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16 ottobre 2023
Decreto Lavoro: obbligo di versamento del contributo addizionale per le aziende che ricorrono alla CIGS in deroga

Con il messaggio in commento, l'INPS chiarisce che i datori di lavoro che si sono avvalsi di periodi di CIGS in deroga previsti dal D.L. n. 48/2023 sono tenuti a versare il contributo addizionale.

La Redazione

L'art. 30 D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha previsto per le aziende che si siano trovate a fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione durante il 2022 ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione originariamente previsti, la facoltà di chiedere al Ministero del Lavoro un ulteriore periodo di CIGS in deroga in continuità con le tutele già accordate, fattispecie alla quale non si applicano termini e procedure ordinarie.
Già con il messaggio n. 2512 dello scorso 4 luglio, l'INPS aveva fornito le prime indicazioni sui pagamenti.
Ebbene, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, l'Istituto ha specificato che i datori di lavoro che si avvalgono di tale istituto sono tenuti al versamento del contributo addizionale sulla base delle regole stabilite dall'art. 5, D. Lgs. n. 148/2015. La contribuzione si calcola in base alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'arco del quinquennio mobile.

L'Istituto ricorda che è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, dunque le modalità applicative e le scadenze per le aziende autorizzate al versamento del contributo addizionale restano quelle indicate nel messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.

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