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12 ottobre 2023
Autoriciclaggio: cade il divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva reiterata

Incostituzionale l'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, comma 2, c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p..

La Redazione

La pronuncia in esame scaturisce da tre furti commessi nel 2019 da un uomo presso tre diverse gioiellerie e dal tentato autoriciclaggio di tali beni che egli avrebbe cercato di rivendere lo stesso giorno in un “compro oro”.
Il Tribunale che si è occupato del caso è quello di Firenze, il quale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. con riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter, comma 1, c.p. (nella versione applicabile ratione temporis) sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p..

Con la sentenza n. 188 depositata oggi, la Corte costituzionale dichiara fondate le questioni formulate dal Giudice rimettente, rilevando come in numerose occasioni la Consulta abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p. per il motivo di cui sopra. In particolare, con la sentenza n. 94/2023 sono state rammentate le diverse rationes decidendi sottese alle precedenti pronunce, le quali sono riconducibili alla necessità di mantenere un rapporto di equilibrio tra la gravità del singolo fatto di reato e la severità della pena, evitando una enfatizzazione “abnorme” delle componenti soggettive connesse alla recidiva reiterata a detrimento delle componenti oggettive del reato. Ciò, evidenzia la Consulta, non può che portare anche in tal caso a una pronuncia di incostituzionalità della disposizione censurata, spiegando che

ildiritto

«Prevedendo per l'autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità – segnatamente quando esso sia punito con pena inferiore acinque anni di reclusione -, il legislatore ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, la quale è peraltro caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità, calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi – anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario – rispetto a condotte come quelle oggetto del procedimento disciplinare».

Tuttavia, quando il reato sia aggravato dalla recidiva reiterata, tale intento del Legislatore viene frustrato agli effetti pratici dalla norma censurata che vincola il giudice ad infliggere una pena non inferiore al minimo previsto dalla fattispecie base di autoriciclaggio. Ciò finisce per tradursi in una violazione del canone della proporzionalità, oltre a creare un vulnus al principio di offensività.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, comma 2, c.p. (nella versione introdotta dalla L. n. 186/2014) sulla recidiva reiterata.

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