettente non ha motivato e non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell’Unione europea.
La questione è, pertanto, inammissibile.
8.– Passando all’esame del merito con riguardo agli altri parametri, questa Corte ritiene opportuno, prima di procedere alla valutazione delle singole censure, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
8.1.– L’art. 27 della legge n. 184 del 1983 regola gli effetti dell’adozione piena.
L’istituto, per un verso, comporta l’acquisizione da parte dell’adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (primo comma), senza più le limitazioni che in passato caratterizzavano lo status derivante dalla cosiddetta adozione speciale, la quale escludeva il sorgere di «rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti» (art. 314/26, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, recante «Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile “Dell’adozione” ed inserimento del nuovo capo III con il titolo “Dell’adozione speciale”» e di seguito abrogato dall’art. 67, secondo comma, della legge n. 184 del 1983).
Per un altro verso, il terzo comma dell’art. 27 – la disposizione oggetto delle odierne censure – determina la cessazione dei «rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali». Tale espressione ricalca quella già prevista per il vecchio istituto dell’adozione speciale che, tuttavia, diversamente dalla nuova previsione, faceva salve anche «le norme penali fondate sul rapporto di parentela» (art. 314/26, secondo comma, cod. civ., ora abrogato).
L’adozione (piena) introdotta nel 1983 ha inteso, dunque, riprodurre, con la massima fedeltà possibile, gli effetti propri della filiazione che scaturisce dalla nascita nel matrimonio, così concependo l’istituto nei termini di una sorta di rinascita per il minore.
Il duplice effetto, costitutivo ed estintivo, si collega al presupposto stesso dell’adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono, che la legge identifica nella situazione in cui il minore è privo «di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi» (art. 8, comma 1, della legge n. 184 del 1983).
La legge spezza i legami familiari con chi ha determinato l’abbandono e assicura al minore una nuova famiglia, erigendo – nella sua impostazione originaria – un muro divisorio tra i due nuclei familiari, tale da avvolgere nella segretezza la genesi adottiva della filiazione.
È quanto, in particolare, si inferisce da due disposizioni.
La prima è l’art. 28 che esclude, nelle attestazioni di stato civile concernenti l’adottato, ogni possibile riferimento alla paternità o alla maternità biologiche o all’avvenuta adozione, e che impone all’ufficiale di stato civile, all’ufficiale di anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato di rifiutarsi di fornire informazioni da cui si possa inferire l’adozione, salva espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e salvo che la richiesta provenga dall’ufficiale dello stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
La seconda è l’art. 73 che sanziona penalmente, al primo comma, «[c]hiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione» (espressione poi modificata in quella di «figlio adottivo» dall’art. 100, comma 1, lettere cc, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219») e, al terzo comma, «chi fornisce tali notizie successivamente all’affidamento preadottivo e senza l’autorizzazione del tribunale per i minorenni».
8.2.– A fronte di tale originario quadro normativo, l’evoluzione sociale e il dato dell’esperienza maturata con l’applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che da questa Corte e dal diritto vivente, hanno indotto il legislatore a rivedere, negli anni, l’assunto in base al quale l’adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato.
A tal riguardo, è doveroso segnalare, anzitutto, le integrazioni apportate all’art. 28 della legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001. La riforma ha introdotto, al comma 1, il diritto del minore adottato a essere «informato di tale sua condizione» dai genitori adottivi, che «vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni». Inoltre, con i nuovi commi 4 e seguenti, il medesimo articolo consente ai genitori adottivi di avere «informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni e sempre che sussistano «gravi e comprovati motivi». Al contempo, il novellato art. 28 permette all’adottato, che abbia raggiunto l’età di venticinque anni, o, se sussistono «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica», all’adottato maggiorenne, di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei genitori biologici.
«Il processo di valorizzazione del diritto all’identità personale» ha, dunque, condotto all’affermazione del diritto del figlio a «conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” (sentenza n. 278 del 2013)» (sentenza n. 286 del 2016). Su tali presupposti, questa Corte – pur a fronte della scelta della madre di mantenere l’anonimato – ha ritenuto che l’irreversibile rinuncia alla genitorialità giuridica non possa «implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”», introducendo «una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l’art. 2 Cost.» (sentenza n. 278 del 2013). Ne è derivata la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983.
Sempre nel solco di una crescente attenzione all’identità personale del minore, in specie nella prospettiva che guarda alla continuità delle relazioni affettive, si colloca poi la successiva riforma della legge n. 184 del 1983, introdotta con la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare).
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 4 della legge n. 184 del 1983 prevede che la coppia affidataria, avente i requisiti richiesti dall’art. 6, possa chiedere di adottare il minore che le è stato affidato e che sia stato dichiarato in stato di abbandono. Viene così tutelata la continuità degli affetti e viene ulteriormente smentito il paradigma della impenetrabile segretezza tra nucleo parentale d’origine e famiglia adottiva.
Inoltre, il comma 5-ter del medesimo articolo stabilisce che, qualora il minore, a seguito di un periodo di affidamento, «faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata […] la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento».
Da ultimo, sempre alla continuità affettiva viene riconosciuto uno specifico e autonomo rilievo, ove si tratti di scegliere gli affidatari che si possano prendere cura di un «minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge». L’art. 4, comma 5-quinquies, dispone, infatti, che «il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado».
In definitiva, anche a livello legislativo, si è affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso.
La tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che rivestono, da un lato, la consapevolezza delle proprie radici e, da un altro lato, la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.
8.3.– A latere dei citati interventi normativi, la giurisprudenza ha maturato una consapevolezza sempre più profonda della varietà di situazioni che possono riguardare la condizione del minore e della necessità di non separarlo, ove possibile, dal suo nucleo familiare d’origine.
8.3.1.– Tale esigenza è, del resto, costantemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte EDU che, nell’ascrivere la tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), sottolinea la connotazione residuale di soluzioni vòlte a spezzare ogni legame del minore con la famiglia d’origine (Corte EDU, sentenza 13 aprile 2023, Jìrovà e altri contro Repubblica Ceca; grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia; sentenze 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia; 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia; 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia).
Rileva, in particolare, la Corte di Strasburgo che la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza gravissima, che deve essere fondata su considerazioni ispirate all’interesse del minore e aventi un peso e una solidità sufficienti a giustificare un tale effetto (Corte EDU, sentenza 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu contro Italia).
L’allontanamento del bambino dalla propria famiglia è, pertanto, una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere (Corte EDU, sentenza 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia, paragrafo 65).
8.3.2.– Il diritto vivente, non insensibile alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha ricercato, anzitutto, soluzioni ulteriori rispetto alla pura alternativa tra affidamento e adozione piena. In particolare, ha perseguito la finalità di fornire una appropriata tutela alle situazioni che si collocano tra la temporanea carenza di un adeguato ambiente familiare e il puro stato di abbandono (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 23 giugno 2022, n. 20322; 15 dicembre 2021, n. 40308; 22 novembre 2021, n. 35840; 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643).
In presenza del cosiddetto semi-abbandono del minore, dovuto soprattutto a dipendenze ovvero a patologie fisiche o psichiche dei genitori, spesso unite a difficoltà economiche e lavorative, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere non transitorio e, tuttavia, non assoluto della inidoneità a offrire assistenza morale e materiale al minore rendesse inadeguate tanto la soluzione dell’affidamento, quanto quella dell’adozione piena.
Attraverso l’estensione in via ermeneutica della nozione di impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, la giurisprudenza ha, pertanto, sperimentato un nuovo modello di adozione, quella “mite”, che, proprio in quanto gemmata dall’adozione in casi particolari, vede persistere i legami giuridici con la famiglia biologica.
8.3.3.– In una direzione distinta dal percorso dell’adozione “mite”, ma sempre nel solco di una incessante ricerca di soluzioni più aderenti alla complessità del reale, si è poi sviluppata, su iniziativa della giurisprudenza minorile, l’ipotesi di una adozione cosiddetta “aperta” (di recente, Corte d’appello di Bologna, sentenza 2 febbraio 2023; Corte d’appello di Milano, sentenza 31 maggio 2022; Corte d’appello di Roma, sentenza 3 gennaio 2022; Corte d’appello di Milano, sentenza 8 gennaio 2021; Corte d’appello di Torino, sentenza 25 giugno 2019).
Tale espressione compendia l’esigenza di coniugare l’istituto dell’adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica, con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali.
La possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d’origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici.
9.– Il giudice rimettente rigetta l’assunto ermeneutico secondo cui l’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 consentirebbe all’adottato di proseguire relazioni di tipo socio-affettivo con i componenti della famiglia d’origine e, pertanto, chiede a questa Corte di verificare se la norma censurata, nell’impedire di accedere a un modello di adozione aperta, sia compatibile con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
10.– Tanto premesso, questa Corte ritiene opportuno esaminare, in via prioritaria, la questione di legittimità costituzionale che il giudice a quo solleva in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della «ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva, previsti dall’art. 44 legge n. 184 del 1983, per i quali non è normativamente prevista la recisione con i nuclei familiari d’origine».
11.– La questione non è fondata.
11.1.– L’istituto che l’ordinanza evoca quale tertium comparationis – l’adozione in casi particolari – non recide, per come attualmente regolato dal legislatore, l’originario vincolo di filiazione, e con esso i rapporti di parentela con la famiglia biologica, pur se genera una filiazione adottiva, che questa Corte ha ritenuto idonea, nell’interesse del minore e della sua identità, a far sorgere – in perfetta sintonia con l’art. 74 cod. civ. – anche ulteriori legami parentali, conseguenti al vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022).
Di riflesso, nell’adozione di cui all’art. 44 della legge n. 184 del 1983, in tanto non vi sono ostacoli a consentire una continuità di relazioni di fatto con i componenti della famiglia d’origine, in quanto non risultano infranti i rapporti giuridico-formali di parentela.
A fronte di tale disciplina, l’ordinanza di rimessione, da un lato, lamenta una disparità di trattamento dell’adozione piena rispetto all’adozione in casi particolari, relativamente alla possibilità di mantenere relazioni di tipo socio-affettivo.
Da un altro lato, conferma il differente impatto dei due modelli di adozione sulle relazioni giuridico-formali e ribadisce l’esigenza di non «circoscrivere ulteriormente il ricorso all’adozione legittimante proponendo una [sua] ulteriore limitazione».
11.2.– In sostanza, la censura del rimettente riconosce e non mette in discussione tramite le questioni di legittimità costituzionale (punto 6.1.) la diversa incidenza sui legami giuridico-formali con la famiglia d’origine dell’adozione piena rispetto all’adozione in casi particolari.
Ma allora è proprio tale profilo distintivo tra le due fattispecie a rendere evidente che l’adozione, di cui all’art. 44 della legge n. 184 del 1983, non possa rappresentare un tertium comparationis idoneo a giustificare l’asserita irragionevole disparità di trattamento fra il citato modello e quello dell’adozione piena, circa l’eventuale conservazione di relazioni socio-affettive con i componenti della famiglia d’origine.
La persistenza o meno di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è infatti un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto.
Dunque, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell’adozione in casi particolari, non è fondata.
12.– Resta, a questo punto, da verificare la legittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento agli altri parametri costituzionali evocati dalla Corte rimettente: gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità.
13.– Tali questioni non sono fondate, nei termini di seguito illustrati.
13.1.– Il censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 fa derivare, non irragionevolmente e senza pregiudizio per l’interesse del minore, dall’accertamento dello stato di abbandono – vale a dire da un giudizio di assoluta inidoneità dei genitori e degli altri parenti tenuti a provvedere alla sua cura morale e materiale – la cessazione del rapporto giuridico-formale di filiazione e con esso la recisione delle relazioni parentali con la famiglia d’origine.
Simile effetto, già previsto dalla Convenzione europea sull’adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, in vigore dal 5 settembre 1974 (art. 10, paragrafo 2), è un profilo a tal punto caratterizzante l’adozione piena da riverberarsi sugli stessi presupposti che consentono l’adozione internazionale. L’art. 32, comma 2, lettera b), della legge n. 184 del 1983 non permette, infatti, di dichiarare corrispondente all’interesse del minore l’adozione, «qualora nel Paese straniero [essa] non determini per l’adottato […] la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti».
Unitamente al venir meno dei rapporti giuridico-formali, l’ampiezza del richiamo, nella disposizione censurata, alla cessazione dei «rapporti […] verso la famiglia d’origine» lascia altresì presumere che sia nell’interesse del minore, proprio in quanto abbandonato, interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici.
E, invero, in termini del tutto generali e astratti, simile presunzione è non irragionevolmente correlabile all’interesse del minore. L’esigenza di allontanare il bambino (o il ragazzo) da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi, dai quali dipende l’equilibrata crescita del minore, rendono, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia d’origine coerente con l’obiettivo di tutelare l’adottato.
13.2.– Nondimeno, ove la suddetta presunzione dovesse essere interpretata in termini assoluti, sì da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse dell’adottando a mantenere positive relazioni socio-affettive, si avrebbe un punto di rottura con i principi costituzionali posti a difesa degli interessi del minore e in specie della sua identità.
Gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottendono, infatti, una duplice esigenza.
Da un lato, gli artt. 2 e 30 Cost., unitamente alle fonti internazionali richiamate, mettono in luce la funzione che riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore, la tutela della sua identità che, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022), inevitabilmente si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici (sentenze n. 286 del 2016 e n. 278 del 2013) e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. Parallelamente, la Corte di Strasburgo interpreta il diritto al rispetto della vita familiare, di cui all’art. 8 CEDU, quale fonte di un obbligo per gli Stati membri di verificare in concreto se sia nel miglior interesse del minore mantenere contatti con persone, legate o meno da un vincolo di tipo biologico, che si sono occupate di lui per un tempo sufficientemente lungo (così Corte EDU, sentenze 13 aprile 2023, Jìrovà e altri contro Repubblica ceca; 9 aprile 2019, V.D. e altri contro Russia).
Da un altro lato, la tutela dell’identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la «generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenza n. 253 del 2019; in senso analogo, sentenze n. 286 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265 e n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982).
Non sarebbe, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d’origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva.
13.3.– Sennonché, la formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 induce, a ben vedere, a escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore.
In primo luogo, se è vero che il dato testuale della disposizione è ampio e tale da poter ricomprendere nella nozione di «rapporti» anche le relazioni di fatto, è parimenti vero che l’espressione utilizzata è generica e, dunque, ben si presta, a fronte di un preminente interesse concreto del minore a veder preservate relazioni di tipo socio-affettivo a tutela del suo diritto costituzionalmente protetto all’identità personale, a tollerare una contrazione del riferimento ai «rapporti» ai soli legami di natura giuridico-formale.
In secondo luogo, deve ritenersi decisivo che l’intera trama normativa, nella quale si colloca il citato art. 27, terzo comma, offre già attualmente, per come si è evoluta nel tempo, indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell’interesse del minore stesso.
13.3.1.– Fra tali indici spicca, anzitutto, l’art. 28, comma 4, della legge n. 184 del 1983, frutto della novella del 2001, che affida alla previsione dei «gravi e comprovati motivi», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, il compito di infrangere il velo della segretezza che separa, di norma, la famiglia adottiva da quella d’origine.
Gravi e comprovati motivi sono evidentemente quelli correlati al rischio che si possa produrre un pregiudizio a scapito del minore. E, se tali ragioni consentono di spezzare l’anonimato della famiglia d’origine, quei medesimi motivi, e in specie il rischio che la rottura di talune relazioni socio-affettive possa cagionare al minore un pregiudizio, offrono una prima ragione per cui un provvedimento giudiziale, compreso quello che dispone l’adozione, possa autorizzare un superamento della netta linea di demarcazione con la famiglia biologica.
13.3.2.– Al contempo, sempre la legge n. 184 del 1983 testimonia che almeno un tipo di relazione socio-affettiva tra componenti della famiglia d’origine, quello tra fratelli e sorelle in stato di abbandono, è oggetto di una espressa tutela normativa nell’interesse del minore.
Lo dimostra anzitutto l’art. 4, comma 5-quinquies, ultima parte, il quale, sin dalla fase dell’eventuale affidamento, dispone che, nel «caso in cui vi siano fratelli o sorelle», il tribunale provveda «assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi».
Inoltre, la legge mira a facilitare il più possibile l’adozione congiunta di fratelli e sorelle, il che se, da un lato, comporta la rottura dell’originario vincolo di parentela, da un altro lato, assicura che venga, invece, preservata la continuità della relazione socio-affettiva, sulla quale si va a innestare un nuovo rapporto di parentela fondato sul vincolo adottivo.
È quanto si inferisce dall’art. 6 che, al comma 6, consente agli adottandi di superare il limite massimo dell’età per adottare, qualora «l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato», e che, al comma 7, considera un elemento «preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli». Lo conferma, parimenti, l’art. 22, il cui comma 1 prescrive che coloro che intendono adottare devono specificare «l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli», mentre il comma 7 stabilisce che «[n]on può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni».
Se, dunque, la legge preserva l’interesse del minore alla continuità della relazione socio-affettiva con fratelli e sorelle, tant’è che a tal fine promuove il loro affidamento congiunto e la loro adozione congiunta, quel medesimo interesse non è certo destinato a scomparire qualora i minori si trovino a dover essere adottati da famiglie differenti.
Quell’interesse permane nel tessuto della legge e trova tutela proprio in un’interpretazione del censurato art. 27, terzo comma, conforme a Costituzione. Appartiene, infatti, certamente all’identità personale del minore l’esigenza di preservare una relazione socio-affettiva con chi, come un fratello o una sorella, non soltanto non è responsabile dello stato di abbandono, ma è stato spesso l’unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale.
A fronte di una simile esigenza resa palese dallo stesso legislatore e fortemente radicata nei principi costituzionali e nel diritto all’identità personale del minore, anche fattispecie analoghe, nelle quali il minore abbia avuto frequentazioni assidue e positive con familiari biologici, che non possono sopperire al suo stato di abbandono, sono tali da poter palesare in concreto un interesse del minore a mantenere relazioni di tipo socio-affettivo.
Potrebbe, per ipotesi, trattarsi di nonni, impossibilitati a farsi carico dell’assistenza del minore per età o per condizioni di salute, ma che rappresentano un importante punto di riferimento affettivo, soprattutto in situazioni nelle quali l’adottato deve superare traumi particolarmente gravi. Tale è la circostanza, emersa nel giudizio a quo, dell’uccisione di un genitore per mano dell’altro, che viene messa a fuoco dalla stessa legge n. 184 del 1983 (art. 4, comma 5-quinquies), al fine di sottolineare, sia pure nel contesto dell’affidamento, la precipua esigenza di garantire una continuità socio-affettiva con i congiunti più vicini al minore.
In sintesi, positive relazioni particolarmente strette e assidue con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore, quali sono emblematicamente (ma non di necessità soltanto) i fratelli e le sorelle, possono – tanto più in circostanze che richiedono una tutela potenziata del minore – orientare l’interprete verso l’individuazione di un interesse preminente dello stesso a vedere preservate relazioni affettive, la cui rottura potrebbe cagionare traumi ulteriori al soggetto da proteggere.
13.3.3.– A simili indicazioni generali si accompagnano, nel testo normativo, ulteriori previsioni che offrono al giudice lo strumentario idoneo a raffrontare gli indici normativo-assiologici con la dimensione reale, onde accertare in concreto la sussistenza di un preminente interesse del minore, idonea a superare la presunzione sottesa all’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.
In particolare, nel corso del procedimento di adozione, il giudice si avvale non soltanto del supporto dei servizi sociali, che svolgono «approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore [e] sull’ambiente in cui ha vissuto» (art. 10, comma 1, della legge n. 184 del 1983), ma è tenuto soprattutto ad ascoltare, in tutte le fasi del procedimento, il minore stesso e, se questi ha compiuto i quattordici anni, ad attenersi alla sua volontà.
L’art. 7 stabilisce, al comma 2, primo periodo, che il «minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso», revocabile sino alla pronuncia definitiva di adozione. Al comma 3, lo stesso articolo dispone che se «l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento». I medesimi soggetti devono essere, poi, ascoltati, ove si tratti di revocare un affidamento preadottivo (art. 23, comma 1). E, infine, l’art. 25, comma 1, dispone che il tribunale per i minorenni «provvede sull’adozione con sentenza», solo dopo aver sentito, oltre ai coniugi adottanti, anche «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento» e dopo aver acquisito «espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta» da parte del «minore che abbia compiuto gli anni quattordici».
In tutti i citati passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio-affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria.
La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell’interesse del minore.
13.3.4.– Da ultimo, la legge n. 184 del 1983 non manca di offrire indicazioni ermeneutiche, sia pure generali, che attengono, da un lato, all’incidenza sul procedimento di adozione dell’interesse alla conservazione di taluni rapporti di fatto e, da un altro lato, alle modalità con cui dette relazioni è opportuno che si svolgano.
Anzitutto, l’art. 22, comma 5, nel regolare l’individuazione dei genitori destinatari dell’affidamento preadottivo, segnala che la scelta debba ricadere sulla coppia «maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore», esigenze cui certamente deve ascriversi quella di mantenere positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine.
Inoltre, l’art. 22, comma 7, prevede che il giudice sia tenuto a informare la coppia destinataria dell’affidamento preadottivo «sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini». Di conseguenza, la coppia affidataria può essere resa immediatamente edotta dell’interesse primario del minore a mantenere positive relazioni socio-affettive già consolidate e, sin dalla fase dell’affidamento preadottivo, può verificare l’impatto degli incontri sul minore.
Infine, il giudice è tenuto a modulare il provvedimento di adozione, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti, che la stessa legge n. 184 del 1983 si preoccupa di tutelare.
Nel rispetto della responsabilità genitoriale, che compete agli adottanti in ragione del vincolo di filiazione derivante dalla sentenza di adozione (art. 27, primo comma), può affidare ai servizi sociali l’organizzazione degli incontri, ma stabilendo che siano adeguatamente ponderate le esigenze fatte valere dai genitori adottivi nell’interesse del minore.
In aggiunta, il giudice è tenuto a preservare le istanze di riservatezza, che emergono in primis dall’art. 28 della legge n. 184 del 1983 e che sono, in generale, riferibili al minore, alla famiglia adottiva e al componente della famiglia d’origine (e, se si tratta di un minore, anche a chi lo rappresenta): a tal fine può prevedere che gli incontri si svolgano in un luogo protetto e con l’assistenza dei servizi sociali.
14.– In definitiva, è possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l’immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.
La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali.
Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore.
Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.
Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.
15.– Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 20 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.