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15 maggio 2024
L’adozione legittimante non recide i legami affettivi con il nucleo parentale della famiglia di origine

Particolarmente rilevante la questione oggetto della presente ordinanza che riguarda nello specifico due minori orfani di femminicidio. In particolare, la Cassazione ha stabilito che il divieto di mantenere rapporti con la famiglia di origine in caso di adozione piena è assoluto solo sul piano giuridico, non anche sul piano socio-affettivo, quando ciò non pregiudichi l’interesse del minore.

di La Redazione

La Corte d'Appello di Milano dichiarava lo stato di adottabilità di due minori, avendo rilevato la inidoneità del padre, il quale aveva ucciso la madre dei piccoli, e di tutte le altre figure vicariali inerenti al nucleo familiare a prendersi cura dei medesimi. Allo stesso tempo, però, la Corte riteneva opportuno la conservazione dei legami affettivi con i prozii paterni e con la nonna materna, vista la relazione significativa che si era creata nel tempo.
Contro tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Procura Generale di Milano, contestando il fatto che i Giudici avessero innestato illegittimamente sull'adozione legittimante i caratteri dell'adozione mite attraverso la previsione della conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante l'espressa previsione contraria contenuta nell'art. 27 D. Lgs. n. 184/1983.

Con l'ordinanza n. 12223 del 6 maggio 2024, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale poiché tardivamente notificato, tuttavia evidenzia l'importanza della questione che ne costituisce l'oggetto, ovvero la necessità di trattare gli orfani dei femminicidi come orfani “speciali”, venendo in gioco diritti fondamentali dei minori che hanno vissuto gravi traumi emozionali. Proprio per questo, il Procuratore ritiene che l'art. 27 cit. meriti un'attenta riflessione laddove prevede che con l'adozione cessino i rapporti tra adottato e famiglia di origine, specie in situazioni come quella in esame ove non sussistono regimi giuridici alternativi all'adozione legittimante e allo stesso tempo sia accertato il pregiudizio per lo sviluppo dei minori in caso di recisione dei legami con le famiglie di origine.
L'attenta riflessione va fatta secondo il ricorrente allo scopo di evitare che il trauma derivante dalla perdita di un genitore diventi ancora più radicato con un'altra recisione definitiva dei legami con altre importanti figure di riferimento che non si reputano dannose per la loro crescita ma che, tuttavia, non possono assumere funzione vicariante.
La Corte costituzionale si era già espressa sul punto con la sentenza n. 183/2023 affermando che l'assolutezza del divieto di mantenere legami con la famiglia di origine in caso di adozione legittimante riguardasse il legame giuridico, ma non anche quello affettivo che invece si caratterizza per un margine di flessibilità riconducibile alla valutazione del preminente interesse del minore in tal senso.

Alla luce di quanto evidenziato, ribadita l’inammissibilità del ricorso proposto, la Cassazione ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto:

ildiritto

«L'art. 27, comma 3, della L. n. 184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali».

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